Cassazione Penale, Ordinanza n. 13718/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato: la motivazione sulla misura della conversione è stata ritenuta adeguata e non era stata proposta in appello alcuna domanda di rateizzazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso investe esclusivamente la determinazione del valore giornaliero della pena pecuniaria risultante dalla conversione della pena detentiva. Il ricorrente lamenta che tale conversione sarebbe stata effettuata in misura eccessiva. La Corte rileva però che la decisione impugnata è sorretta da motivazione adeguata, fondata sul fatto che l'interessato svolge attività lavorativa, circostanza ritenuta idonea a giustificare la quantificazione in euro 10 al giorno anziché nel minimo edittale di euro 5. La Corte osserva inoltre che nei motivi di appello non era stata formulata alcuna richiesta di rateizzazione della somma dovuta.
Massime di principio
- La censura sulla misura della conversione della pena detentiva in pena pecuniaria è inammissibile quando la sentenza impugnata è sorretta da motivazione congrua e non manifestamente illogica in ordine ai criteri concretamente adottati.
- Ai fini della determinazione dell'importo giornaliero della pena pecuniaria sostitutiva, può rilevare la condizione lavorativa del condannato quale indice di adeguatezza della misura.
- Le questioni non dedotte nei motivi di appello, come la richiesta di rateizzazione della pena pecuniaria, non possono essere utilmente introdotte per la prima volta in cassazione.
- Il ricorso manifestamente infondato è dichiarato inammissibile con le conseguenze accessorie previste, tra cui la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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