Cassazione Civile, Sentenza n. 4758/2023 del 15/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso riguarda la determinazione della sanzione disciplinare inflitta al notaio Corradini dopo accertamenti per mancata esposizione degli onorari, emissione di fatture/anticipazioni non dovute e anomalie nelle marche da bollo. La Corte d'appello, in sede di rinvio dopo cassazione, aveva ridotto la sospensione da quattro a tre mesi ritenendo assorbita la violazione dell'art.147 lett. b) nella lett. c) (concorso apparente di norme). Il ricorrente deduce che il giudice di rinvio doveva non solo ricualificare il fatto ma rivalutare concretamente la gravità e la congruità della sanzione, tenendo conto degli elementi soggettivi e oggettivi e delle attenuanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 324 e 384 c.p.c. in relazione all'art.360, comma 1, n.2 c.p.c.), rigettato il secondo motivo e dichiarato assorbiti il terzo e quarto motivi. Ha cassato la sentenza impugnata nella parte relativa alla determinazione della sanzione e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione perché proceda a un riesame della gravità della condotta e determini la sanzione tenendo conto degli elementi soggettivi e oggettivi dell'illecito e delle circostanze attenuanti o del ravvedimento. Ha altresì regolato le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Legge n. 89/1913 (legge notarile), art.147 lett. a), b) e c)
La Corte ha esaminato le violazioni disciplinari contestate: la lett. c) (illecita concorrenza) è stata ritenuta applicabile alla condotta (fatture/anticipazioni inesistenti); la lett. b) (violazione reiterata delle norme deontologiche) è stata ritenuta assorbita per concorso apparente di norme.
Codice deontologico, art.14
L'art.14 include tra le ipotesi tipiche di illecita concorrenza la condotta consistente nella reiterata emissione di fatture irregolari e richieste di anticipazioni non dovute; ciò ha fondato la qualificazione ex art.147 lett. c).
Codice di procedura civile, art.360 c.p.c., comma 1, n.2
Usato come fondamento per censurare la violazione e falsa applicazione di norme da parte della Corte d'appello nella determinazione della sanzione; la Cassazione ha accolto il motivo basato su questo vizio.
Codice di procedura civile, art.360 c.p.c., comma 1, n.5
La censura per omesso esame di fatto decisivo è stata valutata alla luce della riforma che restringe il sindacato di legittimità: tale vizio è ammissibile in cassazione solo se configura una grave anomalia motivazionale; la Corte ha ritenuto il motivo infondato.
Decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, conv. in legge 7 agosto 2012, n.134
Richiamato per spiegare la riformulazione dell'art.360 c.p.c. e il conseguente ridotto sindacato della Cassazione sulle questioni di motivazione.
Codice di procedura civile, artt.324 e 384 c.p.c.
Richiamati nella censura relativa alla mancata uniformità della Corte d'appello al principio di diritto nella determinazione della sanzione dopo la cassazione; il vizio è stato ritenuto sussistente in parte.
Codice di procedura civile, art.132 c.p.c.; art.156 comma 2 c.p.c.; disp. att. art.118 c.p.c.
Riferiti ai motivi sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche: la Cassazione li ha dichiarati assorbiti e ha rimesso la loro valutazione al giudice di rinvio insieme al riesame della gravità.
Legge n.89/1913, art.144 comma 1 (ravvedimento operoso)
Richiamata nella contestazione relativa al mancato riconoscimento del ravvedimento operoso; anche questa questione è rimessa al giudice del rinvio.
Giurisprudenza Cassazione, sentenza n.23910/2017
Precedente con cui la Cassazione aveva già cassato la decisione di merito per concorso apparente di norme e aveva indicato la necessità di riconsiderare la qualificazione e la gravità della condotta; su tale base è intervenuta la presente decisione.
Cassazione civile, sez. un., 07/04/2014, n.8053
Richiamata per chiarire i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione (solo vizi gravi e macroscopici sono censurabili ex art.360, comma 1, n.5).
Massime di principio
- Quando la Corte di legittimità trova un concorso apparente di norme e assorbe una fattispecie in un'altra, il giudice di rinvio non deve limitarsi a ricualificare il fatto: deve anche rivalutare concretamente la gravità della condotta e la congruità della sanzione sulla base degli elementi soggettivi e oggettivi.
- La mera diminuzione automatica della sanzione in ragione dell'assorbimento normativa è insufficiente: il giudice deve motivare la nuova misura della sanzione, valutando reiterazione, gravità, elementi di dolo o colpa e eventuali attenuanti o ravvedimento.
- Le questioni relative all'omesso esame di prove o scritti difensivi possono essere oggetto di censura in cassazione solo se l'omissione configura un vizio motivazionale rilevante in termini costituzionali (mancanza totale, contraddittorietà insanabile o incomprensibilità materiale della motivazione).
- Dati esterni, come esiti di verifiche fiscali prive di rilievi, costituiscono elementi rilevanti che il giudice di merito deve valutare nella determinazione della occasionalità della condotta e nella concessione di eventuali attenuanti.
- Questioni riguardanti il riconoscimento delle attenuanti generiche e del ravvedimento operoso vanno esaminate nel riesame complessivo della gravità del fatto e possono influire significativamente sulla misura della sanzione.
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