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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28449/2022 del 30/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il Tribunale di Palermo aveva rigettato le domande di un richiedente protezione internazionale volte, in via principale, al riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine della protezione sussidiaria e, in ulteriore subordine, del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi, ma nel testo dell'ordinanza non sono riportati i contenuti specifici dei motivi di impugnazione. La Corte, prima di esaminare il merito, ha rilevato un vizio della procura speciale apposta al ricorso: la procura era redatta in calce al ricorso, indicava gli estremi del decreto impugnato e la data di rilascio successiva al deposito del provvedimento, ma non recava una specifica certificazione del difensore circa la posteriorità della data rispetto alla comunicazione del decreto impugnato, limitandosi alla formula "Per autentica". Richiamando l'interpretazione dell'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008 resa dalle Sezioni Unite, la Corte ha ritenuto che tale omissione integri causa di inammissibilità del ricorso. Il Ministero intimato non ha svolto difese sostanziali.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché la procura speciale rilasciata per il giudizio di cassazione in materia di protezione internazionale non conteneva la necessaria certificazione del difensore sulla data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato. È stato inoltre escluso ogni provvedimento sulle spese, poiché il Ministero non ha svolto difese. La Corte ha altresì dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008

    "deve contenere in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l'autenticità della firma del conferente"

    La procura speciale per il ricorso per cassazione nelle controversie disciplinate dall'art. 35-bis deve essere rilasciata dopo la comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificare espressamente tale posteriorità, oltre ad autenticare la sottoscrizione del conferente; in difetto, il ricorso è inammissibile.

  • art. 83 c.p.c.

    Richiamato come termine di confronto rispetto alla disciplina speciale della procura; la regola dell'art. 35-bis, comma 13, costituisce ipotesi speciale rispetto alla procura ordinaria.

  • art. 365 c.p.c.

    Richiamato come ulteriore parametro ordinario rispetto al quale la disciplina speciale dell'art. 35-bis introduce un requisito aggiuntivo di specialità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto, in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

  • legge 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamata quale fonte che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

  • d.lgs. n. 25 del 2008

    Normativa sulla protezione internazionale; il decreto impugnato definiva un procedimento rientrante nell'art. 35-bis del medesimo decreto.

  • Corte cost. sent. n. 13 del 2022

    Ha ritenuto non contrastante con la Costituzione la lettura dell'art. 35-bis, comma 13, che richiede la certificazione specifica della data di rilascio della procura.

  • Cass. S.U. n. 15177 del 2021

    Ha interpretato l'art. 35-bis, comma 13, nel senso che la procura speciale per il ricorso per cassazione deve recare la data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e la relativa certificazione del difensore.

  • artt. 3, 10, 24, 111 e 117, primo comma, Cost.

    Richiamati nel passaggio che dà conto della verifica di costituzionalità della disciplina speciale della procura.

  • artt. 28 e 46, paragrafo 11, direttiva 2013/32/UE

    Richiamati come parametri eurounitari della verifica di costituzionalità della disciplina sulla procura nel giudizio di cassazione in materia di protezione internazionale.

  • artt. 46, 18 e 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Richiamati come parametri eurounitari della verifica di costituzionalità della disciplina sulla procura.

  • artt. 6, 13 e 14 CEDU

    Richiamati come parametri convenzionali della verifica di costituzionalità della disciplina sulla procura.

  • legge n. 848 del 1955

    Richiamata come legge di ratifica ed esecuzione della CEDU.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione avverso provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, la procura speciale è valida solo se il difensore certifica espressamente non soltanto l'autenticità della firma, ma anche la data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato.
  • La mancanza della certificazione della posteriorità della procura rispetto alla comunicazione del provvedimento determina l'inammissibilità del ricorso, trattandosi di requisito speciale e non di mera irregolarità formale.
  • La disciplina speciale della procura nel contenzioso in materia di protezione internazionale si differenzia dalle regole ordinarie degli artt. 83 e 365 c.p.c. perché impone un onere di certificazione aggiuntivo al difensore.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, la Corte può dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàDecadenza

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