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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38986/2025 del 03/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la sua richiesta di revoca del sequestro preventivo di un fabbricato a lei intestato, disposto a fini impeditivi per presunti reati edilizi. La censura si articolava su due motivi principali: (1) errata applicazione degli artt. 44 d.P.R. n. 380/2001 e 32 L. n. 326/2003 e vizio di motivazione per mancata considerazione della domanda di condono (domanda n.79 del 21/11/1994 e precedente istanza ai sensi della L. n.47/1985), sostenendo che l'ampliamento di circa 200 mq. era già compreso nella domanda di condono; (2) vizio di motivazione per genericità dell'affermazione circa vincoli paesaggistici ostativi al condono, non essendo stati specificati i vincoli né spettando al giudice cautelare valutare profili riservati alla pubblica amministrazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha richiamato il limite del sindacato di legittimità sulle misure cautelari reali (esame possibile solo per violazione di legge) e ha ritenuto che le censure della ricorrente fossero, di fatto, un diverso apprezzamento della motivazione e delle risultanze di merito, precluso in sede di cassazione. Il Tribunale di Napoli è stato ritenuto avere motivato adeguatamente il rigetto: ha rilevato tracce di lavori recenti e la ripresa di precedenti abusi, con ampliamento di circa 200 mq., giustificando la non condonabilità e la sussistenza della misura impeditiva. Inoltre il Tribunale aveva indicato i vincoli gravanti sull'area (Parco Regionale dei Campi Flegrei e Piano Territoriale Agnano Carnaldoli), rendendo legittimo un giudizio prognostico di non condonabilità nella fase cautelare. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende, ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 380 del 2001

    Richiamata dalla ricorrente in relazione alla disciplina del condono edilizio; la Corte non ha ritenuto che l'art. 44 o la domanda di condono rendessero automaticamente revocabile il sequestro quando emergano lavori successivi che costituiscono ripresa di abusi

  • L. n. 326 del 2003

    Richiamata dalla ricorrente nell'ambito delle norme sul condono; la Corte ha ritenuto che la pendenza di istanze di condono non prevalga sul potere cautelare qualora vi siano elementi di prosecuzione/nuova realizzazione abusiva

  • L. n. 47 del 1985

    richiesta di condono di precedente istanza

    La Corte osserva che la mera pendenza di istanze di condono anteriori non impedisce che opere successive e di nuova esecuzione siano considerate abusi non condonabili e siano oggetto di sequestro

  • codice di procedura penale

    Limita il sindacato di legittimità sulle misure cautelari reali alla violazione di legge, escludendo il ricorso per motivi di merito in materia cautelare

  • codice di procedura penale

    Richiamato indirettamente per l'esigenza che la motivazione abbia requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza; la Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale soddisfacesse tali requisiti

  • codice di procedura penale

    art. 606, comma 1, lett. e)

    Richiama i limiti del sindacato della Corte di cassazione sulle valutazioni in fatto e sulle motivazioni; la sentenza ribadisce che non è consentito sovrapporre valutazioni di merito

  • codice di procedura penale

    Norma sanzionatoria e di condanna alle spese per i ricorsi inammissibili; applicata per condannare la ricorrente alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende

Massime di principio

  • In tema di misure cautelari reali la Cassazione può sindacare solo vizi di legge; le critiche alla valutazione delle emergenze probatorie e alla logica motivazionale, quando costituiscano un mero diverso apprezzamento, sono inammissibili
  • La prosecuzione o la ripresa di lavori su opere realizzate abusivamente costituisce una nuova condotta illecita che può escludere la condonabilità anche se esistono istanze di sanatoria pendenti relative a lavori precedenti
  • La pendenza di una domanda di condono non impedisce automaticamente l'adozione o il mantenimento di misure cautelari se sussistono elementi concreti che giustificano un giudizio prognostico di non condonabilità
  • Nella fase cautelare il giudice può compiere un giudizio prognostico sulla condonabilità (anche se la valutazione definitiva compete alla pubblica amministrazione), purché indichi i presupposti fattuali e normativi che giustificano detta prognosi
  • Per contrastare efficacemente un sequestro cautelare su basi edilizie conviene fornire documentazione puntuale che dimostri l'effettiva coincidenza delle opere con istanze di condono valide e l'assenza di lavori successivi o di ampliamenti che configurino 'ripresa' o nuova opera

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