Sentenza del 22/09/2016 n. 7214 - Comm. Trib. Prov. Milano
ACCERTAMENTO - Fatture soggettivamente inesistenti - Somministrazione e appalto di manodopera - Rapporto di lavoro - Presunzione di inquadramento a carico dell'utilizzatore finale - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva contestato la detrazione dell'IVA relativa a fatture emesse da una cooperativa per prestazioni di manodopera, qualificandole come fatture soggettivamente inesistenti. Secondo l'Amministrazione, i lavoratori formalmente inquadrati dalla cooperativa sarebbero stati in realtà dipendenti diretti della società utilizzatrice finale, con conseguente insussistenza dell'effettiva prestazione fatturata dalla cooperativa. La contestazione si fondava, quindi, sulla presunta somministrazione o appalto illecito di manodopera e sulla conseguente presunzione di costituzione del rapporto di lavoro direttamente con l'utilizzatore.
La decisione
La contestazione dell'Agenzia delle Entrate non è stata ritenuta sufficiente. L'illegittimità della somministrazione o dell'appalto di manodopera non determina automaticamente la costituzione del rapporto di lavoro con l'impresa utilizzatrice, né consente di presumere che i lavoratori fossero fiscalmente suoi dipendenti. Tale effetto può prodursi solo su iniziativa del lavoratore, mediante ricorso al giudice del lavoro ai sensi dell'art. 414 c.p.c., e a seguito di una pronuncia giudiziale che costituisca il rapporto con l'utilizzatore finale. Ne consegue che l'Amministrazione non può negare la detrazione IVA e qualificare le fatture come soggettivamente inesistenti sulla sola base di tale presunzione.
Norme richiamate
Art. 414 c.p.c.
ricorso introduttivo del giudizio del lavoro
La costituzione del rapporto di lavoro direttamente con l'impresa utilizzatrice, in caso di somministrazione o appalto illecito, richiede l'iniziativa del lavoratore mediante ricorso al giudice del lavoro e una specifica pronuncia giudiziale. Non può essere automaticamente presunta dall'Amministrazione finanziaria.
Massime di principio
- L'eventuale irregolarità o illiceità di un appalto o di una somministrazione di manodopera non comporta automaticamente, sul piano fiscale, che i lavoratori debbano essere considerati dipendenti dell'impresa utilizzatrice.
- Per negare la detrazione IVA per fatture soggettivamente inesistenti occorrono elementi concreti che dimostrino l'inesistenza soggettiva dell'operazione; non è sufficiente presumere la diretta dipendenza dei lavoratori dall'utilizzatore finale.
- Gli effetti lavoristici della somministrazione o dell'appalto illecito non possono essere automaticamente trasposti nel procedimento tributario senza una pronuncia del giudice del lavoro o ulteriori prove specifiche.
- In situazioni analoghe, l'impresa contribuente può contestare l'accertamento evidenziando che la cooperativa ha effettivamente fornito le prestazioni e che non esiste una pronuncia giudiziale costitutiva del rapporto diretto tra lavoratori e utilizzatore.
- La decisione riguarda la specifica insufficienza della presunzione utilizzata dall'Amministrazione e non esclude che l'Ufficio possa dimostrare con altri elementi l'inesistenza soggettiva delle fatture o la fittizietà delle operazioni.
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