Cassazione Civile, Ordinanza n. 24319/2023 del 09/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore fallimentare)
La controversia
La controversia nasce da un appalto di lavori pubblici per la sistemazione e il rifacimento di reti idriche interne. La società appaltatrice, quale capogruppo di un'A.T.I., aveva agito per ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento della stazione appaltante; il Comune aveva invece adottato una propria determinazione di risoluzione del contratto. La Corte d'appello ha ritenuto illegittima la risoluzione comunale e ha dichiarato la risoluzione per inadempimento dell'ente. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) nullità della sentenza per mancata interruzione automatica del processo a seguito del fallimento della società appellata, dichiarato mentre il giudizio era pendente; 2) nullità della sentenza e del procedimento per avere la Corte consentito il deposito delle difese finali nonostante l'evento interruttivo; 3) violazione dell'art. 342 c.p.c. e inammissibilità dell'appello per aspecificità dei motivi; 4) violazione delle norme sulla non contestazione e sull'onere della prova, assumendo che la Corte avesse deciso su fatti non contestati; 5) violazione delle norme sulla risoluzione per inadempimento e sull'art. 1218 c.c., sostenendo che non vi fosse grave inadempimento della stazione appaltante e che il progetto esecutivo fosse comunque adeguato; 6) nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria e per mancata CTU. In memoria il ricorrente ha anche eccepito l'inammissibilità del controricorso del curatore per difetto di autorizzazione del giudice delegato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Comune. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché, pur essendo l'interruzione per fallimento automatica, l'irrituale prosecuzione del processo non può essere fatta valere dalla controparte ma solo dalla parte colpita dall'evento; il ricorrente, quindi, non poteva dolersi della mancata interruzione né della prosecuzione del giudizio. Ha rigettato il terzo motivo affermando che l'appello della società era specifico e sufficientemente intellegibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis. Ha rigettato il quarto motivo perché le censure investivano argomentazioni svolte solo ad abundantiam e non la ratio decidendi, fondata sull'accertamento documentale del grave inadempimento della stazione appaltante. Ha rigettato il quinto e il sesto motivo perché le doglianze miravano in sostanza a una diversa valutazione del fatto e delle prove, non consentita in cassazione, e perché la motivazione della Corte d'appello non era apparente né contraddittoria; ha inoltre ricordato che nel caso di appalto pubblico il progetto esecutivo deve essere immediatamente cantierabile e che la CTU è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito. Il controricorso è stato dichiarato inammissibile per mancanza di autorizzazione del giudice delegato al curatore fallimentare. Non è stata pronunciata condanna alle spese. È stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 43, 3° co., l.fall.
La dichiarazione di fallimento determina interruzione automatica del processo, ma la relativa nullità non è deducibile dalla controparte: la tutela spetta alla parte colpita dall'evento.
artt. 298, 299 e 304 c.p.c.
Le norme sull'interruzione disciplinano eventi che incidono sul contraddittorio e non possono essere invocate dalla parte non colpita per ottenere la nullità della sentenza.
art. 342 c.p.c.
L'appello deve contenere chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati e una parte argomentativa che confuti le ragioni della sentenza impugnata, senza formule sacramentali né progetto alternativo di decisione.
art. 112 c.p.c.
Le censure che non investono la ratio decidendi non sono idonee a fondare cassazione.
artt. 113, 115, 116 c.p.c.
La critica al giudizio di merito sulla valutazione delle prove non è ammissibile in cassazione come mera rivalutazione del materiale istruttorio.
art. 2697 c.c.
Richiamato nel contesto del riparto dell'onere probatorio, ma la Corte ribadisce che il ricorso mira in realtà a una diversa lettura del fatto.
artt. 1453 e 1458 c.c.
In tema di appalto, quando si discute della risoluzione del contratto per inadempimento, le pretese non seguono la logica delle riserve ma i principi sulla risoluzione e sui suoi effetti.
art. 1455 c.c.
La gravità dell'inadempimento è accertamento di fatto riservato al giudice di merito.
art. 1218 c.c.
La responsabilità per inadempimento va valutata dal giudice di merito sulla base degli elementi di causa.
art. 360, 1° co., nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Il sindacato di legittimità consente di censurare violazioni di legge, nullità processuali e omesso esame di fatti decisivi, ma non la mera critica alla valutazione delle prove o del fatto.
art. 132, 2° co., n. 4, c.p.c.
La nullità per motivazione sussiste solo in caso di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, non per semplice difformità di apprezzamento delle prove.
art. 372 c.p.c.
In cassazione la prova dell'evento interruttivo può essere data nei limiti consentiti dalla norma, ma la legittimazione a dolersene spetta solo alla parte colpita dall'evento.
art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La mancata interruzione del processo per sopravvenuto fallimento non può essere dedotta dalla controparte come motivo di nullità della sentenza, perché le norme sull'interruzione sono poste a tutela esclusiva della parte colpita dall'evento.
- Nel giudizio di appello, dopo la riforma dell'art. 342 c.p.c., l'atto è ammissibile se consente di individuare con chiarezza i capi impugnati e contiene censure intelligibili che contrastino la decisione di primo grado, senza necessità di formule solenni o di un progetto alternativo di sentenza.
- In cassazione non è consentito trasformare censure di legge o di nullità in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove: il vizio rilevante è solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata considerazione di singoli elementi istruttori.
- La motivazione è apparente solo quando manca realmente il percorso logico-giuridico della decisione; non basta che la parte ritenga incongrua o insufficiente la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
- In tema di appalto pubblico, la contestazione del grave inadempimento della stazione appaltante e della qualità del progetto esecutivo si valuta secondo i principi della risoluzione per inadempimento, non secondo la disciplina delle riserve, che attiene alle pretese economiche di un contratto valido in esecuzione.
- La scelta di disporre o meno una consulenza tecnica d'ufficio rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito e la sua mancata ammissione è censurabile solo se sia manifestamente illogica o giuridicamente viziata.
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