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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40858/2021 del 20/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda proposta da una lavoratrice del comparto scuola per ottenere il risarcimento del danno da illegittima reiterazione di contratti a termine. La Corte d'appello aveva confermato la condanna del Ministero al risarcimento, ritenendo superata la soglia dei 36 mesi di rapporti a termine se si sommavano un contratto fino al termine delle attività didattiche per l'anno scolastico 2005/2006 e successive supplenze annuali negli anni 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando la violazione della Direttiva 1999/70/CE, della clausola 5 dell'Accordo Quadro allegato, dell'art. 4 L. 124/1999 e dell'art. 36 d.lgs. 165/2001. Sosteneva, richiamando la giurisprudenza di legittimità, che le supplenze su organico di fatto non integrano di per sé un abuso della contrattazione a termine e non possono essere computate automaticamente per fondare la presunzione di danno eurounitario.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto fondato il motivo perché, nel settore scolastico, la reiterazione di contratti a termine relativi a supplenze su organico di fatto e supplenze temporanee non è, in sé, abusiva ai sensi della normativa eurounitaria; resta però possibile per il lavoratore allegare e provare un uso improprio o distorto di tali supplenze, fornendo elementi concreti diversi dalla sola reiterazione. Nel caso concreto, il superamento dei 36 mesi risultava solo considerando il contratto fino al termine delle attività didattiche, cioè un rapporto su organico di fatto, che non poteva essere automaticamente valorizzato ai fini dell'abuso e del conseguente risarcimento. La causa dovrà quindi essere riesaminata applicando il principio di diritto enunciato dalla Cassazione.

Norme richiamate

  • Direttiva 1999/70/CE

    clausola 5 dell'allegato Accordo Quadro

    Nel settore scolastico la successione di contratti a termine per supplenze su organico di fatto e temporanee non integra automaticamente un abuso; occorre verificare la concreta distorsione del ricorso a tali tipologie contrattuali.

  • Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE

    La clausola sull'abuso del termine non opera in via automatica per le supplenze scolastiche tipizzate dalla legge, salvo prova di un uso improprio in concreto.

  • art. 4 L. 124/1999

    La disciplina speciale scolastica tipizza le diverse supplenze e le relative ragioni, distinguendo organico di diritto, organico di fatto e supplenze temporanee.

  • art. 36 d.lgs. 165/2001

    È richiamato come parametro generale, ma nel settore scolastico opera la disciplina speciale incompatibile con quella generale del lavoro a termine.

  • art. 327 c.p.c.

    La Corte verifica la tempestività del ricorso rispetto al termine lungo di impugnazione.

  • art. 380 bis c.p.c.

    La proposta del relatore è stata comunicata alla parte ricorrente secondo il procedimento camerale.

Massime di principio

  • Nel settore scolastico, la reiterazione di contratti a termine per supplenze su organico di fatto o supplenze temporanee non configura di per sé un abuso del contratto a termine, perché la disciplina speciale ha già tipizzato le esigenze sottostanti.
  • Il lavoratore che invochi l'abusiva reiterazione di supplenze scolastiche non può limitarsi a dedurre il mero superamento di un limite temporale complessivo, ma deve allegare e provare elementi concreti sintomatici di un uso improprio o distorto della tipologia di supplenza.
  • Ai fini della presunzione di danno eurounitario, non possono essere automaticamente computati come indice di abuso i rapporti instaurati su organico di fatto, se la disciplina speciale li prevede come fisiologici per far fronte a esigenze temporanee del servizio.
  • Quando la sentenza di merito ha fondato il risarcimento sul solo cumulo di rapporti a termine che includono supplenze su organico di fatto, la decisione è censurabile per violazione della disciplina speciale e dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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