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Circolare

Circolare numero 157 del 5-6-1995

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che l'estensione dell'art. 2 della legge n. 816/1985 ai dipendenti di partiti politici e di associazioni non riconosciute opera solo dalla data di entrata in vigore dell'art. 8-ter della legge n. 68/1993, quindi senza retroattività. Di conseguenza, i contributi previdenziali e assistenziali versati per i periodi anteriori al 20 marzo 1993 risultano indebiti, devono essere annullati e, su domanda, rimborsati nei limiti della prescrizione decennale. Restano inoltre fermi gli obblighi contributivi al SSN sull'indennità di carica e la possibilità di richiedere accredito figurativo nei casi in cui ricorrano i presupposti.

Aspettativa degli amministratori locali e contributi versati ai dipendenti di partiti politici e associazioni non riconosciute

Aspettativa degli amministratori locali e regime contributivo dei dipendenti di partiti e associazioni non riconosciute

La circolare chiarisce gli effetti dell'art. 8-ter della legge 19 marzo 1993, n. 68, in relazione all'applicazione dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, ai dipendenti di partiti politici e di associazioni non riconosciute eletti in organi esecutivi di enti locali. L'obiettivo è definire con precisione se l'estensione operi anche per i periodi anteriori al 20 marzo 1993 e quali conseguenze abbia sui contributi già versati.

Natura dell'art. 8-ter della legge n. 68/1993

Viene precisato che la disposizione, pur essendo collocata sotto la rubrica di "interpretazione autentica", non ha natura interpretativa in senso stretto. La circolare richiama la nozione di legge interpretativa elaborata dalla Corte costituzionale, secondo cui una vera norma interpretativa chiarisce il significato di una disposizione preesistente e si salda con essa con effetto retroattivo. Nel caso esaminato, invece, l'art. 8-ter ha contenuto innovativo, perché amplia il novero dei soggetti destinatari della disciplina della legge n. 816/1985, includendo categorie prima non esplicitamente contemplate, quali dipendenti di partiti, sindacati, associazioni e organismi similari. Per tale ragione la norma non è retroattiva e opera solo per il futuro, in applicazione dell'art. 11 delle preleggi.

Superamento della circolare n. 266 del 26 novembre 1993

La circolare n. 266/1993 aveva disposto che gli enti locali regolarizzassero la posizione contributiva anche per i periodi pregressi successivi all'entrata in vigore della legge n. 816/1985, in favore dei dipendenti delle organizzazioni interessate eletti nelle cariche per le quali era previsto il raddoppio dell'indennità. Successivamente, il messaggio n. 35308 del 25 ottobre 1994 sospendeva tale circolare, in seguito all'orientamento del Ministero dell'Interno contrario alla retroattività dell'art. 8-ter. La lettera ministeriale del 27 aprile 1995 conferma definitivamente questa impostazione, con conseguente abrogazione della circolare n. 266/1993 nella parte in cui imponeva la regolarizzazione contributiva dei periodi antecedenti il nuovo intervento normativo.

Trattamento dei contributi versati fino al 20 marzo 1993

La circolare afferma espressamente che le contribuzioni previdenziali e assistenziali, compresa quella per il SSN, versate per i dipendenti delle organizzazioni in questione ai sensi dell'art. 2 della legge n. 816/1985 fino al 20 marzo 1993 devono essere considerate indebite. Il principio vale sia per i versamenti eseguiti in attuazione della circolare n. 266/1993, sia per quelli effettuati spontaneamente dalle amministrazioni locali prima della circolare stessa. Tali versamenti devono essere annullati e, su richiesta delle amministrazioni che li hanno corrisposti, rimborsati secondo le disposizioni vigenti, con applicazione della prescrizione ordinaria decennale.

