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Circolare

Circolare numero 158 del 5-6-1995

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna, per il 1995, gli importi dei contributi volontari per le diverse categorie di assicurati: lavoratori dipendenti non agricoli, operai agricoli, coltivatori diretti/mezzadri/coloni, coloni e mezzadri reinseriti nell’AGO, artigiani e commercianti. Vengono inoltre forniti chiarimenti interpretativi su mobilità, iscrizione alle gestioni speciali, annullamento di contributi indebiti, collocazione dei contributi figurativi in caso di disoccupazione con requisiti ridotti e utilizzo del part-time ai fini della classe di contribuzione. Sono confermati anche alcuni coefficienti e criteri contabili.

Importi dei contributi volontari dal 1° gennaio 1995

Versamenti volontari - Importi dei contributi dal 1° gennaio 1995

La circolare aggiorna gli importi dei contributi volontari dovuti per il 1995, distinguendo le diverse gestioni e categorie di assicurati. Oltre ai nuovi valori contributivi, fornisce alcuni criteri applicativi e chiarimenti operativi su casi particolari rilevanti per la prosecuzione volontaria dell’assicurazione.

Aggiornamento delle tabelle per il 1995

L’adeguamento degli importi per l’anno 1995 è effettuato in applicazione del meccanismo di rivalutazione legato alla variazione dell’indice del costo della vita, risultata pari al 4,7%. Sulla base di tale aggiornamento sono predisposte nuove tabelle di retribuzioni medie e di contribuzione volontaria valide dal 1° gennaio 1995 per le diverse categorie interessate.

Lavoratori dipendenti non agricoli

Per i lavoratori dipendenti non agricoli la circolare richiama l’art. 2, comma 5, della legge 26 settembre 1981, n. 537, e l’art. 7, comma 7, della legge 11 novembre 1983, n. 638. In base a tali disposizioni:

  • la retribuzione media settimanale della tabella F) è aumentata nella stessa misura percentuale prevista per le pensioni;
  • la classe minima di contribuzione resta la 18ª;
  • la classe massima confermata è la 46ª.

Per i prosecutori volontari autorizzati come addetti ai servizi domestici e familiari, la contribuzione minima settimanale per il 1995 è pari a L. 29.367, di cui L. 334 a titolo di quota base.

Operai agricoli dipendenti

Per gli operai agricoli dipendenti gli importi settimanali dei contributi volontari IVS per il 1995 sono quelli riportati nella tabella allegata n. 5. Il calcolo è effettuato tenendo conto sia dell’art. 1, comma 2, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, sia dell’adeguamento annuale delle retribuzioni settimanali previsto dalla legge n. 537/1981.

Anche per questa categoria:

  • la classe minima di contribuzione è la 18ª;
  • l’importo minimo si ottiene applicando le aliquote vigenti alla retribuzione media settimanale della classe 18ª.

Il contributo volontario minimo per il 1995 è fissato in L. 43.137.

Coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti nella Gestione speciale

Per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti nella Gestione speciale la tabella 1995 è contenuta nell’allegato n. 6. Il calcolo deriva dall’adeguamento annuale delle classi di reddito settimanali previsto dall’art. 10, comma 4, della legge 2 agosto 1990, n. 233.

La circolare precisa che:

  • l’aliquota complessiva applicata è del 17%;
  • di tale aliquota, il 15% è imputato al contributo IVS;
  • il 2% costituisce contributo aggiuntivo ai sensi dell’art. 12 della legge n. 233/1990;
  • il contributo addizionale di cui all’art. 17 della legge 3 giugno 1975, n. 160, adeguato ai sensi dell’art. 22 della stessa legge, è pari a L. 2.460 a settimana.

È inoltre chiarito che il contributo volontario minimo non può essere inferiore a quello stabilito per i lavoratori dipendenti comuni. Per le prime due classi di contribuzione, la misura dovuta per il 1995 è pari a L. 66.198.

Coloni e mezzadri reinseriti nell’A.G.O.

Per i coloni e mezzadri reinseriti nell’assicurazione generale obbligatoria la circolare non indica ancora gli importi dei contributi volontari per il 1995, poiché non risultano disponibili i dati necessari per il calcolo.

In attesa di successiva comunicazione, gli interessati devono continuare a versare provvisoriamente gli importi vigenti al 31 dicembre 1994, richiamati nell’allegato n. 1 della circolare n. 289 del 4 novembre 1994.

Artigiani e commercianti

Per artigiani e commercianti il contributo volontario mensile, dal 1° luglio 1990, è determinato in base a otto classi di reddito, con applicazione delle stesse aliquote previste per i contributi obbligatori dei lavoratori attivi. Per il 1995 i relativi dati sono riepilogati nella tabella allegata n. 7.

