Cassazione Penale, Ordinanza n. 01459/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva valorizzato plurimi elementi indiziari ritenuti compatibili con la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente rinvenuta. Nel ricorso per cassazione deduceva, in sostanza, censure avverso la decisione di merito; tuttavia la Corte rileva che il motivo è generico e privo di una reale critica alle argomentazioni della sentenza impugnata, perché non si confronta con gli specifici elementi posti a base della decisione. La doglianza, quindi, non evidenzia la correlazione tra le ragioni della sentenza e quelle dell'impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità dei motivi. Ha ritenuto che l'atto di impugnazione fosse aspecifico, poiché non si confrontava con le argomentazioni della sentenza di appello, la quale aveva già esaminato e valorizzato gli elementi idonei a sostenere la finalità di spaccio della sostanza stupefacente. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
art. 591 c.p.p.
il ricorso è inammissibile quando i motivi sono generici o aspecifici, ossia non si confrontano effettivamente con la decisione impugnata
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile per genericità quando non contiene una critica effettiva e puntuale alla motivazione della decisione impugnata.
- La censura non può prescindere dalle specifiche argomentazioni poste a base della sentenza di merito: occorre indicare in modo chiaro il rapporto di contestazione tra motivi di ricorso e ragioni della decisione.
- La mera reiterazione di doglianze o la mancata confutazione degli elementi valorizzati dal giudice di appello integra aspecificità del motivo.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e il pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti fissati dalla Corte.
Come è indicizzato
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