Disciplina applicabile ai periodi anteriori e decorrenza dei benefici

Per i periodi anteriori all'entrata in vigore dell'art. 8-ter, la posizione dei lavoratori interessati resta disciplinata dall'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, secondo il quadro normativo vigente all'epoca. I benefici collegati all'art. 8-ter possono essere fruiti solo dal momento in cui i soggetti, ormai inclusi tra i destinatari della disciplina, vengono collocati in aspettativa non retribuita. Ne consegue che non è consentita una ricostruzione contributiva retroattiva fondata sulla nuova norma per i periodi precedenti il 20 marzo 1993.

Contributo SSN e accredito dei contributi figurativi

La circolare precisa inoltre che gli interessati restano tenuti al pagamento del contributo al Servizio sanitario nazionale sull'indennità di carica, ai sensi dell'art. 31, comma 8, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, in quanto lavoratori dipendenti con altri redditi, richiamando la giurisprudenza della Corte di cassazione n. 12815/1992. Infine, per i periodi di aspettativa nei quali non sussiste obbligo di versamento contributivo, i soggetti interessati possono chiedere l'accredito dei contributi figurativi ai sensi dell'art. 31 della legge n. 300/1970, purché ricorrano i relativi presupposti.

Punti principali

Ambito della norma e natura dell'art. 8-ter l. n. 68/1993

Viene precisato che l'art. 8-ter, pur qualificato come norma di "interpretazione autentica", ha in realtà contenuto innovativo. Esso amplia infatti il novero dei destinatari della disciplina dell'art. 2 della legge n. 816/1985, includendo categorie prima non espressamente contemplate, come dipendenti di partiti, sindacati, associazioni e organismi similari. Da ciò deriva che la disposizione non può avere efficacia retroattiva e produce effetti solo per il futuro, secondo l'art. 11 delle preleggi.

Superamento della circolare n. 266/1993

La precedente circolare n. 266 del 26 novembre 1993 aveva imposto agli enti locali la regolarizzazione contributiva anche per i periodi pregressi successivi al 1985. Alla luce del successivo orientamento del Ministero dell'Interno, confermato con nota del 27 aprile 1995, tale impostazione viene espressamente superata: la circolare n. 266/1993 deve intendersi abrogata nella parte in cui prevedeva la regolarizzazione dei periodi antecedenti l'entrata in vigore dell'art. 8-ter.

Trattamento dei contributi versati fino al 20 marzo 1993

Tutte le contribuzioni previdenziali e assistenziali, inclusa la contribuzione SSN, versate per i dipendenti delle organizzazioni in questione ai sensi dell'art. 2 della legge n. 816/1985 fino al 20 marzo 1993 sono considerate indebite. Ciò vale sia per i versamenti effettuati in applicazione della circolare n. 266/1993, sia per quelli eseguiti spontaneamente dalle amministrazioni locali in precedenza. Tali somme devono essere annullate e, su domanda delle amministrazioni che le hanno versate, rimborsate secondo le vigenti disposizioni, nel rispetto della prescrizione ordinaria decennale.

Regime applicabile ai periodi anteriori e ai benefici dell'aspettativa

Per i periodi anteriori all'entrata in vigore dell'art. 8-ter, la disciplina applicabile resta quella dell'art. 31 della legge n. 300/1970, nel quadro normativo vigente all'epoca. I benefici previsti dall'art. 8-ter possono essere riconosciuti soltanto dal momento in cui gli interessati, ora ricompresi tra i destinatari della norma, siano collocati in aspettativa non retribuita, in coerenza con la legge n. 816/1985.

Contributo SSN e accredito figurativo

Resta dovuto il contributo al Servizio sanitario nazionale sull'indennità di carica ai sensi dell'art. 31, comma 8, della legge n. 41/1986, per i lavoratori dipendenti con altri redditi, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza richiamata. Inoltre, gli interessati possono richiedere l'accredito dei contributi figurativi, per tutti i periodi di aspettativa per i quali non sussiste l'obbligo di versamento contributivo, ai sensi dell'art. 31 della legge n. 300/1970, ove ne ricorrano i presupposti.

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