Ordinanza n. 297/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell'efficacia, “1. Della nota Prot. n. 0034169/2025 del 07/10/2025 a firma del Responsabile del VII Settore – Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Ottaviano, Ing. Giuseppe Vece, notificata a mezzo PEC, recante la determinazione e richiesta di pagamento del contributo di costruzione per un importo complessivo di € 185.486,14 (di cui € 140.530,42 per costo di costruzione ed € 44.955,72 per oneri di urbanizzazione), in relazione all'Autorizzazione Unica ZES n. 291/2025; 2. Della nota protocollata in data 01.12.2025 prot. 0041271 (recante riscontro all'istanza prot. n. 40347/2025), a firma del Responsabile del Settore VII, con la quale l'Amministrazione, nel riscontrare negativamente l'istanza di componimento bonario, ha confermato la qualificazione dell'intervento quale "nuova costruzione" e la conseguente pretesa impositiva, asserendo l'assimilabilità dell'area alla "Zona A" e l'esistenza di vincoli ostativi alla ristrutturazione; 3. Di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, comunque lesivo degli interessi della ricorrente.”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: richiesta di pagamento del contributo di costruzione per complessivi € 185.486,14, con conferma della qualificazione dell’intervento come nuova costruzione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la nota comunale che determinava e richiedeva il pagamento del contributo di costruzione, composto da costo di costruzione e oneri di urbanizzazione, in relazione a un’Autorizzazione Unica ZES. È stata altresì impugnata la successiva nota con cui il Comune ha respinto l’istanza di componimento bonario, confermando la qualificazione dell’intervento come nuova costruzione, l’assimilabilità dell’area alla Zona A e l’esistenza di vincoli ritenuti ostativi alla ristrutturazione. La ricorrente ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell’efficacia degli atti, ma il testo dell’ordinanza non espone ulteriori specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per mancanza del presupposto del pregiudizio grave e irreparabile richiesto dall’art. 55 c.p.a. Il danno allegato è stato ritenuto generico e di natura eminentemente patrimoniale, quindi ristorabile all’esito dell’eventuale accoglimento del ricorso nel merito. Il giudice ha inoltre valorizzato la rilevante operatività economica della società ricorrente. Ogni decisione sulle spese della fase cautelare è stata rimessa alla definizione del giudizio.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
pregiudizio grave e irreparabile
La sospensione cautelare presuppone la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile; un danno generico, meramente patrimoniale e suscettibile di ristoro nel merito non è sufficiente.
Massime di principio
- La domanda cautelare di sospensione deve essere respinta quando il pregiudizio allegato è generico, meramente patrimoniale e ristorabile mediante il risarcimento o altra tutela conseguibile all’esito del giudizio di merito.
- Nella valutazione del periculum in mora assume rilievo anche la capacità economica del soggetto ricorrente di sopportare temporaneamente gli effetti patrimoniali dell’atto impugnato.
- Il rigetto della sospensione cautelare per carenza di periculum non implica una valutazione definitiva sulla legittimità dell’atto impugnato, che resta riservata alla decisione di merito.
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