Parere n. 162/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS- contro la Prefettura di -OMISSIS-, la Prefettura di -OMISSIS-, il Ministero della difesa e il -OMISSIS-, per l’annullamento del decreto prefettizio n. 78/2024 -OMISSIS- del 22 marzo 2024, notificato al ricorrente l’8 aprile 2024, con il quale, alla luce del motivato riesame disposto con ordinanza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS- del 16 febbraio 2024, l’istanza di rinnovo del porto di pistola per difesa personale veniva respinta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del decreto prefettizio n. 78/2024 del 22 marzo 2024, recante il rigetto, all’esito di riesame disposto dal Consiglio di Stato, dell’istanza di rinnovo del porto di pistola per difesa personale
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato con ricorso straordinario il decreto prefettizio adottato dopo un’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato che aveva disposto il riesame della precedente decisione negativa. Ha dedotto violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, difetto di motivazione e di istruttoria, errore nei presupposti di fatto e di diritto, violazione degli artt. 11, 42 e 43 del r.d. n. 773/1931 ed eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifeste. Il Ministero dell’interno ha eccepito l’inammissibilità del ricorso straordinario ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. n. 1199/1971, sostenendo che il provvedimento prefettizio non fosse definitivo e fosse impugnabile mediante ricorso gerarchico al Ministero dell’interno. Il ricorrente ha contestato tale qualificazione, sostenendo che il provvedimento fosse definitivo, in quanto adottato all’esito di una rinnovata istruttoria e in sede di remand.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il decreto prefettizio del 22 marzo 2024 avesse natura confermativa, ma non meramente confermativa, del precedente provvedimento, poiché adottato a seguito di una rinnovata istruttoria e sulla base di aggiornati e ulteriormente approfonditi riscontri info-investigativi. In applicazione dei principi sul remand, l’interesse del ricorrente si era quindi trasferito sul nuovo provvedimento, che avrebbe dovuto essere impugnato con ricorso gerarchico al Ministero dell’interno entro trenta giorni oppure con ricorso giurisdizionale al TAR entro sessanta giorni. Tuttavia, i provvedimenti prefettizi in materia di armi, riguardando l’ordine e la sicurezza pubblica, non sono atti definitivi, poiché contro i provvedimenti dell’autorità di pubblica sicurezza è ammesso il ricorso gerarchico ai sensi dell’art. 6 del TULPS e non ricorre una previsione legislativa che attribuisca definitività al provvedimento prefettizio in questione. Non essendo stato previamente proposto ricorso gerarchico al Ministero dell’interno, il ricorso straordinario è stato dichiarato inammissibile, senza esame dei motivi di merito.
Osservazioni
Ammissibilità del ricorso straordinario e definitività dell’atto
Il ricorso straordinario è inammissibile perché il decreto prefettizio impugnato, adottato in materia di armi e di ordine e sicurezza pubblica, non è un atto definitivo. Era necessario proporre previamente ricorso gerarchico al Ministero dell’interno.
Natura del provvedimento adottato in sede di remand
Il decreto del 22 marzo 2024 non è una mera conferma del precedente decreto, poiché è stato adottato dopo una rinnovata istruttoria e sulla base di riscontri info-investigativi aggiornati. Esso costituisce una nuova espressione della funzione amministrativa, sostitutiva del precedente atto quanto all’interesse a ricorrere.
Motivi di merito
I motivi relativi a violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, difetto di motivazione e istruttoria, errore nei presupposti, violazione degli artt. 11, 42 e 43 del r.d. n. 773/1931 ed eccesso di potere non sono stati esaminati, poiché il ricorso è stato definito per ragioni processuali.
Norme richiamate
art. 8 d.P.R. 1199/1971
Il ricorso straordinario è proponibile contro atti amministrativi definitivi; la mancanza di definitività determina l’inammissibilità del ricorso.
art. 6 r.d. 773/1931 (TULPS)
Contro i provvedimenti dell’autorità di pubblica sicurezza è ammesso il ricorso in via gerarchica, salvo i casi in cui la legge stabilisca la definitività del provvedimento.
art. 39 r.d. 773/1931 (TULPS)
Attribuisce alla Prefettura il potere di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti quando sia riscontrabile una capacità di abusarne; tale potere non richiede necessariamente un giudizio di pericolosità sociale.
art. 13 legge 1 aprile 1981, n. 121
Il prefetto è autorità provinciale di pubblica sicurezza.
La qualificazione del prefetto quale autorità provinciale di pubblica sicurezza conferma l’inquadramento dei provvedimenti prefettizi in materia di armi nell’ambito dell’ordine e della sicurezza pubblica.
art. 3, comma 4, legge 7 agosto 1990, n. 241
Il provvedimento impugnato indicava i mezzi di impugnazione esperibili, tra cui il ricorso gerarchico al Ministero dell’interno e il ricorso giurisdizionale al TAR.
artt. 11, 42 e 43 r.d. 773/1931 (TULPS)
Sono stati richiamati dal ricorrente come disposizioni asseritamente violate; il Consiglio di Stato non ha esaminato nel merito le relative censure.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ha costituito la base normativa per disporre l’oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato, insieme all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è inammissibile quando sia diretto contro un provvedimento amministrativo non definitivo, per il quale l’ordinamento preveda un ricorso gerarchico obbligatorio o comunque esperibile.
