Cassazione Penale, Sentenza n. 33009/2024 del 22/08/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva confermato il sequestro preventivo e probatorio di un dispositivo palmare GPS e di un collare di geolocalizzazione, denunciando vizio totale di motivazione per omessa valutazione della memoria difensiva. Nella memoria difensiva si sosteneva che il mero "uso" del collare non sarebbe idoneo, di per se', a integrare l'elemento oggettivo del reato previsto dall'art. 727 c.p.; per la configurabilità del reato sarebbe necessario dimostrare l'"abuso" (impiego con modalità tecniche difformi dalle previste dal produttore o dalle finalità commerciali) e il conseguente danno per la salute degli animali. Si osservava inoltre che il collare sequestrato non risultava applicato sui cani e che la perizia di parte non aveva evidenziato danni agli animali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse comunque preso in considerazione le argomentazioni difensive e, allo stato delle indagini cautelari, avesse fornito una motivazione sinteticamente ma sufficientemente idonea a spiegare il fumus commissi delicti e la pertinenza probatoria degli oggetti sequestrati. In particolare il Tribunale aveva evidenziato la detenzione da parte del Molinaro di quattro setter irlandesi in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze per l'uso del collare, nonché la necessità di accertamenti tecnici sugli apparecchi per verificare l'ipotesi delittuosa. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 727 cod. pen.
La norma è richiamata quale quadro normativo dell'ipotesi di reato contestata (maltrattamento di animali e condotte idonee a cagionare sofferenze). La Corte ha ritenuto che gli oggetti sequestrati fossero pertinenti alla ipotesi prevista dall'art. 727 e che il sequestro probatorio fosse funzionale ad accertare tecnicamente la concreta idoneità lesiva e l'abuso.
Principi giurisprudenziali sul sequestro probatorio e motivazione
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U, n. 23/1996 e successivi; Sez. U, n. 36072/2018; varie sezioni citate nella motivazione)
Il decreto di sequestro probatorio deve motivare la finalità probatoria e dare conto del "fumus commissi delicti". Non è richiesta una valutazione di merito completa, ma la motivazione deve spiegare la congruità degli elementi che giustificano il vincolo probatorio; essa può essere anche sintetica se la connessione tra bene sequestrato e attività probatoria risulta immediatamente percepibile.
Massime di principio
- Il sequestro probatorio richiede una motivazione che espliciti il fumus commissi delicti e la finalità probatoria: non serve un giudizio di colpevolezza, ma occorre spiegare per quale ragione gli elementi acquisiti giustifichino ulteriori accertamenti.
- Una motivazione sintetica è ammissibile quando la relazione tra i beni sequestrati e il reato è di immediata percezione, ma non è ammessa l'assenza totale di argomentazione.
- Le argomentazioni difensive che contestano la qualificazione giuridica dei fatti devono essere valutate dal giudice del riesame; tuttavia, in fase cautelare, la possibilità concreta di ascrivere i fatti a una determinata ipotesi di reato (idoneità degli elementi) può essere sufficiente per legittimare il sequestro in vista di accertamenti tecnici.
- Se la contestazione verte sull'assenza di danno concreto o sull'uso non applicato dell'oggetto sequestrato, la difesa dovrebbe puntare su perizie tecniche e documentazione che dimostrino l'inerzia o l'inosservanza delle modalità di abuso, poiché la mera affermazione non è sufficiente a vanificare un fondato fumus.
- Quando si contesta la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato (es. differenza tra uso lecito e abuso di un dispositivo), è utile chiedere e proporre accertamenti tecnici immediati e provare che il bene non era applicato o non idoneo a cagionare danno, per contrastare la ricostruzione che giustifica il sequestro probatorio.
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