La circolare precisa che:

  • l’aliquota del 12% si applica ai collaboratori di età inferiore ai 21 anni;
  • dal mese successivo al compimento del 21° anno l’aliquota sale al 15%;
  • ai fini della pensione contributiva, per ogni mese coperto da contribuzione volontaria si considera versato un contributo base di L. 390, indipendentemente dalla classe di reddito attribuita.

Criteri di massima: indennità di mobilità

Con riferimento ai quesiti delle sedi sulla mobilità, la circolare richiama l’art. 7, comma 8, della legge n. 223/1991 e chiarisce che l’indennità di mobilità è disciplinata dalle norme dell’assicurazione generale obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

Ne consegue che:

  • i contributi accreditati in favore dei lavoratori collocati in mobilità non sono utili per il conseguimento dei requisiti necessari all’autorizzazione ai versamenti volontari;
  • i periodi di godimento dell’indennità devono essere considerati neutri ai fini della determinazione della classe di contribuzione, analogamente a quanto avviene per l’indennità di disoccupazione.

Versamenti volontari e iscrizione alle Gestioni speciali

La circolare ribadisce che l’iscrizione a una delle Gestioni speciali per lavoratori autonomi costituisce causa ostativa al rilascio dell’autorizzazione ai versamenti volontari, in applicazione dell’art. 3 della legge n. 47/1983.

Viene però operata una distinzione:

  • se l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria dell’A.G.O. è stata rilasciata prima dell’entrata in vigore della legge n. 47/1983, essa e i relativi contributi devono essere convalidati anche in caso di successiva iscrizione a una gestione speciale;
  • se l’autorizzazione è stata rilasciata sotto la vigenza della legge n. 47/1983 e l’iscrizione alla gestione speciale avviene successivamente, i contributi versati dopo tale iscrizione devono essere annullati e rimborsati, restando validi solo quelli anteriori.

Annullamento dei contributi indebiti

Le sedi devono provvedere con la massima tempestività alla notifica agli interessati, tramite il modello VV10/A, del provvedimento di annullamento dei contributi volontari indebitamente versati. L’obbligo decorre dal momento in cui il Centro Elettronico trasmette l’elenco degli indebiti.

Contribuzione figurativa e disoccupazione con requisiti ridotti

Per i lavoratori non agricoli che percepiscono l’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti, la circolare richiama l’art. 7, comma 3, della legge n. 160/1988 e il successivo messaggio n. 01946 del 25 ottobre 1988.

Viene precisato che:

  • l’indennità e i relativi contributi figurativi non hanno una precisa collocazione nell’anno solare di competenza;
  • occorre prima individuare le settimane cui riferire i contributi figurativi secondo le istruzioni della circolare n. 148 del 26 giugno 1990;
  • solo le settimane in cui risultano accreditati contributi figurativi devono essere considerate periodo neutro ai fini della classe di contribuzione volontaria.

Lavoro part-time e determinazione della classe di contribuzione

Ai fini dell’accertamento del diritto alla prosecuzione volontaria devono essere considerate tutte le settimane durante le quali è stata svolta attività lavorativa part-time e che risultano accreditate all’assicurato.

Per la determinazione della classe di contribuzione, invece, devono essere considerate solo le settimane "utili", secondo il criterio già adottato per il calcolo della misura pensionistica.

Addetti ai servizi domestici e familiari

Per i prosecutori volontari autorizzati con la qualifica di addetti ai servizi domestici e familiari non è intervenuta alcuna variazione dell’aliquota contributiva dovuta al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti per il 1995. Rimane quindi confermato il coefficiente di determinazione della retribuzione pensionabile pari a 0,120975.

Aspetti contabili

Per quanto riguarda i conti di imputazione contabile dei contributi volontari dovuti dai prosecutori volontari, ad esclusione dei lavoratori autonomi CD/CM, la circolare conferma i conti già indicati nella tabella n. 8 allegata alla circolare n. 127 del 27 aprile 1994.

Punti principali

Aggiornamento generale degli importi dal 1° gennaio 1995

La circolare adegua i contributi volontari per il 1995 in base alla variazione percentuale dell’indice del costo della vita, risultata pari al 4,7%. Per i lavoratori dipendenti non agricoli e per gli operai agricoli dipendenti vengono predisposte nuove tabelle di retribuzioni medie e di contribuzione volontaria valide dal 1° gennaio 1995.

