Sentenza n. 2466/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di revoca della nomina a guardia particolare giurata e della connessa licenza di porto d’armi a tassa ridotta
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio adottato dopo l’archiviazione di un procedimento penale a suo carico, sostenendo la violazione degli artt. 11, 43 e 138 T.U.L.P.S. e l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità manifesta, irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalità. In particolare, ha dedotto che l’Amministrazione avrebbe fondato il giudizio di inaffidabilità sulla mera denuncia e sulla sottoposizione a indagini penali, senza considerare adeguatamente l’archiviazione disposta per insufficienza degli elementi ai fini della sostenibilità dell’accusa, l’assenza di prova dell’invio alla minore delle immagini oggetto della denuncia e la mancata individuazione di conversazioni dal contenuto chiaramente sessuale. Ha inoltre sostenuto che le valutazioni prefettizie sul linguaggio e sulle interlocuzioni con la minore fossero soggettive e non idonee a incidere sui requisiti di buona condotta e affidabilità, nonché che la revoca fosse sproporzionata per il pregiudizio arrecato alla possibilità di svolgere l’attività lavorativa. È stata altresì proposta domanda risarcitoria per i danni asseritamente subiti.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso e la domanda risarcitoria, confermando la revoca dei titoli di polizia e compensando integralmente le spese. Il giudice ha ritenuto che il potere dell’autorità di pubblica sicurezza in materia di rilascio, mantenimento e revoca dei titoli relativi alle armi abbia natura ampiamente discrezionale e sia orientato alla tutela preventiva dell’ordine e della sicurezza pubblica. Il relativo giudizio è prognostico e non richiede l’accertamento di una responsabilità penale: è sufficiente che gli elementi acquisiti facciano ragionevolmente dubitare della piena affidabilità del soggetto, soprattutto quando si tratti di una guardia particolare giurata, cui sono richiesti elevati standard di equilibrio, autocontrollo e buona condotta. L’archiviazione penale non impedisce quindi, di per sé, una revoca amministrativa, purché l’Amministrazione proceda a una valutazione autonoma dei fatti e non trasfonda automaticamente nel procedimento amministrativo l’ipotesi accusatoria penale. Nel caso concreto la Prefettura aveva esaminato la richiesta e il decreto di archiviazione, la documentazione investigativa e la nota della Questura, aveva consentito la partecipazione procedimentale e valutato le osservazioni difensive. Il provvedimento motivava il giudizio di inaffidabilità con riferimento alla durata e alla natura delle interlocuzioni tra il ricorrente adulto e la minore, al rapporto di fiducia derivante dal contesto familiare e a modalità comunicative ritenute incompatibili con l’equilibrio, la prudenza e il discernimento richiesti. Tali valutazioni non sono state ritenute manifestamente illogiche, irragionevoli, sproporzionate o fondate su un travisamento evidente, rientrando nella discrezionalità tecnica e amministrativa dell’autorità di pubblica sicurezza. È stata respinta anche la censura di sproporzione, poiché l’interesse lavorativo del ricorrente deve essere bilanciato con l’interesse pubblico alla prevenzione di possibili abusi o situazioni di non piena affidabilità nell’uso delle armi; inoltre, il pregiudizio lavorativo era stato prospettato senza adeguata prova dell’effettiva cessazione del rapporto o della definitiva perdita dell’occupazione. La domanda risarcitoria è stata respinta sia perché mancava l’illegittimità dell’atto, sia per l’assenza di prova specifica del danno, della sua entità e del nesso causale immediato e diretto.
Norme richiamate
art. 11 T.U.L.P.S.
La disposizione concorre a fondare i requisiti soggettivi richiesti per il rilascio e il mantenimento dei titoli di polizia; la valutazione amministrativa non è limitata all’esistenza di condanne penali, ma riguarda l’affidabilità del soggetto.
art. 43 T.U.L.P.S.
La disposizione costituisce parametro per la valutazione dell’affidabilità ai fini dei titoli di polizia connessi al porto e alla disponibilità di armi; il giudizio è preventivo e prognostico.
art. 138 T.U.L.P.S.
Il requisito della buona condotta per la nomina e il mantenimento della qualifica di guardia particolare giurata comprende una valutazione complessiva della condotta personale e professionale, non riducibile alla mera assenza di condanne penali.
art. 39 T.U.L.P.S.
È richiamato quale base del precedente ritiro cautelare dell’arma, delle munizioni e dei titoli autorizzativi.
art. 609-quinquies, comma 2, cod. pen.
È la fattispecie penale oggetto del procedimento poi archiviato; l’archiviazione per insufficienza degli elementi ai fini della sostenibilità dell’accusa non preclude l’autonoma valutazione amministrativa dell’affidabilità.
artt. 133 e 134 T.U.L.P.S.
Sono richiamati nel passaggio relativo alle funzioni delle guardie particolari giurate e alla possibilità di impiego del lavoratore in attività di vigilanza privata non necessariamente soggette alla licenza prefettizia.
art. 255 del regolamento attuativo del T.U.L.P.S.
È richiamato in relazione alle funzioni delle guardie particolari giurate nell’intervento a fronte di reati offensivi dei beni sottoposti alla vigilanza.
art. 30 c.p.a.
La domanda risarcitoria è stata respinta per l’assenza di un provvedimento illegittimo e, comunque, per la mancata prova del danno, della sua entità e del nesso causale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha giustificato l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a identificare la minore e gli altri soggetti coinvolti.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali relativi alla vicenda penale e alla minore coinvolta.
Massime di principio
- L’archiviazione di un procedimento penale non impedisce all’autorità di pubblica sicurezza di revocare titoli abilitativi relativi al porto o alla disponibilità di armi, quando l’Amministrazione valuti autonomamente gli elementi emersi nell’istruttoria penale ai fini del diverso giudizio preventivo e prognostico sulla permanenza dell’affidabilità e della buona condotta.
- Il giudizio amministrativo sull’affidabilità richiesta per i titoli di polizia non coincide con l’accertamento della responsabilità penale: l’Amministrazione può fondare la revoca su circostanze non sufficienti a sostenere l’accusa in giudizio, purché esse siano concretamente esaminate e rendano non manifestamente illogico il dubbio sulla piena affidabilità del titolare.
- Per una guardia particolare giurata, la nozione di buona condotta comprende la valutazione complessiva della condotta personale e professionale, poiché l’esercizio di funzioni di vigilanza armata richiede standard particolarmente elevati di equilibrio, autocontrollo, prudenza e capacità di discernimento.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni prognostiche dell’autorità di pubblica sicurezza resta esterno e non consente la sostituzione della valutazione giudiziale a quella amministrativa, salvo che il giudizio risulti manifestamente illogico, irragionevole, sproporzionato, abnorme o fondato su un evidente travisamento dei fatti.
- La revoca di un titolo di polizia connesso all’uso delle armi non è sproporzionata per il solo fatto di incidere sulla posizione lavorativa del titolare, poiché l’interesse individuale alla conservazione dell’attività deve essere bilanciato con l’interesse pubblico primario alla prevenzione di possibili abusi o situazioni di non piena affidabilità; il danno lavorativo deve inoltre essere specificamente provato.
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