Sentenza n. 13512/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento - del provvedimento del dirigente della divisione Polizia Amministrativa di rigetto dell'istanza volta ad ottenere la cancellazione dell'ostativa al rilascio dei documenti di espatrio, presentata in data -OMISSIS-, contenuto nel provvedimento Divisione Polizia Amministrativa e Sociale Ufficio Passaporti di -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato il giorno -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di cancellazione dell'ostativa al rilascio dei documenti di espatrio, fondato sulla pendenza di una pena detentiva di otto mesi e di una multa di 10.000 euro
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l'amministrazione ha respinto l'istanza di cancellazione dell'ostativa al rilascio del passaporto e dei documenti equipollenti. Ha dedotto l'illogicità dell'interpretazione degli artt. 3, comma 1, lett. d), e 12 della legge n. 1185/1967, sostenendo che la precedente ostativa era stata rilevata soltanto dopo diversi anni e che, avendo già espiato una precedente pena detentiva, non sarebbe stato ragionevole negare il passaporto sulla base di una pena di otto mesi la cui esecuzione era sospesa in attesa della decisione sulla richiesta di detenzione domiciliare o altra misura alternativa. L'amministrazione ha resistito, sostenendo la legittimità del diniego, adottato dopo gli accertamenti del casellario giudiziale, dell'ufficio esecuzione e dell'ufficio recupero crediti, dai quali risultavano una pena detentiva ancora da espiare e una multa di 10.000 euro ancora da soddisfare.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 3, comma 1, lett. d), della legge n. 1185/1967 impedisca il rilascio del passaporto a chi debba ancora espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo il nulla osta previsto per le pene pecuniarie. La disciplina, estesa ai documenti equipollenti dall'art. 2 del d.P.R. n. 649/1974, ha funzione preventiva e strumentale ad assicurare l'effettività dell'esecuzione della condanna. Il potere amministrativo è vincolato: l'amministrazione non può valutare la gravità del reato, la personalità del condannato, la sospensione della pena o le modalità alternative di esecuzione. Nel caso concreto il provvedimento era inoltre plurimotivato: la multa di 10.000 euro, non interessata dalla sospensione della pena detentiva, era autonomamente sufficiente a sorreggere il diniego. Anche la pena detentiva di otto mesi costituiva causa ostativa, poiché non ancora espiata, indipendentemente dall'incertezza sui tempi della misura alternativa richiesta. Le contestazioni relative al precedente ritiro del passaporto non hanno inciso sulla legittimità del nuovo diniego, fondato su ulteriori e attuali cause ostative. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, lett. d), legge n. 1185/1967
Non possono ottenere il passaporto: [...] d) coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorità che deve curare l'esecuzione della sentenza, sempreché la multa o l'ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto
La disposizione opera quando la pena debba ancora essere espiata o la multa debba ancora essere soddisfatta; il diniego ha natura vincolata e non consente valutazioni discrezionali sulla gravità dei reati, sulla personalità del condannato o sulle modalità alternative di esecuzione.
art. 12, comma 1, legge n. 1185/1967
Il passaporto è ritirato [...] quando sopravvengono circostanze che ai sensi della presente legge ne avrebbero legittimato il diniego
Il sopravvenire di una causa che avrebbe legittimato il diniego consente il ritiro del passaporto.
art. 2 d.P.R. n. 649/1974
Estende la disciplina ostativa della legge sui passaporti ai documenti equipollenti ai fini dell'uscita dal territorio nazionale, compresa la carta di identità.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato nello svolgimento del giudizio in relazione all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Il diniego o il ritiro del passaporto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. d), della legge n. 1185/1967 costituisce esercizio di un potere vincolato quando risulti che l'interessato debba ancora espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda nei limiti previsti dalla legge.
- La causa ostativa al rilascio dei documenti di espatrio sussiste per il solo fatto che la pena debba ancora essere espiata; non è necessario che l'interessato si trovi già in stato di detenzione né rilevano, di per sé, la sospensione della pena o la pendenza di una richiesta di misura alternativa alla detenzione.
- Nel procedimento relativo al rilascio o alla cancellazione dell'ostativa al passaporto l'amministrazione non dispone di margini di discrezionalità in ordine alla gravità dei reati, alla personalità del condannato o alle modalità di esecuzione della pena, dovendo applicare rigorosamente la preclusione legislativa.
- Quando il provvedimento di diniego è fondato su più ragioni autonome, ciascuna idonea a sorreggere la decisione, l'eventuale illegittimità o superamento di una motivazione non determina l'annullamento dell'atto se le altre ragioni restano valide e sufficienti.
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