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Ordinanza

Ordinanza n. 40/2026 - L'aquila, Sezione 1

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del Bando e del Disciplinare di gara della “Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta di rilevanza comunitaria per l’affidamento, mediante appalto integrato (art. 44 del d.lgs. 36/2023) con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, della progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori per la costruzione del nuovo Presidio Ospedaliero di Avezzano - CUP E38I18000450006 (ASL1 - Avezzano, Sulmona, L’aquila) – CIG: B9CB4017B5” (valore complessivo dell’appalto € 132.926.418,5; importo a base d’asta € 110.168.735,71); - del provvedimento che li approva, ossia della determinazione di indizione ed approvazione degli atti di gara n. 229 del 23 dicembre 2025, assunta dall'Agenzia Regionale dell’Abruzzo per la Committenza e di tutte le presupposte, connesse e conseguenti determinazioni a contrarre e di avvio della procedura di gara; - della deliberazione del Direttore Generale della ASL 1 Abruzzo di Avezzano - Sulmona - L'Aquila n. 2638 del 18 dicembre 2025 avente ad oggetto la decisione a contrarre e l'approvazione dei documenti di gara (non nota allo stato, se non negli estremi); - di ogni altro atto presupposto, preordinato, consequenziale e/o comunque connesso; e per la condanna dell’Amministrazione resistente alla ripubblicazione integrale del Bando e del Disciplinare di gara, previa corretta riformulazione della lex specialis, con conseguente assegnazione dei nuovi termini relativi alla suddetta gara (CIG: B9CB4017B5). Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Tabano Srl il 16 febbraio 2026: per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - della determinazione di AreaCom n. 35 del 29 gennaio 2026, avente ad oggetto “Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta di rilevanza comunitaria per l’affidamento, mediante appalto integrato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, della progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori per la costruzione del nuovo presidio ospedaliero di Avezzano CUP E38I18000450006. Rettifica Determinazione e documentazione di gara: Disciplinare di gara, e Proroga termini”; - del Disciplinare di gara e del Bando di gara, così come rettificati per effetto della determina AreaCom n. 35 del 29 gennaio 2026, sopra citata (e di poi ulteriormente modificato con la determina AreaCom n. 50 del 12 febbraio 2026, avente ad oggetto “2 Rettifica documentazione di gara: Disciplinare di Gara”); - di ogni atto connesso, presupposto o comunque connesso, ancorché non conosciuto; nonché per la condanna dell’Amministrazione resistente alla ripubblicazione integrale del Bando e del Disciplinare di gara

Giustizia amministrativa202600055

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L’Aquila, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Bando, disciplinare e successive rettifiche della gara centralizzata per la progettazione esecutiva e realizzazione del nuovo Presidio Ospedaliero di Avezzano, nonché gli atti di indizione e approvazione della procedura

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il bando e il disciplinare di una procedura aperta di rilevanza comunitaria, svolta mediante appalto integrato con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, contestando plurime previsioni della lex specialis, tra cui le categorie SOA richieste, il criterio premiale di territorialità, l’obbligo di assunzione di personale giovanile e femminile e il requisito di capacità economico-finanziaria relativo al fatturato globale per servizi di ingegneria e architettura. Ha chiesto anche la ripubblicazione integrale del bando e del disciplinare, con assegnazione di nuovi termini. Con motivi aggiunti ha impugnato le successive determinazioni di rettifica e proroga dei termini e la documentazione di gara modificata. La stazione appaltante ha eccepito l’improcedibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti. In particolare, la ricorrente ha sostenuto che le modifiche apportate alla lex specialis non eliminassero la necessità di una nuova integrale pubblicazione e che il disciplinare, riferendosi ai tre migliori esercizi tra gli ultimi cinque disponibili antecedenti alla pubblicazione del bando, pubblicato il 30 dicembre 2025, impedisse di valorizzare il fatturato maturato nell’anno 2025, nonostante le successive modifiche innovative e le plurime proroghe del termine di presentazione delle offerte.

La decisione

Il TAR, nella sommaria cognizione propria della fase cautelare, ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris. Ha respinto l’eccezione di improcedibilità del ricorso introduttivo, osservando che la domanda non mirava soltanto all’annullamento delle specifiche clausole relative alle categorie SOA, al criterio di territorialità e all’assunzione di personale, ma anche alla ripubblicazione integrale del bando per plurime illegittimità della documentazione di gara; pertanto, le modifiche apportate dalla stazione appaltante non avevano soddisfatto integralmente la pretesa azionata. Ha inoltre ritenuto non ancora decorso il termine per impugnare le ulteriori determinazioni di AreaCom e ha qualificato le modifiche alla documentazione di gara, per ammissione della stessa resistente, come innovative e non meramente confermative. Ha ravvisato profili di fumus nella previsione del disciplinare che individuava il fatturato rilevante nei migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti alla pubblicazione del bando, con conseguente esclusione dell’esercizio 2025, pur a fronte di successive modifiche sostanziali della lex specialis e di ripetute proroghe dei termini per la presentazione delle offerte. Ha ritenuto sussistente anche il periculum in mora, poiché la prosecuzione della gara sulla base di una documentazione sostanzialmente modificata ma non integralmente ripubblicata avrebbe impedito alla ricorrente di spendere i requisiti economico-finanziari maturati nel 2025. Ha quindi accolto la domanda cautelare e sospeso i provvedimenti impugnati, fissando l’udienza pubblica di merito e compensando le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 44 d.lgs. 36/2023

    La procedura controversa è qualificata come appalto integrato, comprendente progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la domanda cautelare e per la valutazione sommaria del fumus boni iuris e del periculum in mora.

Massime di principio

  • Quando la stazione appaltante modifica in senso innovativo la documentazione di gara, la sopravvenuta modifica di singole clausole non rende improcedibile il ricorso originario se il ricorrente aveva chiesto anche la ripubblicazione integrale del bando e del disciplinare per plurime illegittimità della lex specialis.
  • Le modifiche innovative della lex specialis, non meramente confermative, conservano autonoma rilevanza ai fini dell’impugnazione e non possono essere considerate irrilevanti sul piano processuale prima della scadenza dei termini per ricorrere contro gli atti che le hanno introdotte.
  • La clausola di gara che individua il fatturato rilevante nei migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti alla pubblicazione del bando può risultare cautelarmente censurabile quando, dopo la pubblicazione, la lex specialis sia modificata in modo innovativo e il termine per la presentazione delle offerte sia più volte prorogato, senza consentire la valorizzazione dell’esercizio maturato nel frattempo.
  • La prosecuzione di una procedura di gara sulla base di una lex specialis sostanzialmente modificata ma non integralmente ripubblicata può integrare il periculum in mora quando impedisca a un operatore economico di far valere requisiti di capacità economico-finanziaria maturati nel periodo successivo alla pubblicazione originaria del bando.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRequisiti di partecipazione ed esclusioneRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieBando e lex specialisRequisiti di capacità economica e tecnica
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesseConcorrenza ed evidenza pubblicaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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