- I provvedimenti prefettizi in materia di armi, in quanto attinenti all’ordine e alla sicurezza pubblica, non sono normalmente definitivi se non vi sia una specifica disposizione legislativa che attribuisca loro tale carattere; contro di essi è ammesso il ricorso gerarchico previsto dall’art. 6 del TULPS.
- Quando l’amministrazione, in esecuzione di un provvedimento cautelare di remand, riapre l’istruttoria e adotta una nuova decisione, il nuovo atto costituisce una distinta espressione della funzione amministrativa e trasferisce l’interesse del ricorrente dall’atto originario al provvedimento sopravvenuto.
- Il remand cautelare restituisce all’amministrazione l’intero potere decisionale iniziale, senza predeterminarne l’esito; il nuovo provvedimento può quindi essere impugnato autonomamente secondo i rimedi previsti dall’ordinamento.
- La mera conferma e la conferma a seguito di rinnovata istruttoria si distinguono perché solo la seconda costituisce una nuova espressione della funzione amministrativa, fondata su una rivalutazione degli elementi di fatto e potenzialmente sostitutiva del precedente atto.
Rigetto del rinnovo del porto di pistola e ricorso straordinario
Il parere riguarda il ricorso straordinario proposto da un privato contro il decreto prefettizio che, dopo un riesame disposto dal Consiglio di Stato in sede cautelare, aveva nuovamente respinto la domanda di rinnovo del porto di pistola per difesa personale.
Vicenda procedimentale
La Prefettura aveva inizialmente rigettato l’istanza per carenza del requisito del “dimostrato bisogno” di circolare armato. Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento dinanzi al TAR, ottenendo inizialmente il rigetto della domanda cautelare. Il Consiglio di Stato, in riforma dell’ordinanza di primo grado, aveva disposto il riesame della vicenda, chiedendo all’amministrazione di motivare sugli elementi di fatto rappresentati e sulla loro idoneità a fondare il bisogno del porto d’armi.
A seguito del riesame, la Prefettura aveva adottato il decreto del 22 marzo 2024, notificato l’8 aprile 2024, confermando il diniego sulla base di una rinnovata istruttoria e di riscontri info-investigativi aggiornati e ulteriormente approfonditi.
Motivi dedotti
Il ricorrente aveva denunciato:
- violazione ed errata applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990;
- difetto di motivazione e di istruttoria;
- errore nei presupposti di fatto e di diritto;
- violazione degli artt. 11, 42 e 43 del TULPS;
- eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifeste.
Il Ministero dell’interno aveva chiesto la declaratoria di inammissibilità, sostenendo che il provvedimento prefettizio non fosse definitivo e dovesse essere previamente impugnato con ricorso gerarchico.
Principi sul remand
Il Consiglio di Stato ha richiamato la propria giurisprudenza sul remand cautelare, qualificato come tecnica che rimette in gioco l’assetto di interessi definito dall’atto impugnato e restituisce all’amministrazione l’intero potere decisionale iniziale, senza imporre un determinato esito.
Quando, a seguito del remand, l’amministrazione adotta un nuovo atto non meramente confermativo, l’interesse del ricorrente si trasferisce sul nuovo provvedimento. Il Consiglio ha distinto l’ipotesi in cui il nuovo atto soddisfi la pretesa del ricorrente, con conseguente cessazione della materia del contendere, da quella in cui il nuovo atto non sia satisfattivo, con sopravvenuta carenza di interesse rispetto all’atto originario e necessità di impugnare il provvedimento sopravvenuto.
Nel caso esaminato, il decreto del 22 marzo 2024 è stato ritenuto confermativo, ma non meramente confermativo, poiché fondato su una rinnovata istruttoria. Esso costituiva quindi una nuova espressione della funzione amministrativa.
Definitività dei provvedimenti prefettizi in materia di armi
Il Collegio ha tuttavia precisato che i provvedimenti prefettizi in materia di armi, incidendo sull’ordine e sulla sicurezza pubblica, non sono atti definitivi.
L’art. 39 del TULPS attribuisce alla Prefettura il potere di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti quando sia riscontrabile una capacità di abusarne. Secondo la giurisprudenza richiamata, l’esercizio di tale potere non richiede necessariamente un giudizio di pericolosità sociale dell’interessato.
L’art. 13 della legge n. 121/1981 qualifica il prefetto come autorità provinciale di pubblica sicurezza. In tale ambito trova applicazione l’art. 6 del TULPS, che ammette il ricorso gerarchico contro i provvedimenti dell’autorità di pubblica sicurezza, salvo che la legge stabilisca la definitività dell’atto. Secondo l’orientamento costante della Sezione, tale previsione di definitività non ricorre per i provvedimenti prefettizi in materia di armi.
Decisione
Poiché il ricorrente non aveva proposto ricorso gerarchico al Ministero dell’interno contro il decreto prefettizio del 22 marzo 2024, il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso straordinario inammissibile ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. n. 1199/1971.
I motivi relativi alla motivazione, all’istruttoria, ai presupposti dell’azione amministrativa e all’eccesso di potere non sono stati esaminati nel merito. Il parere conclusivo è stato pertanto nel senso che il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 22 gen 2026Parere n. 135/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 22 gen 2026Parere n. 136/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 22 gen 2026Parere n. 137/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 22 gen 2026Parere n. 138/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 22 gen 2026Parere n. 139/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 22 gen 2026Parere n. 140/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →