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Sentenza

Sentenza n. 328/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’annullamento - della nota prot. n.-OMISSIS- del -OMISSIS- con cui è stato comunicato al ricorrente “il non superamento dell’esame preliminare all’esame di maturità 2026”; - del Verbale di scrutinio dell’esame preliminare svolto dal ricorrente del -OMISSIS-, recante il giudizio di non ammissione del medesimo all'esame di maturità della classe 5B dell’-OMISSIS-di -OMISSIS-; - del fonogramma prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- con cui è stata comunicata al ricorrente la decisione del Dirigente Scolastico dell'-OMISSIS-di -OMISSIS- di annullare in autotutela il Verbale di scrutinio dell’esame preliminare del -OMISSIS-; - del decreto prot. n.-OMISSIS- del -OMISSIS- con cui il Dirigente Scolastico dell'-OMISSIS-di -OMISSIS- ha provveduto ad annullare in autotutela il Verbale di scrutinio dell’esame preliminare del -OMISSIS-; - dell'art. 5, comma 11, dell’O.M. 54 del 26.03.2026; e per l'accertamento del diritto del ricorrente ad essere ammesso all'esame di maturità della classe 5B dell’-OMISSIS-di -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202600218

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: non ammissione all'esame di maturità, unitamente agli atti di scrutinio e ai successivi provvedimenti di annullamento in autotutela, nonché alla disposizione dell'ordinanza ministeriale applicata

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la nota con cui gli era stato comunicato il non superamento dell'esame preliminare all'esame di maturità, il verbale di scrutinio recante la non ammissione all'esame di maturità, il fonogramma e il decreto dirigenziale di annullamento in autotutela del verbale, nonché l'art. 5, comma 11, dell'O.M. n. 54 del 26 marzo 2026, chiedendo anche l'accertamento del diritto a essere ammesso all'esame. In corso di giudizio, il ricorrente era stato ammesso con riserva all'esame in forza di un decreto cautelare presidenziale. L'Amministrazione ha riferito che, dopo lo svolgimento dell'esame, il ricorrente non aveva conseguito il punteggio minimo previsto dalla legge per il superamento. Il ricorrente ha quindi dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione nel merito, chiedendo la compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., prendendo atto della dichiarazione resa dal ricorrente e dell'esito dell'esame di maturità, non superato per mancato conseguimento del punteggio minimo richiesto. Le parti hanno concordato la definizione del giudizio direttamente nel merito. Le spese di lite sono state compensate, considerata la non opposizione dell'Amministrazione alla richiesta del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il ricorso è dichiarato improcedibile quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione; nel caso concreto, l'interesse è venuto meno dopo che il ricorrente, ammesso con riserva, non ha superato l'esame di maturità.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata all'esito della camera di consiglio, sentite le parti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio amministrativo, il ricorrente dichiara che è venuto meno l'interesse alla decisione e tale sopravvenienza risulta dagli atti, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • L'ammissione con riserva a una prova o procedura non conserva un interesse attuale alla decisione sul provvedimento originariamente impugnato se, dopo lo svolgimento della prova, l'interessato non consegue il risultato minimo necessario e dichiara il sopravvenuto difetto di interesse.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando il ricorrente la richiede e l'amministrazione non vi si oppone.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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