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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16635/2024 del 14/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione a un decreto ingiuntivo con cui un condominio richiedeva a un condomino il pagamento di contributi condominiali pari a € 8.468,98, fondati su una delibera assembleare di approvazione del rendiconto consuntivo e del preventivo. L'opponente deduceva di non essere stato convocato all'assemblea, di non aver ricevuto la documentazione e di avere riscontrato errori nei conteggi. Il Tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo solo per effetto di parziali pagamenti già intervenuti, condannando il condomino al residuo; la Corte d'appello aveva ridotto ulteriormente il residuo dovuto. In cassazione il ricorrente articolava quattro motivi: violazione dell'art. 66 disp. att. c.c. per mancata convocazione e conseguente annullabilità della delibera; violazione dell'art. 8 del regolamento condominiale sulle modalità di convocazione e invio del verbale; violazione degli artt. 1136 c.c. e 66 disp. att. c.c. per non avere potuto impugnare la delibera, della quale sarebbe venuto a conoscenza solo con il decreto ingiuntivo; errore nei conteggi e vizio motivazionale, sostenendo di avere già pagato complessivamente più di quanto dovuto e quindi di avere estinto il debito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il quarto motivo perché formulato anche come vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione, non più deducibile nel testo vigente dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., e perché carente della specifica indicazione dei documenti rilevanti ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.; ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, poiché il regolamento di condominio è atto di natura privatistica e non fonte di norme di diritto. Quanto ai profili relativi alla delibera assembleare, ha applicato i principi delle Sezioni Unite n. 9839/2021: nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per contributi condominiali il giudice può scrutinare la nullità della delibera posta a fondamento del credito, mentre l'annullabilità deve essere fatta valere solo con apposita domanda di annullamento proposta nel termine di cui all'art. 1137, comma 2, c.c., e non come mera eccezione. Poiché nel caso concreto il ricorrente aveva dedotto soltanto vizi di annullabilità senza proporre domanda di annullamento della delibera, le sue censure non potevano essere accolte. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese di cassazione e con l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 66 disp. att. c.c.

    Richiamato per la disciplina della convocazione dell'assemblea condominiale; la sua violazione, nel caso dedotto, integrava al più un vizio di annullabilità da far valere con impugnazione tempestiva della delibera, non come semplice eccezione nell'opposizione al decreto ingiuntivo.

  • art. 8 del regolamento di condominio

    Le previsioni regolamentari sulle modalità di convocazione e sull'invio del verbale non sono state ritenute violabili in cassazione come norme di diritto, trattandosi di atto privatistico.

  • art. 1136 c.c.

    Richiamato insieme all'art. 66 disp. att. c.c. per contestare la validità della deliberazione assembleare; la Corte ha osservato che le doglianze riguardavano vizi di annullabilità della delibera approvativa del rendiconto.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Nel testo vigente dopo il d.l. n. 83/2012 consente solo la censura per omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti, non più per insufficiente o contraddittoria motivazione.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    Applicato per escludere la ricorribilità per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. della sentenza d'appello in caso di doppia conforme.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il motivo fondato sui pagamenti è stato ritenuto inammissibile anche per mancanza della specifica indicazione del contenuto rilevante degli atti e documenti richiamati.

  • art. 1137, comma 2, c.c.

    L'annullabilità della delibera condominiale deve essere fatta valere con apposita domanda di annullamento proposta nel termine perentorio previsto, non con mera eccezione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

  • art. 63 disp. att. c.c.

    È la base del decreto ingiuntivo per la riscossione dei contributi condominiali; in opposizione il giudice può verificare la delibera posta a fondamento del credito secondo i limiti individuati dalle Sezioni Unite.

  • art. 1335 c.c.

    La Corte esclude che la sola produzione della delibera in giudizio faccia sorgere la presunzione di conoscenza del contenuto deliberativo ex art. 1335 c.c.

  • art. 1137, comma 1, c.c.

    L'approvazione del rendiconto rende vincolante l'atto collegiale e fa sorgere/provare l'obbligazione di contribuzione alle spese condominiali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Fondamento dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per contributi condominiali, la nullità della delibera assembleare posta a fondamento del credito può essere rilevata dal giudice, mentre l'annullabilità deve essere fatta valere con domanda autonoma di annullamento proposta nel termine di legge; non è sufficiente eccepirla in via difensiva.
  • La mancata convocazione all'assemblea o la mancata comunicazione del verbale possono costituire cause di annullabilità della delibera, ma non consentono di paralizzare il credito condominiale se non attraverso la tempestiva impugnazione della delibera stessa.
  • Il regolamento di condominio, essendo atto di autonomia privata, non è fonte di norme di diritto ai fini del motivo di ricorso per violazione di legge, salvo i limiti in cui le sue clausole integrino il rapporto contrattuale tra i partecipanti.
  • Nel ricorso per cassazione il vizio motivazionale è oggi confinato all'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti; non è più deducibile la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
  • Chi deduce errori contabili e pagamenti eseguiti deve indicare in modo specifico atti e documenti rilevanti, perché la censura è inammissibile se si risolve in un'elencazione generica di pagamenti senza puntuale localizzazione probatoria.
  • La delibera assembleare di approvazione del rendiconto costituisce titolo idoneo del credito condominiale e fonda sia il decreto ingiuntivo sia, in cognizione piena, la condanna del condomino, salvo che la delibera abbia perso efficacia per sospensione o annullamento.

Come è indicizzato

MaterieSpese condominialiImpugnazioni
RamiCondominioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàAnnullabilitàGiudicato

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