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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25842/2024 del 02/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la conferma della condanna per resistenza a pubblico ufficiale. Il primo motivo deduceva violazione di legge e omessa motivazione in relazione all'intervenuta prescrizione del reato: il fatto era del 30/08/2015 e, secondo la difesa, senza sospensioni utili il termine massimo di prescrizione pari a sette anni e sei mesi era maturato il 28/02/2023, prima della sentenza di appello del 19/04/2023. Altri due motivi censuravano la motivazione circa l'elemento soggettivo del reato, il diniego delle attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio complessivo. In sede di discussione il Pubblico Ministero aveva chiesto l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che la Corte di appello non si era pronunciata sull'eccepita prescrizione e che il termine massimo di prescrizione era effettivamente spirato il 28/02/2023. Ha escluso che il differimento d'udienza del 18/05/2020 (con rinvio al 23/10/2020) produca sospensione utile della prescrizione, alla luce della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 83, comma 9, del d.l. n. 18/2020 (sentenza Corte Costituzionale n. 140/2021). Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione e i restanti motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 83 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, comma 9

    parte della norma dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale nella parte in cui prevedeva la sospensione del corso della prescrizione per i procedimenti rinviati ai sensi del comma 7, lettera g), e comunque non oltre il 30 giugno 2020

    La Corte di legittimità ha ritenuto che il differimento d'udienza disposto nel 'secondo periodo' emergenziale non abbia determinato la sospensione della prescrizione perché la disciplina di cui al comma 9 è stata dichiarata incostituzionale; dunque non si può computare quella sospensione ai fini della prescrizione del reato.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 140 del 2021

    sentenza che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 83, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, nella parte indicata

    La pronuncia costituzionale ha tolto efficacia alla previsione di sospensione del corso della prescrizione riferita ai rinvii disposti nel 'secondo periodo' emergenziale, con la conseguenza che tali rinvii non sospendono il termine prescrizionale.

Massime di principio

  • Il termine di prescrizione va sempre calcolato a partire dalla data del fatto; il giudice deve valutare tutte le sospensioni o interruzioni effettivamente applicabili: se omette di pronunciarsi su una eccezione di prescrizione sollevata, ciò può giustificare l'annullamento della sentenza.
  • Le sospensioni derivate dalle misure emergenziali COVID-19 vanno esaminate con attenzione: il primo periodo emergenziale (marzo-maggio 2020) prevedeva sospensione automatica, mentre i provvedimenti successivi (secondo periodo) non producevano automaticamente sospensione e la norma che li prevedeva è stata dichiarata in parte incostituzionale dalla Corte Costituzionale (sent. n. 140/2021).
  • Se alla data della pronuncia del giudice il reato è prescritto, la condanna deve essere annullata senza rinvio per intervenuta estinzione del reato e le altre questioni difensive risultano assorbite.
  • Quando in appello viene sollevata la prescrizione, la Corte di merito ha l'obbligo di esaminare e motivare sul punto; il mancato esame costituisce vizio idoneo all'accoglimento del ricorso in cassazione.
  • Il comportamento del pubblico ministero (es. domanda di annullamento per prescrizione) non vincola il giudice, ma può orientare l'esame: è comunque il giudice che deve accertare la decorrenza dei termini e l'esistenza di eventuali sospensioni/interruzioni.

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