Cassazione Penale, Sentenza n. 40587/2024 del 05/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di riconoscimento della continuazione (art. 81 c.p.) tra varie condanne per truffa (art. 640 c.p.) emesse da diversi Tribunali in periodi sovrapposti; il Tribunale di Milano aveva rigettato la domanda ritenendo che la lunga distanza temporale e la reiterazione delle condotte indicasse una "scelta di vita delinquenziale" e non un unico disegno criminoso unitario. Il ricorrente ha contestato il mancato esame e la mancata valutazione delle pronunce precedenti dei giudici dell'esecuzione che avevano già riconosciuto il vincolo della continuazione per reati analoghi e per periodi anche più estesi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando per nuovo giudizio al Tribunale di Milano. Ha censurato l'omessa motivazione specifica del rigetto rispetto alle valutazioni già espresse dai precedenti provvedimenti (sia in sede cognitiva sia esecutiva) e ha richiamato il principio secondo cui il giudice dell'esecuzione, pur libero di valutare, non può trascurare le decisioni pregresse senza motivare in modo specifico la ragione del dissenso. Ha inoltre precisato che non può partecipare al nuovo giudizio il medesimo giudice che ha pronunciato o contribuito a pronunciare l'ordinanza annullata, in ottemperanza alla sentenza della Corte Costituzionale n.183/2013.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la competenza del giudice dell'esecuzione per le richieste di applicazione della disciplina della continuazione; richiesta obbligatoria di valutazione delle pronunce precedenti in sede cognitiva ed esecutiva.
art. 81 cod. pen.
Disciplina del vincolo di continuazione tra più reati; la Corte richiama il principio che il riconoscimento non è automatico ma deve tener conto delle precedenti valutazioni sulla sussistenza di un disegno unitario.
art. 640 cod. pen.
Articolo che definisce il reato di truffa, ossia il titolo di reato comune alle condanne coinvolte nella domanda di continuazione.
Sentenza Corte Costituzionale n. 183/2013
dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 34 e 623 cod. proc. pen. in parte qua
Principio secondo cui il giudice dell'esecuzione che abbia già deciso nel merito non può partecipare al nuovo giudizio dopo l'annullamento per evitare che la precedente decisione, di natura giudiziale e pregiudicante, condizioni la nuova valutazione.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez. 1, n. 6224/2023; Sez. 1, n. 19358/2012; Sez. 1, n. 4716/2013; Sez. 1, n. 54106/2017)
Costante orientamento secondo cui il giudice dell'esecuzione deve considerare le valutazioni già svolte in sede cognitiva o esecutiva sulla sussistenza della continuazione e, se decide di discostarsene, deve motivare specificamente le ragioni del dissenso alla luce del complessivo quadro fattuale e giuridico.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione chiamato a decidere sulla continuazione deve esaminare le precedenti pronunce (cognitorie ed esecutive) che hanno già valutato l'esistenza di un disegno criminoso: non può ignorarle senza fornire motivazione specifica.
- Il riconoscimento della continuazione non è automatico: il giudice conserva piena libertà di apprezzamento, ma la decisione di non seguire valutazioni pregresse richiede una motivazione circostanziata.
- La mera distanza temporale tra reati non è necessariamente ostativa alla continuazione quando altre pronunce hanno già ritenuto sussistente un progetto criminoso unitario o hanno unificato reati commessi in archi temporali ampi.
- Quando si impugna un provvedimento di rigetto della continuazione, è essenziale dedurre e documentare provvedimenti precedenti che abbiano riconosciuto il vincolo, per costringere il giudice dell'esecuzione a confrontarsi con quelle valutazioni.
- Se la Corte annulla e rinvia, il medesimo giudice che ha deciso in precedenza non può partecipare al nuovo giudizio (richiamo alla sentenza n.183/2013 della Corte Costituzionale).
- Per una difesa efficace: raccogliere e produrre tutte le precedenti sentenze/ordinanze che hanno riconosciuto la continuazione; dimostrare omogeneità di modus operandi, unicità del fine e sistematicità; e chiedere motivazione specifica in caso di esito negativo.
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