Sentenza del 29/01/2018 n. 380 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Riscossione - Comunicazione di irregolarità - Rateazione - Ritardo pagamento - Decadenza - Si verifica - Dubbi di legittimità costituzionale - Non sussistono.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la decadenza dal beneficio della rateazione conseguente al mancato o tardivo pagamento di una rata oltre i limiti di tolleranza previsti dalla legge. Sollevava inoltre dubbi di legittimità costituzionale della disciplina, ritenendo irragionevole che la decadenza potesse operare nonostante la possibilità, riconosciuta all'Agente della riscossione dal d.lgs. 159/2015, di concedere ulteriori dilazioni per il pagamento del credito.
La decisione
La Corte ha ritenuto legittima la decadenza dalla rateazione. Il mancato pagamento di una rata oltre i termini di tolleranza comporta l'iscrizione a ruolo del capitale residuo non pagato, il recupero dello sconto sulle sanzioni, che tornano dovute nella misura intera, e degli interessi. I dubbi di legittimità costituzionale sono stati giudicati non fondati: la possibilità di ottenere una nuova o ulteriore dilazione non elimina gli effetti della decadenza già maturata.
Norme richiamate
La disciplina consente all'Agente della riscossione di concedere dilazioni di pagamento, ma tale facoltà non impedisce che il mancato pagamento oltre i termini di tolleranza determini la decadenza dalla rateazione originaria.
Normativa sulla rateazione dei debiti tributari
Il beneficio della rateazione è subordinato al puntuale rispetto delle scadenze, salvo i margini di tolleranza espressamente previsti. La decadenza comporta il recupero del capitale residuo, delle sanzioni in misura integrale e degli interessi.
Massime di principio
- Il pagamento rateale costituisce un beneficio condizionato al rispetto delle scadenze: un ritardo superiore ai limiti normativi può comportare la decadenza.
- La decadenza può determinare non solo l'immediata richiesta del capitale residuo, ma anche il recupero delle sanzioni precedentemente ridotte e degli interessi.
- La possibilità di chiedere una nuova dilazione non sana automaticamente la decadenza già verificatasi e non impedisce il recupero delle somme dovute secondo la disciplina applicabile.
- In caso di difficoltà nel pagamento, è opportuno verificare tempestivamente i termini di tolleranza e presentare eventuali richieste di ulteriore dilazione prima che si producano gli effetti della decadenza.
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