Cassazione Penale, Sentenza n. 29366/2022 del 25/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto il ricorso fondato: la sentenza del GIP contiene due statuizioni ontologicamente inconciliabili (proscioglimento per rinuncia all'opposizione e al contempo dichiarazione di esecutivita' del decreto penale). Tale contraddizione determina un'insanabile nullita'. La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Pesaro in diversa composizione per il giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del GIP del Tribunale di Pesaro del 03/02/2021 per contraddittorieta' e violazione di legge: il GIP ha dichiarato insieme "non doversi procedere" per rinuncia all'opposizione al decreto penale e, nello stesso provvedimento, ha dichiarato esecutivo il medesimo decreto penale di condanna. Il Procuratore Generale censura che l'opposizione al decreto penale e' irretrattabile e che il giudice avrebbe dovuto valutare l'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 464-bis) e revocare il decreto penale ai sensi dell'art. 461, comma 3, cod. proc. pen., anziche' accogliere la rinuncia e dichiarare esecutivo il decreto.
Norme richiamate
art. 129 cod. proc. pen.
Il GIP ha invocato questa norma per dichiarare non doversi procedere; interpretazione della Corte: l'uso della norma non puo' produrre, nello stesso provvedimento, anche la conservazione dell'esecutivita' del decreto penale per gli stessi fatti, perche' le statuizioni sono inconciliabili.
decreto penale n. 354/19
decreto penale n. 354/19 emesso il 7 novembre 2019
Decreto penale di condanna originario emesso nei confronti dell'imputato per reati previsti dagli artt. 186 commi 2 e 7 e 187 comma 8 del d.Lvo 285/1992; la Corte ha rilevato che non e' possibile dichiararne l'esecutivita' se nella stessa sentenza si dispone il non doversi procedere per rinuncia all'opposizione.
artt. 186, commi 2 e 7, e 187, comma 8, d.Lvo 30 aprile 1992 n. 285
artt. 186, commi 2 e 7, e 187, comma 8, d.Lvo 30 aprile 1992 n. 285
Norme del codice della strada relative al fatto per cui era stato emesso il decreto penale; richiamate per identificare i reati contestati all'imputato.
art. 464-bis cod. proc. pen.
art. 464 bis cod. proc. pen.
Prevede la possibilita' di sospensione del procedimento con messa alla prova; l'imputato aveva proposto istanza di sospensione con messa alla prova e richiesta all'U.E.P.E. per l'elaborazione del programma di trattamento, istanza che il GIP avrebbe dovuto valutare.
art. 461, comma 3, cod. proc. pen.
art. 461, comma 3, cod. proc. pen.
Secondo il Procuratore Generale, questa disposizione impone al giudice che riceve opposizione al decreto penale di valutare la messa alla prova e, se del caso, revocare il decreto penale opposto; la Corte ha ritenuto che il GIP non avrebbe potuto attribuire efficacia alla rinuncia e mantenere l'esecutivita' del decreto.
Massime di principio
- Se nel medesimo provvedimento processuale vengono adottate statuizioni incompatibili (es. proscioglimento e contemporanea dichiarazione di esecutivita' di una condanna sugli stessi fatti), la sentenza e' affetta da insanabile nullita' e puo' essere annullata.
- L'opposizione al decreto penale interrompe il regime semplificato del decreto; il giudice non puo' ricondurre il procedimento a esecutivita' semplice quando vi sia stata opposizione e istanza rilevante (es. messa alla prova) da valutare.
- In presenza di una istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice deve considerare tale richiesta e le previsioni normative (art. 464-bis e art. 461) prima di decidere sulla sorte del decreto penale opposto.
- La rinuncia all'opposizione, se posta in conflitto con gli effetti dell'opposizione stessa o non conforme alla legge, non puo' essere valorizzata per produrre risultati incompatibili con il quadro normativo; il giudice deve evitare pronunce contraddittorie.
- In caso di pronunce contraddittorie del GIP che determinano nullita' insanabile, la Corte puo annullare la sentenza senza rinvio e disporre la trasmissione degli atti ad un diverso collegio per garantire un giudizio privo di vizi formali sostanziali.
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