Cassazione Penale, Sentenza n. 25329/2022 del 04/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di condanna per omicidio colposo con violazione di norme sulla circolazione stradale (sinistro del 19/02/2011 con decesso della vittima il 22/06/2011). Propone due motivi: (1) prescrizione: sostiene che il termine prescrizionale era spirato alla luce delle modifiche normative dell'art. 157 c.p.; (2) vizio di motivazione e travisamento della prova sulla dinamica del sinistro: contesta la valutazione della velocità e della responsabilità, rilevando che il Giudice di Pace aveva annullato i verbali di contestazione e che l'invasione di corsia sarebbe stata necessitata dalla presenza del veicolo di Suriano al centro della carreggiata; inoltre contesta il nesso causale tra il traumatismo subito nell'incidente e il decesso avvenuto mesi dopo.
La decisione
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e, in parte, per aspecificità dei motivi. Sul primo motivo: rigetta la tesi sulla prescrizione, ritenendo che il raddoppio del termine prescrizionale previsto dal sesto comma dell'art. 157 c.p. opera anche per i delitti di omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme sulla circolazione stradale commessi prima della legge 41/2016, per continuità normativa con il secondo comma dell'art. 589 c.p. Sul secondo motivo: conferma che le argomentazioni della Corte d'appello sulla velocità e sul mancato rispetto dell'art. 141 Cod. Strada sono logicamente motivate e non sindacabili in questa sede; rileva che l'annullamento dei verbali da parte del Giudice di Pace riguarda profili diversi e non incide sulla ricostruzione tecnica della dinamica e della velocità; la presenza del veicolo di terzi vicino alla mezzeria era prevedibile e non esclude la colpa. Sulla relazione causale tra incidente e decesso, la Corte osserva che i giudici di merito hanno valutato le consulenze tecniche e che il ricorrente non ha contestato in modo specifico quelle valutazioni. Conseguenze: dichiarazione d'inammissibilità del ricorso; confermata la condanna di merito; il ricorrente è condannato alle spese e al pagamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 157 cod. pen.
Il raddoppio del termine prescrizionale previsto dal sesto comma è applicabile ai delitti di omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme sulla circolazione stradale anche se commessi prima dell'introduzione dell'art. 589-bis, per continuità normativa con il secondo comma dell'art. 589 c.p.
art. 589 cod. pen.
secondo comma (circostanza oggettiva ad effetto speciale)
La circostanza aggravante prevista in precedenza dal secondo comma è stata ritenuta normativa continuativa e rilevante ai fini della determinazione del termine prescrizionale anche dopo le successive modifiche normative.
art. 589-bis cod. pen.
introdotto dalla legge 41/2016
La nuova fattispecie di omicidio stradale ha riprodotto pedissequamente elementi della precedente aggravante, contribuendo a mantenere la continuità ai fini della prescrizione.
art. 141 Codice della Strada
Stabilisce l'obbligo per il conducente di regolare la velocità in funzione delle condizioni del veicolo, della strada e del traffico e di mantenere il controllo del veicolo; la violazione di tale norma integra il parametro di colpa quando la velocità impedisce la padronanza del mezzo e la reazione a ostacoli prevedibili.
legge 23 marzo 2016, n. 41
La modifica normativa non ha effetto retroattivo tale da escludere il raddoppio del termine prescrizionale per i reati commessi anteriormente, poiché persiste il riferimento al secondo comma dell'art. 589 c.p.
Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione alla valutazione sulla condanna alla Cassa delle ammende: il giudice di legittimità valuta l'eventuale mala fede o colpa nella proposizione del ricorso; nella fattispecie non è stata riconosciuta colpa grave, ma è stata disposta una somma equitativa di Euro 3.000,00.
Massime di principio
- I cambiamenti normativi non sempre interrompono la continuità del computo prescrizionale: quando una nuova norma riproduce elementi di una precedente, il raddoppio del termine prescrizionale può trovare applicazione anche per fatti anteriori.
- La Cassazione non è sede di riesame libero del merito: le critiche alla valutazione di fatti e prova devono essere specifiche e confrontarsi con le argomentazioni dei giudici di merito, altrimenti sono dichiarate aspecifiche e inammissibili.
- L'annullamento amministrativo o civico di verbali (es. da Giudice di Pace) non incide automaticamente sulle valutazioni penali della dinamica e della velocità, se le questioni sono tecnicamente diverse.
- In materia di sinistri stradali il conducente deve modulare la velocità in modo da mantenere il controllo del veicolo anche in presenza di ostacoli prevedibili; la prevedibilità di una manovra altrui rende più difficile escludere la colpa.
- Quando il nesso di causalità tra evento lesivo e decesso viene valutato sulla base di consulenze tecniche, il solo riferimento generico a pareri contrari non basta in Cassazione: serve un'analisi critica e comparativa delle risultanze per rendere la censura ammissibile.
- Ricorsi generici o aspecifici possono comportare non solo l'inammissibilità ma anche condanne per spese e ordinarie somme alla Cassa delle ammende, salvo diversa valutazione sulla colpa nella proposizione del ricorso.
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