Sentenza del 18/12/2019 n. 33648 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia che aveva annullato l'avviso di accertamento relativo al 2004, con cui erano stati recuperati a tassazione 970.000 euro di imponibile IRES e IRAP. Il primo motivo denunciava la nullità della sentenza per motivazione apparente. Il secondo, formulato in subordine, contestava la qualificazione come costi pluriennali delle spese sostenute nel 2003 per retribuzioni, oneri previdenziali e costi similari relativi ai voli iniziali di una nuova compagnia aerea. Secondo l'Agenzia, tali costi dovevano essere imputati all'esercizio 2003, in applicazione del principio di competenza economica, e non distribuiti su più esercizi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la motivazione della sentenza regionale fosse sintetica ma non apparente, poiché indicava il ragionamento seguito e i principi giuridici applicati. Ha invece accolto il secondo motivo, stabilendo che le spese per personale e oneri similari, sostenute nel 2003, non potevano essere trattate come costi di impianto, ampliamento o sviluppo aventi utilità pluriennale senza il rispetto dei rigorosi presupposti civilistici e fiscali, inclusa l'individuazione di criteri tecnici di capitalizzazione e ammortamento. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Art. 2426, comma 1, n. 5, codice civile
costi di impianto e di ampliamento e costi di sviluppo aventi utilità pluriennale
La capitalizzazione e il successivo ammortamento dei costi pluriennali sono ammessi solo in presenza dei presupposti civilistici, di una concreta utilità pluriennale, di criteri tecnici predeterminati e, ove previsto, del consenso del collegio sindacale. Le spese per personale non sono automaticamente assimilabili a costi di impianto, ampliamento o sviluppo.
Art. 2423 codice civile
Rileva nell'ambito dei principi di corretta redazione del bilancio, ai quali devono conformarsi le scelte di imputazione e capitalizzazione dei costi.
Art. 2423-bis codice civile
Richiama i principi generali di redazione del bilancio, tra cui la corretta imputazione economica dei componenti reddituali.
Art. 2425 codice civile
È richiamato insieme alle altre norme civilistiche per la corretta classificazione e imputazione dei costi nel bilancio.
Art. 95 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Le spese per prestazioni di lavoro dipendente seguono la disciplina fiscale propria dei costi del personale e, in assenza di una valida capitalizzazione, concorrono al reddito secondo il principio di competenza.
Art. 108 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
È richiamato con riferimento alla disciplina fiscale delle spese potenzialmente pluriennali e alla necessità di rispettare i relativi presupposti per la deduzione ripartita nel tempo.
Art. 109 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
concorrendo alla formazione del reddito nell'esercizio di competenza
I costi devono essere imputati all'esercizio cui si riferiscono secondo il principio di competenza economica, salvo una valida e documentata deroga prevista dalla legge.
Art. 132, comma 2, n. 4, codice di procedura civile
La sentenza è nulla se priva della motivazione richiesta; tuttavia una motivazione sintetica non è apparente quando consente di comprendere il percorso logico e giuridico seguito dal giudice.
Art. 111 Costituzione
Impone che i provvedimenti giurisdizionali siano motivati; la violazione sussiste quando la motivazione sia meramente apparente o non consenta alcun controllo sul ragionamento decisorio.
Massime di principio
- Le spese per retribuzioni, contributi e altri costi di lavoro devono normalmente essere imputate all'esercizio in cui la prestazione è stata resa o il costo è stato sostenuto, in applicazione del principio di competenza.
- La mera finalità promozionale o il fatto che una spesa sia sostenuta nella fase di avvio dell'impresa non bastano a trasformarla in un costo pluriennale capitalizzabile.
- La capitalizzazione di costi con utilità pluriennale richiede una concreta dimostrazione dell'utilità futura, criteri tecnici coerenti per la ripartizione temporale, corretta rappresentazione in bilancio e il rispetto degli eventuali controlli societari prescritti.
- Le regole civilistiche di redazione del bilancio rilevano anche ai fini fiscali, salvo specifiche disposizioni tributarie contrarie; il contribuente non può scegliere liberamente l'esercizio o la durata della deduzione.
- Una motivazione giudiziale breve non è necessariamente nulla: è sufficiente che permetta di individuare i fatti valutati, la tesi accolta e il percorso logico-giuridico seguito.
- In casi analoghi, la ripartizione pluriennale di costi iniziali deve essere supportata da documentazione contabile e da una nota integrativa o altra evidenza idonea a spiegare natura, utilità futura, criteri di capitalizzazione e periodo di ammortamento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 18 dic 2019Sentenza del 18/12/2019 n. 109 - Comm. Trib. Prov. Asti
- Sentenza · 18 dic 2019Sentenza del 18/12/2019 n. 1010 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 18 dic 2019Sentenza del 18/12/2019 n. 1051 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 18 dic 2019Sentenza del 18/12/2019 n. 1331 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 18 dic 2019Sentenza del 18/12/2019 n. 1623 - Comm. Trib. Prov. Torino
- Sentenza · 18 dic 2019Sentenza del 18/12/2019 n. 3016 - Comm. Trib. Prov. Bari
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →