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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10476/2024 del 17/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (conduttore)

La controversia

La lite origina da un contratto di ormeggio stipulato per una imbarcazione. Durante le operazioni nel cantiere della locatrice, l'imbarcazione subiva un grave danneggiamento: cadeva da una gru e riportava danni allo scafo e all'albero. In primo grado il giudice condannava la società locatrice al risarcimento dei danni subiti dal conduttore, ma accoglieva anche la domanda riconvenzionale della stessa società per canoni di rimessaggio e ormeggio maturati dopo il sinistro, poiché il natante era rimasto nel cantiere. In appello il conduttore impugnava il capo relativo ai canoni, sostenendo che non fossero dovuti; la società, invece, contestava la condanna risarcitoria. La Corte d'appello riformava il capo sui canoni, rigettando la domanda riconvenzionale, e riduceva parzialmente il danno emergente. La cessionaria del credito per canoni ricorreva per cassazione con quattro motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la permanenza dell'imbarcazione nel cantiere fosse durata più del necessario e fosse volontaria, potendo la barca essere trasportata altrove; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., deducendo travisamento della prova e mancata considerazione della CTU sulla trasportabilità immediata; 3) violazione dell'art. 2058 c.c. e dell'art. 112 c.p.c., assumendo che la Corte d'appello avesse disposto un risarcimento in forma specifica non richiesto; 4) nullità della sentenza per motivazione apparente o costituzionalmente insufficiente ex art. 132 c.p.c. e art. 111 Cost. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili, osservando che la sentenza impugnata aveva esaminato il fatto storico rilevante, che le doglianze miravano in realtà a contestare il merito e la valutazione delle prove, che non vi era stata alcuna pronuncia ultra petita e che la motivazione era congrua e intelligibile. È stata quindi confermata la soccombenza della ricorrente, con condanna alle spese e applicazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c. per lite temeraria, oltre al raddoppio del contributo unificato.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha affermato che le censure, pur formalmente incardinate su vizi di legittimità, in sostanza miravano a rimettere in discussione l'accertamento di fatto e la valutazione delle prove compiuti dal giudice di merito. In particolare: il fatto storico della permanenza dell'imbarcazione nel cantiere non era stato omesso, ma era stato espressamente considerato; la doglianza sulla prova della trasportabilità immediata era una critica non consentita alla valutazione complessiva delle risultanze istruttorie; non vi era ultrapetizione, perché la Corte d'appello non aveva disposto un risarcimento in forma specifica, ma aveva solo qualificato la permanenza dell'imbarcazione come prestazione con funzione risarcitoria; la motivazione non era né mancante né apparente. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese di legittimità, a pagare una somma equitativa ex art. 96, comma 3, c.p.c. e a versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    dopo la riforma del 2012 non consente più censure di insufficienza motivazionale; il vizio di omesso esame riguarda solo un fatto storico decisivo e controverso, non la mera mancata valorizzazione di singoli elementi istruttori

  • art. 115 c.p.c.

    non può essere invocato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio da parte della Cassazione

  • art. 116 c.p.c.

    la doglianza è inammissibile se, sotto la sua veste formale, mira soltanto a contestare l'apprezzamento delle prove riservato al giudice di merito

  • art. 2058 c.c.

    il richiamo al risarcimento in forma specifica non giustifica una censura di ultrapetizione quando il giudice di merito si limiti a qualificare la prestazione ai fini della decisione sulla domanda proposta

  • art. 112 c.p.c.

    il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è violato solo se il giudice attribuisce un bene della vita diverso da quello domandato; non lo è quando si limita a qualificare giuridicamente i fatti accertati

  • art. 132 c.p.c.

    la nullità per motivazione è configurabile solo se la motivazione manchi del tutto, sia meramente apparente, o presenti contrasti irriducibili o obiettiva incomprensibilità

  • art. 111 Cost.

    il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale

  • art. 96 c.p.c.

    può essere applicato quando il ricorso sia manifestamente inammissibile e connotato da mala fede o colpa grave, come uso abusivo del mezzo di impugnazione

  • art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di inammissibilità del ricorso va dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato

  • art. 2697 c.c.

    richiamato ai fini della distinzione tra fatto storico principale e fatto secondario rilevante ai fini della prova

Massime di principio

  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omissione di un fatto storico decisivo e oggetto di discussione tra le parti; non è configurabile quando il fatto sia stato comunque considerato dal giudice di merito, anche se non tutte le risultanze istruttorie siano state espressamente analizzate.
  • Le doglianze che, sotto la veste della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., chiedono in realtà una diversa valutazione delle prove sono inammissibili in cassazione, perché la valutazione complessiva del compendio istruttorio appartiene al giudice di merito.
  • Non vi è violazione dell'art. 112 c.p.c. quando il giudice non attribuisce un bene della vita diverso da quello domandato, ma si limita a qualificare giuridicamente in modo diverso la prestazione o il fatto accertato ai fini della decisione.
  • La motivazione è censurabile in cassazione solo nei casi estremi di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o obiettiva incomprensibilità; non è più deducibile una generica insufficienza argomentativa.
  • L'uso del ricorso per cassazione per contestare in modo pretestuoso valutazioni di merito e per introdurre fatti estranei alla domanda può integrare mala fede o colpa grave e giustificare la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàLitisconsorzio necessario

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