Cassazione Civile, Ordinanza n. 08881/2023 del 29/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasceva da un giudizio di lavoro in cui la Corte d'appello aveva già accertato l'illegittimità del demansionamento subito da un dipendente e aveva ordinato alla società di riadibirlo alle mansioni di litografo o equivalenti, ma aveva respinto la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali, morali e biologici per difetto di adeguata allegazione e prova. Il lavoratore ricorreva per cassazione con quattro motivi: con il primo contestava la valutazione di insussistenza del danno professionale, sostenendo che il giudice di merito avesse ignorato dati fattuali idonei a fondare presunzioni e la durata ultrannuale del demansionamento; con il secondo deduceva l'omesso esame del fatto che egli avrebbe svolto, oltre alle ordinarie attività di litografo, anche funzioni di gestione e controllo della procedura litografica; con il terzo lamentava l'omesso esame del disvalore emotivo e lesivo dell'immagine derivante dall'assegnazione a mansioni inferiori e di altre circostanze utili a provare danno morale e biologico; con il quarto deduceva l'omesso esame di elementi medico-legali e certificazioni allegati, nonché il mancato ricorso a consulenza tecnica d'ufficio per accertare un lamentato disturbo ansioso-depressivo. La società, a sua volta, proponeva ricorso incidentale sostenendo che le mansioni concretamente svolte dal dipendente fossero riconducibili al livello contrattuale inferiore H e non al livello F, così contestando l'accertamento di demansionamento compiuto dalla Corte territoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale del lavoratore sia il ricorso incidentale della società. Ha ritenuto che il ricorso incidentale, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mirasse in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e delle risultanze testimoniali, attività preclusa al giudice di legittimità. Quanto ai motivi del ricorso principale, la Corte ha ribadito che le censure sull'apprezzamento delle prove, sull'uso delle presunzioni e sull'asserito omesso esame di fatti decisivi non erano configurate nei termini consentiti dall'art. 360, n. 5 c.p.c., né integravano vere violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c. o dell'art. 2697 c.c.; inoltre, i fatti allegati a fondamento del preteso danno non patrimoniale e biologico non erano stati dedotti con i requisiti di specificità richiesti, anche ai sensi dell'art. 366, n. 6 c.p.c. Le spese sono state compensate e, per entrambe le parti ricorrenti, è stato disposto l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
violazione e/o falsa applicazione
La deduzione di violazione di legge non può essere usata per ottenere una rivalutazione del merito o del materiale istruttorio.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
omesso esame di un punto decisivo della controversia
Il vizio è configurabile solo per l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti, non per la mera richiesta di diversa lettura delle prove o per la critica al ragionamento presuntivo del giudice di merito.
art. 115 c.p.c.
Non è violato per il solo fatto che il giudice di merito abbia attribuito alle prove un diverso valore rispetto a quello auspicato dalla parte; la censura è ammissibile solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte o prove disposte fuori dai limiti legali.
art. 116 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce efficacia di prova legale a elementi che non la hanno, o viceversa disattende prove legali; non basta contestare la valutazione del materiale probatorio.
art. 2697 c.c.
La violazione dell'onere della prova è deducibile solo se la sentenza applica erroneamente la regola di giudizio sulla soccombenza per insufficienza di prova, non quando il giudice accerti in concreto l'assenza degli elementi costitutivi del diritto.
art. 272 c.c.
Richiamato dal ricorrente come norma sulle presunzioni, ma la Corte ha ritenuto che la censura, in concreto, mirasse a contestare il merito della valutazione presuntiva.
art. 2720 c.c.
Richiamato dal ricorrente nel quadro della censura sulle presunzioni, senza che la Corte ne ravvisasse una corretta deduzione di violazione di legge.
art. 2103 c.c.
Richiamato nel ricorso incidentale per contestare la qualificazione delle mansioni e, indirettamente, il demansionamento; la Corte non ha riesaminato il merito della ricostruzione fattuale.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
La censura che richiami documenti, consulenze o risultanze istruttorie deve indicarli in modo specifico e autosufficiente; in mancanza, il motivo è inammissibile.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio e la memoria depositata.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato applicato il presupposto processuale per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato da parte di entrambe le parti ricorrenti.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio: la Cassazione non rivaluta prove, testimonianze e documenti.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile solo in ipotesi rigorose, ossia quando il giudice utilizzi prove non introdotte dalle parti, prove acquisite fuori dai limiti legali o attribuisca efficacia di prova legale a elementi che non la hanno; non basta contestare l'apprezzamento del merito.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. presuppone l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non la mera omissione di singoli argomenti probatori né la diversa lettura di elementi indiziari.
- La censura per violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile soltanto quando il giudice erri nel riparto dell'onere della prova; non quando accerti in concreto l'insussistenza dei fatti costitutivi della pretesa.
- Per contestare efficacemente un accertamento di merito fondato su documenti o consulenze di parte, è necessario indicare in modo specifico e autosufficiente gli atti e i dati fattuali rilevanti, ai sensi dell'art. 366, n. 6 c.p.c.
- Il danno da demansionamento non si presume automaticamente per la sola durata della dequalificazione o per l'allegazione di un pregiudizio emotivo: occorre una deduzione e una prova specifica del concreto nocumento, ove la decisione di merito lo escluda per difetto di allegazione o di riscontro.
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