Cassazione Penale, Sentenza n. 13867/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza del 04/11/2024 della Corte di appello di Messina che aveva confermato la condanna per truffa aggravata emessa dal Tribunale di Messina (26/01/2024). I motivi di ricorso contestano: (1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 640 c.p., sostenendo che il fatto non sussiste o non è stato commesso dall'imputato (la condanna sarebbe basata su travisamento dei fatti e valutazione distorta delle prove: l'annuncio di vendita online e la mancata consegna non proverebbero la truffa; l'acquirente sarebbe stato incauto; l'utenza telefonica risulterebbe intestata a un terzo, Faik Abdelkrim, e non sarebbe stata verificata l'effettiva paternità della pubblicazione); (2) violazione di legge e vizio di motivazione per mancata applicazione dell'art. 131‑bis c.p. (tenuità del fatto/causa di non punibilità), lamentando omissione di motivazione della corte su tali censure; (3) vizio di motivazione sulla negazione delle circostanze attenuanti generiche; (4) eccessività della pena per omessa e incoerente motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile nella parte che riguarda l'affermazione di responsabilità, perché le censure riproducevano pedissequamente le argomentazioni già trattate in appello senza criticare puntualmente la motivazione della corte di merito. Sul punto, la Corte ha richiamato il consolidato indirizzo secondo cui la pubblicazione online di un'offerta a prezzo conveniente con indicazione di falso luogo di residenza e la successiva mancata consegna, dopo una trattativa e l'incasso del prezzo, possono integrare la truffa contrattuale; è stata inoltre valorizzata la prova che la somma era stata accreditata sulla Postepay dell'imputato. Tuttavia il ricorso è stato ritenuto fondato con riferimento alla omessa motivazione sulla domanda di esclusione della punibilità ex art. 131‑bis c.p.: la Corte ha rilevato che, benché il motivo fosse stato dedotto in appello e richiamato nella parte narrativa della sentenza, la corte di merito non ha dato alcuna risposta motivata e pertanto ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Messina per valutare l'istanza difensiva relativa all'art. 131‑bis. Gli altri motivi restano assorbiti in quanto la decisione su attenuanti e misura della pena dipende dalla soluzione della questione 131‑bis.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen. (truffa)
La Corte ha ritenuto applicabile la nozione di truffa contrattuale anche quando la condotta si realizza attraverso un'offerta on-line a prezzo vantaggioso e la dichiarazione di un falso luogo di residenza, seguite dalla mancata consegna del bene dopo il pagamento; tali elementi sono sintomatici del dolo iniziale di non adempiere.
art. 131-bis cod. pen. (casi di non punibilità per particolare tenuità del fatto)
La corte di legittimità ha rilevato l'omessa motivazione della corte di appello in ordine alla possibile applicazione della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131‑bis, disponendo il rinvio affinché la questione sia esaminata e motivata adeguatamente.
art. 23 co. 8 d.l. n. 137/2020
Richiamato come norma che autorizza il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto (procedura applicata nel procedimento).
art. 8 d.l. 198/2022
Richiamato in relazione al procedimento di trattazione del ricorso con contraddittorio scritto (integrazione normativa sulla stessa materia procedurale).
Massime di principio
- La pubblicazione online di un annuncio a prezzo particolarmente vantaggioso, accompagnata da indicazioni che rendono difficoltoso il rintraccio del venditore (es. falso luogo di residenza) e dalla mancata consegna del bene dopo il pagamento, può integrare gli 'artifici e raggiri' tipici della truffa contrattuale: tali elementi possono dimostrare il dolo sin dall'offerta.
- La mera circostanza che il compratore sia stato incauto o che l'annuncio sia stato pubblicato da un terzo non esclude automaticamente la responsabilità: occorrono elementi probatori specifici e individualizzanti per scagionare l'imputato (es. prova che il pagamento non sia stato percepito dall'imputato o che egli non abbia beneficiato dell'illecito profitto).
- La prova dell'accredito della somma su un conto o una carta riconducibile all'imputato è un elemento significativo per la riconducibilità della condotta, ma la difesa può e deve contestarne la rilevanza mediante indagini puntuali sull'effettiva titolarità degli strumenti di pagamento e sulla disponibilità delle somme.
- In sede di ricorso per cassazione è insufficiente la mera riproposizione delle censure già svolte in appello: il ricorso deve contenere una critica argomentata e specifica della motivazione della corte di merito, altrimenti il motivo è inammissibile.
- Quando viene dedotta in appello la causa di non punibilità ex art. 131‑bis, la corte di merito è tenuta a fornire una motivazione espressa e specifica sull'ammissibilità o meno della causa; l'omessa valutazione comporta annullamento con rinvio.
- Questioni relative al riconoscimento delle attenuanti generiche e alla misura della pena dipendono spesso dall'esito di preliminari questioni di non punibilità o di tenuità del fatto: tali aspetti vanno affrontati in ordine logico, e l'omessa trattazione può travolgere la congruità della pena.
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