Sentenza n. 134/2026 - Salerno, Sezione 2
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: Per l’accertamento del silenzio formatosi ai sensi dell’art. 25, co. 4, L. 241/1990, sull’istanza di accesso agli atti trasmessa ai sensi degli artt. 22 e ss. L. 241/1990 in data 25/07/2025 a mezzo PEC dalla soc. ricorrente al Comune di Lauro ed avente ad oggetto; a) il provvedimento comunale che ha autorizzato la Graziano Legnami srls all'occupazione e/o alla detenzione del fondo di proprietà comunale identificato in Catasto Terreni al Foglio 2, p.lla 1279 (sup. 3.842 mq); b) il provvedimento comunale contenente la determinazione del canone dovuto dalla Graziano Legnami srls per la detenzione del fondo di cui alla precedente lett. a); c) il contratto stipulato con la Graziano Legnami srls per la detenzione del fondo di cui alla precedente lett. a); d) in mancanza dei predetti atti autorizzativi e/o contrattuali, l'atto contenente la quantificazione del canone giornaliero per l'occupazione abusiva del fondo di cui alla precedente lett. a); Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da VIVENZIO COSTRUZIONI S.R.L. il 14\11\2025: per l’annullamento della nota prot. 9105 del 03/11/2025, a firma del Resp.le del Settore Contenzioso del Comune di Lauro, che ha rigettato formalmente la richiesta di accesso inoltrata in data 25/07/2025 dalla soc. ricorrente ed avente ad oggetto; a) il provvedimento comunale che ha autorizzato la Graziano Legnami srls all'occupazione e/o alla detenzione del fondo di proprietà comunale identificato in Catasto Terreni al Foglio 2, p.lla 1279 (sup. 3.842 mq); b) il provvedimento comunale contenente la determinazione del canone dovuto dalla Graziano Legnami srls per la detenzione del fondo di cui alla precedente lett. a); c) il contratto stipulato con la Graziano Legnami srls per la detenzione del fondo di cui alla precedente lett. a); d) in mancanza dei predetti atti autorizzativi e/o contrattuali, l'atto contenente la quantificazione del canone giornaliero per l'occupazione abusiva del fondo di cui alla precedente lett. a); nonché per la declaratoria di accertamento del diritto della ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto dell’istanza di accesso agli atti presentata in data 25/07/2025, con conseguente ordine all'Amministrazione intimata di esibizione della documentazione richiesta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio formatosi sull'istanza di accesso del 25 luglio 2025 e successivo diniego di accesso del 3 novembre 2025, riferito alla reiterazione di una precedente istanza già respinta
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva chiesto l'accesso ai provvedimenti autorizzativi, alla determinazione del canone, al contratto e, in mancanza, all'atto di quantificazione del canone giornaliero relativo all'occupazione di un fondo comunale da parte di altra società. Con il ricorso principale ha lamentato l'inerzia del Comune ai sensi dell'art. 25, comma 4, l. 241/1990, chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio. Nel corso del giudizio il Comune ha adottato un diniego espresso, impugnato con motivi aggiunti. La ricorrente ha sostenuto che la nuova istanza fosse diversa dalla precedente, perché fondata su provvedimenti sopravvenuti e su un interesse differente, e che pertanto il diniego non potesse limitarsi a richiamare il precedente rigetto del marzo 2025.
La decisione
Il ricorso principale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché durante il giudizio il Comune ha adottato un provvedimento espresso sulla richiesta di accesso; la persistente inerzia, necessaria per l'azione avverso il silenzio, è quindi venuta meno. Il ricorso per motivi aggiunti è stato dichiarato inammissibile. Il giudice ha qualificato il diniego del 3 novembre 2025 come atto meramente confermativo del precedente diniego del 21 marzo 2025, poiché la seconda istanza riproduceva pedissequamente la prima e non aveva richiesto una nuova istruttoria né una nuova ponderazione degli interessi. L'atto meramente confermativo non riapre il termine per impugnare il provvedimento originario, che non era stato tempestivamente contestato. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura processuale della decisione.
Norme richiamate
art. 25, comma 4, l. 241/1990
La tutela contro il silenzio sull'istanza di accesso presuppone la permanenza dell'inerzia dell'amministrazione; l'adozione di un diniego espresso nel corso del giudizio fa venir meno l'interesse alla decisione sul silenzio.
artt. 22 ss. l. 241/1990
Disciplina generale del diritto di accesso ai documenti amministrativi, esercitato dalla ricorrente con l'istanza del 25 luglio 2025.
art. 2 l. 241/1990
Impone all'amministrazione di concludere il procedimento avviato su istanza privata entro il termine previsto; la violazione del termine non determina, in assenza di una previsione decadenziale, l'invalidità del provvedimento tardivo.
artt. 31 e 117 c.p.a.
Prevedono i rimedi contro il silenzio-inadempimento, esperibili finché perdura l'inerzia dell'amministrazione.
art. 100 c.p.c.
Richiede un interesse concreto e attuale ad agire, applicabile al processo amministrativo tramite il rinvio dell'art. 39, comma 1, c.p.a.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Rende applicabili al processo amministrativo le disposizioni del codice di procedura civile compatibili, tra cui l'art. 100 c.p.c.
Massime di principio
- L'azione contro il silenzio dell'amministrazione è procedibile solo finché, al momento della decisione, perdura l'inerzia sull'obbligo di provvedere; l'adozione di un provvedimento espresso nel corso del giudizio determina la sopravvenuta carenza di interesse e l'improcedibilità del ricorso contro il silenzio.
- La scadenza del termine per concludere il procedimento, in assenza di un'espressa previsione di decadenza dal potere, ha funzione acceleratoria e non rende di per sé illegittimo il provvedimento adottato tardivamente né impedisce la prosecuzione dell'istruttoria.
- Un atto successivo è meramente confermativo, e non autonomamente impugnabile, quando si limita a richiamare o confermare il precedente provvedimento senza nuova istruttoria, nuova motivazione o nuova ponderazione degli interessi.
- La reiterazione di un'istanza già respinta non riapre il termine per impugnare il diniego originario quando la nuova istanza riproduce sostanzialmente la precedente e l'amministrazione non è chiamata a svolgere una nuova istruttoria o a effettuare una nuova valutazione della fattispecie.
- L'interesse a ricorrere deve essere concreto e attuale e non può fondarsi su un'utilità meramente ipotetica o eventuale, la cui realizzazione dipenda da ulteriori fasi e atti rimessi alla disponibilità dell'amministrazione.
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