Sentenza n. 13070/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento, del decreto di sospensione disciplinare emesso dal Ministero della Difesa Direzione Generale per il Personale Militare, per le seguenti motivazioni: “Sottufficiale dell'Aeronautica, in servizio, all'epoca dei fatti, presso il Centro Aeronautica Militare di -OMISSIS- (MO), effettuava degli spostamenti sul territorio nazionale, incompatibili con la patologia attestata dal certificato medico presentato e per la quale risultava assente dal reparto dal -OMISSIS-. Pertanto si sottraeva al servizio militare, conseguendo un -OMISSIS- consistito nel percepire la retribuzione anche per l'attività lavorativa non prestata, con danno per l'Amministrazione pari a euro -OMISSIS-. Con aggravanti del grado rivestito e di aver commesso il fatto in danno dell'Amministrazione".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto ministeriale di sospensione disciplinare di stato per condotte incompatibili con l'infermità certificata e conseguente assenza dal servizio, con percezione della retribuzione per attività non prestata
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto: 1) la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento e dell'art. 1392, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare, per asserito superamento del termine perentorio per l'instaurazione del procedimento disciplinare mediante contestazione degli addebiti; 2) la violazione dell'art. 52 Cost., nonché eccesso di potere per difetto o errore dei presupposti, difetto di istruttoria e mancato autonomo accertamento e apprezzamento dei fatti, assumendo la genericità della sanzione; 3) la violazione del giusto procedimento e del Codice dell'ordinamento militare, nonché difetto di motivazione, contraddittorietà e travisamento dei fatti. La contestazione disciplinare riguardava spostamenti sul territorio nazionale ritenuti incompatibili con la patologia indicata nei certificati medici prodotti per giustificare l'assenza dal reparto, nonché la percezione della retribuzione durante l'assenza. Il Ministero ha eccepito anche l'incompetenza territoriale del TAR e, nel merito, l'infondatezza del ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto rispettato il termine perentorio previsto dall'art. 1392, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare, poiché l'Amministrazione aveva acquisito la sentenza penale militare irrevocabile in una data anteriore alla contestazione degli addebiti e quest'ultima era stata notificata entro novanta giorni dalla conoscenza integrale della sentenza. Ha inoltre escluso la violazione del termine previsto dall'art. 1392, comma 4, rilevando che tra la relazione finale dell'Ufficiale inquirente, la proposta dell'Autorità procedente e l'adozione del decreto sanzionatorio non erano decorsi novanta giorni senza attività procedimentale. Ha respinto anche le censure di genericità, difetto di istruttoria e motivazione: l'Amministrazione non si era limitata a recepire la vicenda penale, ma aveva svolto un'autonoma e articolata inchiesta disciplinare, utilizzando i risultati delle indagini penali e valutandoli nell'ambito del procedimento amministrativo. Il decreto impugnato aveva richiamato le circostanze rilevanti e gli articoli del d.P.R. n. 90/2010 ritenuti violati. Il giudice ha ricordato che le valutazioni dell'Amministrazione militare sulla gravità della condotta e sulla sanzione sono ampiamente discrezionali e sindacabili soltanto per difetto di motivazione o manifesta illogicità, vizi non riscontrati nel caso concreto. Le spese sono state compensate in ragione della particolarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 1392, comma 2, d.lgs. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare)
termine perentorio di 90 giorni dalla conoscenza integrale della sentenza irrevocabile che ha concluso il giudizio penale
Il termine per l'esercizio dell'azione disciplinare di stato decorre dalla conoscenza integrale della sentenza penale irrevocabile; nel caso concreto è stato rispettato.
art. 1392, comma 4, d.lgs. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare)
in ogni caso, il procedimento disciplinare si estingue se sono decorsi novanta giorni dall’ultimo atto di procedura senza che nessuna ulteriore attività è stata compiuta
Il procedimento non si estingue quando tra gli atti procedimentali rilevanti non decorre un periodo superiore a novanta giorni senza attività.
art. 1357 d.lgs. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare)
Costituisce la base normativa delle sanzioni disciplinari di stato considerate nell'apertura dell'inchiesta formale.
art. 52 Costituzione
La dedotta violazione è stata ritenuta infondata nel quadro della verifica della legittimità della sanzione disciplinare militare.
artt. 712, 713, 717 e 732 d.P.R. 90/2010
Sono le disposizioni richiamate nel decreto ministeriale quali norme disciplinari violate dalla condotta contestata.
Massime di principio
- Nell'azione disciplinare di stato nei confronti del personale militare, il termine perentorio previsto dall'art. 1392, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare decorre dalla conoscenza integrale, da parte dell'Amministrazione, della sentenza penale irrevocabile e deve essere verificato rispetto alla data di notificazione della contestazione degli addebiti.
- Il procedimento disciplinare militare si estingue ai sensi dell'art. 1392, comma 4, del Codice dell'ordinamento militare soltanto quando decorrano novanta giorni dall'ultimo atto procedimentale senza il compimento di alcuna ulteriore attività; la verifica va effettuata considerando la sequenza concreta degli atti dell'inchiesta e della decisione sanzionatoria.
- L'Amministrazione militare può utilizzare gli esiti del procedimento penale senza recepirli automaticamente, purché svolga un'autonoma istruttoria disciplinare e motivi sulla rilevanza dei fatti ai fini dell'illecito amministrativo e della sanzione.
- Le valutazioni dell'Amministrazione militare sulla gravità della condotta disciplinarmente rilevante e sulla sanzione applicabile esprimono ampia discrezionalità e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto per difetto di motivazione o manifesta illogicità.
- La motivazione della sanzione disciplinare è sufficiente quando ricostruisce le condotte contestate, richiama gli elementi istruttori rilevanti e indica le disposizioni disciplinari violate, senza necessità di una autonoma ricostruzione coincidente con quella penale, purché l'Amministrazione abbia effettivamente svolto una propria valutazione.
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