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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34648/2026 del 28/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 21 ottobre 2025. Ha censurato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sollecitando una diversa valutazione delle risultanze probatorie e riproponendo doglianze già esaminate e respinte dal giudice d'appello. Dal testo non risultano ulteriori motivi, né sono indicati i fatti contestati, il reato o la pena.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso: la censura sulle attenuanti generiche mirava a ottenere una rivalutazione delle prove, estranea al sindacato di legittimità, e riproponeva questioni già adeguatamente vagliate e respinte dalla Corte d'appello. Il diniego delle attenuanti era motivato con riferimento alla personalità dell'imputato, desunta dalle modalità del fatto e ritenuta indicativa di una radicata propensione a delinquere; la motivazione è stata considerata conforme al principio per cui il giudice può fondare la decisione su uno degli elementi indicati dall'art. 133 c.p., se ritenuto prevalente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    al fine di ritenere o escludere le attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio

    Per decidere se concedere o negare le attenuanti generiche, il giudice può valorizzare uno solo degli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quando lo ritenga prevalente e idoneo a determinare la decisione.

Massime di principio

  • Nel decidere sulle attenuanti generiche, il giudice può fondare il riconoscimento o il diniego del beneficio sull'elemento, tra quelli indicati dall'art. 133 c.p., che ritenga prevalente e decisivo; non è tenuto a esaminare analiticamente ogni elemento possibile.
  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, sotto la censura del diniego delle attenuanti generiche, solleciti una rivalutazione o una lettura alternativa delle risultanze probatorie, estranea al giudizio di legittimità, o riproponga doglianze già adeguatamente esaminate e disattese dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale

Testo integrale

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