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Parere

Parere n. 1020/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario proposto dal sig. Antonio Sergio Palmeri, per l’annullamento della graduatoria generale definitiva di merito del concorso per docente nella Regione Calabria, indetto con D.D.G. n. 82 del 24 marzo 2012, approvata con decreto prot. n. AOODLCAL4772 in data 25 marzo 2014.

Giustizia amministrativa201500289

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della graduatoria generale definitiva di merito del concorso per docenti nella Regione Calabria, classe di concorso AO33/A033, approvata con decreto prot. n. AOODLCAL4772 del 25 marzo 2014.

Esito

IMPROCEDIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente, collocato al 73º posto con il punteggio di 70/100, ha impugnato la graduatoria deducendo, da un lato, che la commissione avrebbe dovuto attribuirgli 9 punti anziché 8 per i titoli di studio dichiarati e, dall'altro, che avrebbe dovuto riconoscergli il titolo di riserva "N" quale invalido civile con invalidità superiore al 45%. Nel corso del procedimento l'amministrazione ha riferito che la commissione, a seguito del reclamo, aveva riesaminato la posizione del ricorrente e riconosciuto il punteggio relativo all'invalidità civile. Ha inoltre comunicato che il ricorrente era stato immesso nel ruolo docente con contratto a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2014 ed economica dal 1° settembre 2015. La Sezione ha quindi verificato se permanesse un interesse concreto e attuale alla decisione del ricorso, chiedendo al ricorrente di rappresentare eventuali ragioni di interesse ancora sussistenti.

Il parere

La Sezione ha ritenuto il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Il riconoscimento, in sede amministrativa, del punteggio collegato all'invalidità civile e la conseguente immissione del ricorrente nel ruolo docente hanno fatto venir meno l'interesse concreto e attuale alla prosecuzione del ricorso. Il ricorrente non ha fornito, neppure dopo la richiesta del Presidente della Sezione, dichiarazioni espresse e documentate idonee a dimostrare il permanere di un interesse alla decisione, anche con riguardo alla contestazione del punteggio per i titoli di studio. L'eccezione preliminare di inammissibilità per mancata notifica ai controinteressati non è stata esaminata, poiché la sopravvenuta carenza di interesse ha definito il procedimento.

Osservazioni

Sopravvenuto difetto di interesse

Il riconoscimento amministrativo del punteggio per l'invalidità civile e la successiva immissione in ruolo con contratto a tempo indeterminato hanno fatto venir meno l'interesse concreto e attuale del ricorrente alla prosecuzione del ricorso. In mancanza di una dichiarazione espressa e documentata sul permanere dell'interesse, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

Norme richiamate

  • art. 9, commi 1 e 2, d.P.R. 1199/1971

    inammissibilità del ricorso straordinario non notificato ad almeno uno dei controinteressati

    L'amministrazione ha eccepito la mancata notifica ai controinteressati; la questione non è stata esaminata dalla Sezione, poiché il ricorso è stato definito per sopravvenuto difetto di interesse.

  • D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012

    concorso per docenti relativo alla classe di concorso AO33 – Tecnologia

    Costituisce la lex specialis della procedura concorsuale, richiamata dal ricorrente per contestare la valutazione dei titoli.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario, la sopravvenuta soddisfazione della pretesa sostanziale del ricorrente può determinare il venir meno dell'interesse concreto e attuale alla decisione, rendendo il ricorso improcedibile.
  • Quando l'amministrazione chiede al ricorrente di chiarire il permanere dell'interesse e non perviene alcuna dichiarazione espressa e documentata, tale omissione può essere valutata, insieme agli elementi oggettivi sopravvenuti, come indice del difetto di interesse alla prosecuzione del ricorso.
  • L'immissione in ruolo conseguita anche in ragione del riesame amministrativo della posizione concorsuale può far venir meno l'interesse alla contestazione della graduatoria, salvo che il ricorrente dimostri la permanenza di un'utilità concreta e attuale derivante dalla decisione.

Impugnazione della graduatoria concorsuale per docenti

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un partecipante al concorso per docenti nella Regione Calabria, classe di concorso AO33/A033, contro la graduatoria generale definitiva approvata il 25 marzo 2014. Il ricorrente era stato collocato al 73º posto con il punteggio complessivo di 70/100.

Motivi del ricorso

Il ricorrente aveva contestato due profili della graduatoria:

  • la mancata attribuzione di un punto ulteriore per i titoli di studio, sostenendo che gli spettassero 9 punti anziché gli 8 riconosciuti;
  • il mancato riconoscimento del titolo di riserva "N", collegato alla condizione di invalido civile con invalidità superiore al 45%.

Posizione dell'amministrazione

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca aveva eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati, ai sensi dell'art. 9, commi 1 e 2, del d.P.R. 1199/1971.

Nel merito, aveva riferito che la commissione giudicatrice, dopo il reclamo presentato dal ricorrente, aveva riesaminato la sua posizione e riconosciuto il punteggio spettante per l'invalidità civile. Quanto alla richiesta di ulteriore punteggio per i titoli di studio, l'amministrazione aveva sostenuto l'infondatezza della pretesa sulla base dei chiarimenti forniti dalla commissione.

Istruttoria e sopravvenienze

Il ricorso era stato inizialmente esaminato l'8 luglio 2025, all'esito di un parere interlocutorio con cui la Sezione aveva chiesto ulteriori elementi istruttori, in particolare sul mancato riconoscimento della riserva "N" e sulle determinazioni adottate dalla commissione dopo il reclamo.

Successivamente, per definire l'affare risalente, il Presidente della Sezione aveva chiesto di verificare l'eventuale sopravvenuta carenza di interesse o altra causa di improcedibilità. Il Ministero aveva comunicato che il ricorrente risultava immesso nel ruolo docente senza sede, con contratto a tempo indeterminato nella classe concorsuale A033, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2014 ed economica dal 1° settembre 2015.

Valutazione del Consiglio di Stato

La Sezione ha rilevato che il riesame amministrativo aveva portato al riconoscimento del punteggio relativo all'invalidità civile e che, anche grazie al miglior collocamento in graduatoria, il ricorrente era stato immesso in ruolo.

In assenza di una dichiarazione espressa e documentata del ricorrente circa il permanere di un interesse concreto e attuale, non pervenuta neppure dopo la richiesta del Presidente della Sezione, è stato ritenuto sopravvenuto il difetto di interesse alla prosecuzione del ricorso.

La Sezione non ha pertanto esaminato nel merito la contestazione relativa al punteggio per i titoli di studio né l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'amministrazione.

Conclusione

Il Consiglio di Stato ha espresso parere nel senso che il ricorso straordinario debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggiRiserve di posti e preferenze
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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