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Sentenza

Sentenza n. 725/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione del provvedimento n. 9698 del 17 giugno 2025, a firma del Responsabile dell’Area tecnica edilizia privata e del Responsabile del procedimento per la tutela del paesaggio del Comune di Positano, col quale è stata denegata la richiesta di compatibilità paesaggistica e di conformità urbanistica presentata dai ricorrenti il 5.8.2024, prot. n. 11188, ed è stato dichiarato che ha ripreso efficacia l’ordinanza di demolizione n. 34 del 20 giugno 2022;

Giustizia amministrativa202501207

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'accertamento di compatibilità paesaggistica e di conformità urbanistico-edilizia, con dichiarazione di nuova efficacia dell'ordinanza di demolizione relativa a quattro tettoie e manufatti accessori

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento comunale del 17 giugno 2025 e il parere contrario vincolante della Soprintendenza del 16 aprile 2025, deducendo quattro motivi. Con il primo hanno sostenuto la formazione del silenzio-assenso sulla domanda di compatibilità paesaggistica e di conformità urbanistico-edilizia, in ragione del superamento dei termini previsti dall'art. 36-bis, comma 4, del d.P.R. 380/2001 per il parere della Soprintendenza e per la decisione comunale, nonché del termine di 45 giorni previsto per la domanda edilizia. Con il secondo hanno contestato la motivazione comunale secondo cui il bene sarebbe già stato acquisito al patrimonio comunale per mancata ottemperanza all'ordinanza di demolizione e hanno sostenuto che le opere, costituite da quattro tettoie destinate al ricovero di animali e al deposito di materiali, sarebbero state realizzabili in edilizia libera o comunque riconducibili all'accertamento di conformità semplificato ex art. 36-bis, non richiedendo permesso di costruire né autorizzazione paesaggistica. Hanno inoltre invocato la natura accessoria e di modesta entità dei manufatti, il loro impiego per l'attività agricola e la pendenza di domande di condono riguardanti l'edificio principale. Con il terzo motivo hanno dedotto l'incompetenza, sostenendo che il diniego sarebbe stato fondato su valutazioni urbanistico-edilizie anziché paesaggistiche. Con il quarto hanno dedotto l'illegittimità derivata della dichiarazione di reviviscenza dell'ordinanza di demolizione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché il provvedimento era fondato su una pluralità di ragioni e il nodo decisivo consisteva nell'inapplicabilità dell'art. 36-bis d.P.R. 380/2001 alle opere realizzate in assenza totale del permesso di costruire; il decorso dei termini non avrebbe quindi potuto condurre al silenzio-assenso in relazione a un'istanza non riconducibile alla fattispecie normativa. Il secondo motivo è stato ritenuto fondato soltanto nella parte relativa all'erronea affermazione dell'avvenuta acquisizione del bene al patrimonio comunale: la precedente sentenza del TAR aveva infatti considerato l'istanza di sanatoria idonea a privare temporaneamente di efficacia l'ordine di demolizione, escludendo l'avvenuta acquisizione. La censura è stata però ritenuta non sufficiente a determinare l'illegittimità del diniego. Il Collegio ha ritenuto che, nonostante le dimensioni ridotte, i quattro manufatti richiedessero sia un titolo edilizio sia un titolo paesaggistico, trovandosi in un territorio interamente vincolato. Essendo l'edificio principale privo di valido titolo, perché interessato da una pratica di condono ancora pendente, i manufatti accessori non potevano essere considerati interventi in parziale difformità da un permesso di costruire né essere sanati mediante l'art. 36-bis; per la loro realizzazione sarebbe stato necessario un permesso di costruire accompagnato dall'autorizzazione paesaggistica. Il terzo motivo è stato respinto perché l'istanza di compatibilità paesaggistica non era validamente proponibile secondo il modulo dell'art. 36-bis, sicché il diniego non risultava viziato da incompetenza. Il quarto motivo è stato respinto in applicazione del principio secondo cui la domanda di accertamento di conformità non determina la caducazione dell'ordinanza di demolizione, ma ne sospende temporaneamente efficacia ed eseguibilità; in caso di rigetto della domanda, l'ordine riacquista efficacia senza necessità di una nuova ingiunzione o di un ulteriore termine. Le spese sono state integralmente compensate per la particolarità e complessità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. 380/2001

    termine perentorio di 180 giorni per la pronuncia sulla domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica; termine perentorio di 90 giorni per il parere vincolante della Soprintendenza; termine di 45 giorni per la decisione sulla domanda di permesso in sanatoria