Lavoratori dipendenti non agricoli

Per questa categoria, la classe minima di contribuzione resta la 18ª, mentre l’ultima classe è confermata nella 46ª. Per i prosecutori volontari autorizzati come addetti ai servizi domestici e familiari, la contribuzione minima settimanale per il 1995 è pari a L. 29.367, di cui L. 334 come quota base.

Operai agricoli dipendenti

Gli importi settimanali dei contributi volontari IVS sono indicati in apposita tabella allegata. La classe minima di contribuzione è confermata nella 18ª. L’importo minimo dovuto per il 1995 dagli operai agricoli è fissato in L. 43.137 settimanali.

Coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti nella Gestione speciale

Per CD/CM la tabella 1995 tiene conto dell’adeguamento delle classi di reddito settimanali previsto dalla legge n. 233/1990. L’aliquota complessiva applicata è del 17%: 15% per contributo IVS e 2% quale contributo aggiuntivo. Il contributo addizionale ex legge n. 160/1975 è pari a L. 2.460 a settimana. Il contributo volontario minimo non può comunque essere inferiore a quello dei lavoratori dipendenti comuni e, per le prime due classi, è pari a L. 66.198.

Coloni e mezzadri reinseriti nell’AGO

Per questa categoria la circolare non comunica ancora gli importi 1995, perché mancano i dati necessari al calcolo. Fino a nuova comunicazione, gli interessati devono continuare a versare provvisoriamente gli importi vigenti al 31 dicembre 1994, secondo la circolare n. 289 del 4 novembre 1994.

Artigiani e commercianti

Dal 1° luglio 1990 il contributo volontario mensile è determinato per classi di reddito medie, con aliquote corrispondenti a quelle dei contributi obbligatori. Per il 1995 le classi, i redditi medi imponibili e gli importi mensili sono riportati in tabella allegata. L’aliquota del 12% riguarda i collaboratori sotto i 21 anni, che passano al 15% dal mese successivo al compimento dell’età. Ai fini del calcolo della pensione contributiva, per ogni mese coperto da contribuzione volontaria si considera versato un contributo base di L. 390.

Indennità di mobilità e autorizzazione ai versamenti volontari

L’indennità di mobilità è regolata dalla disciplina dell’assicurazione generale obbligatoria contro la disoccupazione involontaria. I contributi accreditati durante la mobilità non sono utili ai fini del diritto all’autorizzazione ai versamenti volontari e i periodi di godimento dell’indennità devono essere considerati neutri, analogamente a quanto avviene per l’indennità di disoccupazione.

Iscrizione alle Gestioni speciali e validità dei versamenti

L’iscrizione a una delle Gestioni speciali per lavoratori autonomi costituisce causa ostativa al rilascio dell’autorizzazione ai versamenti volontari. Se l’autorizzazione era stata rilasciata prima dell’entrata in vigore della legge n. 47/1983, essa e i relativi contributi restano convalidati anche in caso di successiva iscrizione a una gestione speciale. Se invece l’autorizzazione è stata rilasciata sotto la vigenza della legge n. 47/1983, i contributi versati dopo la successiva iscrizione vanno annullati e rimborsati, restando validi solo quelli anteriori.

Annullamento dei contributi indebiti e mod. VV10/A

Le sedi devono notificare con la massima tempestività, tramite il mod. VV10/A, il provvedimento di annullamento dei contributi volontari indebitamente versati, una volta ricevuto dal Centro Elettronico l’elenco degli indebiti.

Contribuzione figurativa nei casi di disoccupazione con requisiti ridotti

Per i lavoratori non agricoli che percepiscono l’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti, i contributi figurativi devono essere collocati temporalmente secondo i criteri generali richiamati dalla circolare n. 148 del 26 giugno 1990. Solo dopo tale individuazione le settimane accreditate possono essere considerate neutre ai fini della classe di contribuzione volontaria.

Part-time e determinazione della classe di contribuzione

Ai fini dell’accertamento del diritto alla prosecuzione volontaria devono essere considerate tutte le settimane in cui è stata svolta attività part-time. Ai fini della determinazione della classe di contribuzione, invece, rilevano soltanto le settimane "utili", secondo il criterio già applicato per la misura della pensione.

Addetti ai servizi domestici e familiari

Per i prosecutori volontari autorizzati con questa qualifica non vi sono variazioni dell’aliquota contributiva dovuta al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti. Il coefficiente di determinazione della retribuzione pensionabile per il 1995 resta fissato a 0,120975.

Conti di imputazione contabile

Per i contributi volontari dovuti dai prosecutori volontari, con esclusione dei lavoratori autonomi CD/CM, restano confermati i conti di imputazione contabile indicati nella tabella n. 8 allegata alla circolare n. 127 del 27 aprile 1994.

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