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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15936/2025 del 24/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 07/02/2025 che aveva respinto l'incidente di esecuzione avverso l'ordine di carcerazione per pene concorrenti (esecuzione di 3 anni e 1 mese) emesso il 7 agosto 2024. Il ricorrente, tramite difensore, deduceva vizio di motivazione e lamentava che l'ordine di carcerazione era stato notificato a un difensore ormai revocato, precludendo la possibilità di proporre istanza di affidamento.

La decisione

Il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Dopo il provvedimento impugnato il pubblico ministero ha emesso una nuova unificazione delle pene il 6 marzo 2025 e, in seguito alla decisione del Tribunale di sorveglianza, è stato disposto l'affidamento in prova al servizio sociale (verbale di sottoposizione agli obblighi in data 12 marzo 2025). Poiché l'istanza che si voleva proteggere era stata nel frattempo accolta, l'interesse al ricorso è venuto meno. Non sono seguite spese processuali per la originaria sussistenza di interesse.

Norme richiamate

  • Principio della sopravvenuta carenza di interesse (regola di ammissibilità)

    Il Collegio ha ritenuto che, se la situazione oggetto del gravame viene nel frattempo risolta in modo favorevole al ricorrente (qui mediante nuova unificazione delle pene e affidamento in prova), viene meno l'interesse a proseguire il ricorso e questo deve essere dichiarato inammissibile.

  • Unificazione delle pene concorrenti / ordine di carcerazione

    L'emissione di un nuovo provvedimento di unificazione da parte del pubblico ministero ha modificato lo stato esecutivo della pena originaria, incidendo sull'efficacia dell'ordine di carcerazione impugnato e sull'interesse del ricorrente a mantenere il gravame.

  • Affidamento in prova al servizio sociale (provvedimento del Tribunale di sorveglianza)

    La concessione dell'affidamento in prova ha sostanzialmente eseguito una misura alternativa alla detenzione che rende priva di rilievo, ai fini dell'esame dell'incidente d'esecuzione, la contestazione relativa alla notifica dell'ordine di carcerazione.

Massime di principio

  • Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se, dopo la proposizione, sopravviene un fatto o un provvedimento che elimina l'interesse del ricorrente: verificare sempre lo stato di esecuzione prima dell'udienza.
  • La notifica irregolare a un difensore revocato costituisce un vizio procedurale attaccabile, ma se nel frattempo viene adottata una misura favorevole (es. affidamento in prova) l'azione può diventare priva di utilità e quindi inammissibile.
  • Se si vuole preservare l'interesse, è opportuno chiedere misure cautelari o provvisorie tempestive o, in alternativa, valutare rimedi volti a ottenere un pronunciamento indennitario/risarcitorio per il vizio procedurale, quando la pronuncia definitiva diventa inapplicabile.
  • Controllare sempre gli atti di esecuzione aggiornati (certificati della Procura/ufficio esecuzioni) prima di proporre o proseguire impugnazioni per evitare sopravvenienze che determinino inammissibilità.

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