    La disciplina dell'art. 36-bis presuppone che le opere rientrino nella fattispecie degli interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire o in assenza o difformità dalla SCIA. Non è applicabile alle opere realizzate in assenza totale del permesso di costruire; in tale ipotesi il decorso dei termini non può produrre il silenzio-assenso.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    Per le opere realizzate in assenza totale del permesso di costruire, il Comune ha ritenuto astrattamente applicabile l'accertamento di conformità ordinario, anziché il procedimento semplificato previsto dall'art. 36-bis.

  • art. 167 d.lgs. 42/2004

    L'accertamento di compatibilità paesaggistica è consentito soltanto nei casi previsti dalla disposizione legislativa e, nel caso esaminato, presupponeva la riconducibilità dell'intervento alla procedura edilizia prevista dall'art. 36-bis d.P.R. 380/2001.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    L'ordine di demolizione, temporaneamente sospeso dalla presentazione dell'istanza di sanatoria, riacquista efficacia in caso di rigetto dell'istanza, senza necessità di una nuova ingiunzione o di un ulteriore termine per adempiere.

  • decreto ministeriale 2 marzo 2018, punto 47 del glossario dell'edilizia libera

    Il regime di edilizia libera per le installazioni destinate al ricovero di animali da cortile opera soltanto se l'intervento rispetta gli strumenti urbanistici comunali e le normative di settore aventi incidenza sull'attività edilizia; non consente di qualificare come libere opere realizzate in assenza dei necessari presupposti urbanistici.

  • art. 15 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale

    La previsione relativa alle opere realizzate dagli addetti all'agricoltura non è stata ritenuta applicabile a proprietari che non risultavano coltivatori diretti né imprenditori agricoli.

Massime di principio

  • L'art. 36-bis d.P.R. 380/2001 non è applicabile alle opere realizzate in assenza totale del permesso di costruire: il procedimento riguarda gli interventi in parziale difformità dal permesso o quelli realizzati in assenza o difformità dalla SCIA, mentre per le opere totalmente prive di permesso resta applicabile, ricorrendone i presupposti, l'accertamento di conformità ordinario ex art. 36.
  • Il silenzio-assenso previsto dall'art. 36-bis d.P.R. 380/2001 non può formarsi quando l'istanza è estranea alla fattispecie astratta disciplinata dalla norma; il mero decorso dei termini non sana l'inidoneità originaria dell'istanza né supera l'assenza dei presupposti sostanziali.
  • Anche manufatti di dimensioni ridotte e destinati a ricovero di animali o deposito possono richiedere permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica quando, per caratteristiche, stabilità, funzione e localizzazione, incidono sull'assetto urbanistico-edilizio e sono realizzati in area integralmente vincolata.
  • La pendenza di una domanda di condono relativa all'edificio principale non legittima la realizzazione di ulteriori ampliamenti o manufatti accessori: fino alla definizione del condono sono consentiti, in linea generale, soltanto interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria o risanamento conservativo, salvo il previo conseguimento di uno specifico permesso di costruire.
  • La presentazione di un'istanza di accertamento di conformità non determina la caducazione dell'ordine di demolizione, ma ne sospende temporaneamente efficacia ed eseguibilità; il rigetto dell'istanza fa riacquistare efficacia all'ordine originario senza necessità di una nuova ingiunzione o della concessione di un ulteriore termine per l'ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniAutorizzazione paesaggisticaTermini del procedimento e silenzio
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneEfficacia ed esecutorietàPrincipio di legalità e tipicitàIncompetenza

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