Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41824/2024 del 13/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato proponeva ricorso per cassazione articolando due motivi: 1) violazione/erronea applicazione dell'art. 344-bis c.p.p., sostenendo che il giudizio di appello aveva superato i termini massimi di durata (oltre due anni) e che pertanto l'azione penale doveva essere dichiarata improcedibile (il primo grado si era concluso il 03/04/2019 e il secondo grado il 07/03/2024); 2) violazione/erronea applicazione dell'art. 416-bis c.p. e vizio di motivazione, deducendo che il giudice di primo grado aveva erroneamente escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis,1 (agevolazione mafiosa) e, per converso, avrebbe dovuto applicare la circostanza attenuante della collaborazione prevista dall'art. 416-bis,1 comma 3, invocata in appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto il vizio manifestamente infondato: l'art. 344-bis c.p.p. (introdotto dalla legge 27/09/2021 n.134) si applica soltanto ai procedimenti relativi a reati commessi a partire dal 1° gennaio 2020, mentre nel caso di specie il reato è stato commesso entro il 7 dicembre 2016, quindi la norma non è applicabile. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile per carenza di interesse, atteso che il ricorrente non può dolersi dell'esclusione di una circostanza aggravante che gli è favorevole. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e, in virtù della sentenza della Corte costituzionale n.186/2000, è stato altresì condannato a versare in via equitativa la somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Norma che disciplina la concorrenza di persone nel reato; citata come riferimento alla contestazione del reato (concorso di persone).

  • art. 512-bis c.p.

    Norma del codice penale relativamente al reato per cui l'imputato è stato dichiarato colpevole (reato contestato in primo grado e confermato in appello).

  • art. 344-bis c.p.p.

    La Corte ha interpretato la norma come applicabile esclusivamente ai procedimenti di impugnazione relativi a reati commessi dal 1° gennaio 2020 in poi, in base alla legge 27/09/2021 n.134 (art.2, comma 3). Pertanto non trova applicazione retroattiva per reati commessi anteriormente (nel caso, fino al 7/12/2016).

  • legge 27/09/2021 n.134, art.2

    Ha introdotto l'art. 344-bis c.p.p.; la disposizione di applicazione temporale (comma 3) limita l'ambito ai reati commessi da 1/1/2020.

  • art. 416-bis c.p.

    Riguarda l'associazione di tipo mafioso e le correlate circostanze aggravanti/attenuanti. La Corte ha osservato che il ricorrente non ha interesse a impugnare l'esclusione di una circostanza aggravante (beneficio), per cui la censura è inammissibile per carenza di interesse.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che disciplina la condanna alle spese processuali per il ricorrente in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n.186

    Richiamata in relazione all'irrogazione della somma in favore della cassa delle ammende: la Corte ha ritenuto che, non essendo il ricorso privo di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, era però possibile una determinazione equitativa della somma dovuta (fissata in 3.000 euro).

Massime di principio

  • L'art. 344-bis c.p.p. va interpretato secondo la disposizione transitoria: si applica solo ai processi relativi a reati commessi dal 1° gennaio 2020, pertanto non può essere invocato per reati antecedenti.
  • Un imputato non ha interesse a impugnare l'esclusione di una circostanza aggravante che lo avvantaggia; tale censura può essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse.
  • Prima di sollevare questioni processuali sulla durata massima dei gradi di giudizio, verificare sempre la retroattività e la decorrenza temporale della norma invocata.
  • La Cassazione può dichiarare un ricorso inammissibile per manifesta infondatezza o carenza di interesse e condannare il ricorrente al pagamento delle spese e, in casi previsti, a una somma equitativa alla cassa delle ammende.
  • Nel formulare ricorsi è essenziale che i motivi incidano negativamente sulla posizione dell'impugnante (interesse concreto); questioni che invece risultano favorevoli all'imputato non costituiscono motivo valido di impugnazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.