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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22828/2024 del 05/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugna l'ordinanza del Tribunale di Roma che, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero, ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del presunto profitto del reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) per complessivi € 135.668,29 a carico della società Maretron s.r.l. e, in subordine, di Enrico Reda. Il ricorrente deduce: (i) l'inutilizzabilità delle dichiarazioni di dipendenti e docenti, in quanto coindagati, assunte senza garanzie difensive; (ii) errore nella determinazione della soglia di punibilità prevista dall'art. 316-ter, comma 2, poiché il Tribunale avrebbe valutato l'importo in base al totale delle fatture aggregate dall'esercente anziché al valore massimo dei singoli buoni (€ 500); (iii) illegittima immediata esecutività della misura cautelare disposta dal tribunale del riesame.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Sul merito: (a) l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni è inammissibile poiché sollevata per la prima volta in Cassazione; (b) il criterio di quantificazione del superamento della soglia di punibilità è corretto se riferito al valore complessivo della singola fattura elettronica inserita nella piattaforma (periodo settimanale) e non al valore del singolo buono, posto che il reato si consuma nel luogo e nel momento in cui la pubblica amministrazione dispone l'accredito e si materializza la dispersione del denaro pubblico; la Corte enuncia il principio di diritto conforme a tale interpretazione; (c) la misura di sequestro disposta dal tribunale del riesame è immediatamente esecutiva secondo l'indirizzo maggioritario della giurisprudenza di legittimità. Conseguentemente il sequestro preventivo è confermato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 316-ter cod. pen.

    art. 316-ter, comma 2, cod. pen.

    Il superamento della soglia di punibilità si valuta con riguardo all'entità complessiva della somma indicata nella fattura elettronica emessa dal singolo esercente (periodo di riferimento), non al valore massimo del singolo buono.

  • art. 322-bis cod. proc. pen.

    art. 322-bis cod. proc. pen.

    Il rinvio per materia alle disposizioni di cui all'art. 310 cod. proc. pen. non opera in senso da sospendere l'immediata esecutività dell'ordinanza del tribunale del riesame che accoglie l'appello del Pubblico Ministero in tema di misure cautelari reali.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    art. 310, comma 3, cod. proc. pen.

    La previsione del terzo comma, che differisce l'efficacia di taluni provvedimenti fino alla definitività, trova applicazione principale in materia di libertà personale e non si estende alle misure cautelari reali adottate dal tribunale del riesame.

  • D.P.C.M. 28/11/2016

    D.P.C.M. 28 novembre 2016 "Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente"

    Descrive il procedimento di generazione e utilizzo dei buoni e la fase di fatturazione settimanale; la Corte lo utilizza per ricostruire che la fattura elettronica settimanale costituisce l'unità di misura del credito liquidato e quindi della somma che può integrare la soglia di punibilità.

  • legge 13 luglio 2015, n. 107

    art. 1, comma 121, legge 13 luglio 2015, n. 107

    Norma istitutiva del "bonus carta del docente", rilevante per qualificare l'erogazione come provvidenza pubblica e per ricostruire il circuito amministrativo del rimborso.

Massime di principio

  • In reati di indebita percezione di erogazioni pubbliche tramite sistemi di voucher o buoni, la soglia di punibilità deve essere valutata in relazione all'ammontare complessivo riportato nella singola fattura elettronica presentata e liquidata alla pubblica amministrazione, non al valore nominale del singolo voucher.
  • La consumazione del reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. va individuata nel momento e nel luogo in cui la pubblica amministrazione dispone l'accredito/liquidazione, poiché è tale atto che determina la dispersione della denaro pubblico.
  • Le dichiarazioni di persone che risultano coindagate devono essere tempestivamente contestate con le opportune censure nei gradi di giudizio in cui è devoluta la valutazione cautelare: eccezioni sollevate per la prima volta in Cassazione sono inammissibili.
  • Le ordinanze del tribunale del riesame che, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, dispongono misure cautelari reali sono, di regola, immediatamente esecutive secondo la giurisprudenza maggioritaria; la differimento dell'efficacia previsto per taluni provvedimenti (art. 310, comma 3) non trova applicazione automatica alle misure reali.
  • Nelle ipotesi in cui l'esercente aggrega più buoni in fatture di importo rilevante, la sua condotta va valutata unitariamente: non è corretto scomporre artificialmente il profitto per limitare la rilevanza penale.
  • Per evitare rischi di disparità di trattamento, gli operatori devono adottare prassi di fatturazione e documentazione conformi alle linee guida amministrative (es. DPCM e istruzioni CONSAP) per chiarire l'entità del credito liquidato alla pubblica amministrazione.

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