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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21829/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma dell'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di revoca della custodia cautelare in carcere. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla valutazione della concretezza e attualità del pericolo di reiterazione del reato: contestava che il Tribunale avesse ignorato il "tempo silente" (periodo senza attività criminosa) che invece era stato valutato favorevolmente per altri coindagati, denunciando disparità di trattamento; sosteneva che gli episodi a suo carico erano per lo più anteriori (1994-2000) e che le ultime condotte risalivano al 2017, e che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia fossero generiche e insufficienti a provare la pericolosità attuale; inoltre censurava l'uso del giudicato cautelare e la determinazione del tempus commissi delicti basata sui verbali dei collaboratori.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che le questioni sollevate fossero già state esaminate nel procedimento di riesame e che si fosse formato un giudicato cautelare endoprocessuale che precludeva la riproposizione delle stesse questioni in assenza di elementi di novità (quid novi). Ha altresì ritenuto che la diversa valutazione favorevole operata nei confronti di alcuni coindagati non costituisse automaticamente elemento nuovo atteso che la posizione cautelare è autonoma per ciascun indagato e che l'annullamento dell'ordinanza relativa a un coindagato era stato disposto per ragioni esclusivamente personali e quindi non estendibile al ricorrente. Inoltre la Corte ha confermato che nel frattempo erano emersi nuovi elementi indizianti a carico del ricorrente (convergenti dichiarazioni di più collaboratori) idonei a sostenere l'attualità del ruolo nel sodalizio mafioso. Per tali ragioni la custodia cautelare è stata confermata. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Norma richiamata come base per l'istanza di revoca per sopravvenuta cessazione delle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto che, per ottenere revoca, occorra prospettare elementi nuovi rispetto a quanto già valutato.

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma sul riesame della custodia cautelare; la Corte ha osservato che le questioni sul periodo temporale delle condotte erano già state esaminate in sede di riesame.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla funzione del Tribunale adito quale giudice d'appello in materia cautelare; la decisione impugnata è stata adottata in tale contesto.

  • art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il pericolo di reiterazione del reato; la Corte ha affermato che l'elemento temporale (tempo silente) è recessivo rispetto alla valutazione complessiva della pericolosità di soggetti storicamente militanti in sodalizi mafiosi.

  • art. 587, comma 1 cod. proc. pen.

    Richiamato implicitamente nel discorso sull'estensione degli effetti favorevoli dell'impugnazione: la Corte ha ricordato che l'estensione opera solo se l'impugnazione non è fondata su motivi esclusivamente personali.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna per spese e ammenda in caso di ricorso inammissibile; applicata per condannare il ricorrente alle spese e a versare 3.000 euro.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata per gli adempimenti di registrazione e trasmissione a seguito della pronuncia; disposta la trasmissione alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Massime di principio

  • Una decisione cautelare già esaminata e confermata in sede di impugnazione forma una preclusione endoprocessuale: la stessa questione non può essere riproposta senza elementi nuovi (quid novi).
  • Il "tempo silente" (periodo senza attività criminosa) può essere rilevante, ma perde rilevanza di fronte a elementi che dimostrino la stabilità e la storicità dell'appartenenza a un sodalizio mafioso; per soggetti con ruolo storico nella organizzazione il fattore temporale è recessivo rispetto ad altri indizi.
  • La posizione cautelare è autonoma per ciascun indagato/coimputato: il favore ottenuto da un coindagato non si estende automaticamente agli altri, specie se l'annullamento o la sostituzione del regime cautelare si fonda su motivi personali.
  • Per ottenere la revoca o la sostituzione della misura cautelare ai sensi dell'art. 299 è necessario allegare e dimostrare fatti sopravvenuti o nuovi elementi di prova rilevanti rispetto allo stato degli atti già vagliato.
  • Le dichiarazioni di più collaboratori convergenti possono costituire nuovo elemento idoneo a giustificare la permanenza della misura cautelare se ritenute credibili e attinenti al ruolo dell'indagato nella struttura criminale.
  • In sede di riesame/impugnazione la Corte non annulla il provvedimento limitata‑mente sulla base di mere rielaborazioni alternative degli stessi elementi probatori: il sindacato di legittimità non è un invito a riconsiderare i fatti secondo una diversa plausibilità.

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