Sentenza n. 1698/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento - del provvedimento della commissione per gli accertamenti psico fisici, adottato in autotutela e a rettifica del giudizio di non idoneità di seguito indicato, con cui è stata decretata la non idoneità del ricorrente nel concorso pubblico per esame per l'assunzione di 1306 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia, Direttore generale della pubblica sicurezza, il 23 luglio 2024 per la seguente motivazione “B-OMISSIS-, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, tabella 1, punto 5 lettera a) e punto 15 del D.M. n. 198 del 30/06/2003”, provvedimento notificato il 16 aprile 2025; - del presupposto provvedimento della commissione per gli accertamenti psico fisici, datato 12 marzo 2025, con cui è stata inizialmente decretata la non idoneità del ricorrente nel concorso pubblico per esame per l'assunzione di 1306 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia, Direttore generale della pubblica sicurezza, del 23 luglio 2024, per “valvulopatia polmonare con lieve ipertrofia parietale, valvulopatia aortica, lieve dilatazione atrio destro, lieve rigurgito mitralico, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, Tabella 1, punto 5, lettera “a” del DM 30/06/2003 n. 198”, nonché del sotteso verbale di accertamento dei requisiti psico fisici del 12 marzo 2025, provvedimento notificato in pari data; - della graduatoria finale di merito relativa al concorso in oggetto, datata 20 maggio 2025, limitatamente alla parte in cui non contempla nel novero dei vincitori l'odierno ricorrente; - di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi, ancorché non noti, lesivi dell'interesse del ricorrente e per il riconoscimento del diritto del ricorrente ad essere riammesso al concorso in oggetto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità psico-fisica, iniziale e rettificato in autotutela, nel concorso per l'assunzione di 1306 allievi agenti della Polizia di Stato, nonché la graduatoria finale nella parte in cui non include il ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità psico-fisica adottato dalla commissione medica il 12 marzo 2025 e il successivo provvedimento rettificativo adottato in autotutela, fondati su patologie cardiache individuate ai sensi dell'art. 3, comma 2, Tabella 1, punti 5, lettera a), e 15, del d.m. n. 198/2003. Ha inoltre impugnato la graduatoria finale del concorso, nella parte in cui non lo comprendeva tra i vincitori, chiedendo la riammissione alla procedura. Nel corso del giudizio il TAR aveva disposto una verificazione ex art. 66 c.p.a., affidata alla Commissione sanitaria d'appello dell'Aeronautica militare, ma il ricorrente ha successivamente dichiarato di rinunciare al ricorso e non si è presentato alla visita medica fissata dal verificatore.
La decisione
Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia del ricorrente. La rinuncia, sottoscritta dal ricorrente e dal difensore, notificata alla controparte e depositata in giudizio, è stata ritenuta conforme ai requisiti dell'art. 84 c.p.a.; le parti interessate alla prosecuzione non si sono opposte. Non è stata quindi esaminata la legittimità dei giudizi di non idoneità, della graduatoria o della disciplina sanitaria concorsuale. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 84 c.p.a.
La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale. La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue.
La rinuncia validamente sottoscritta, notificata alle altre parti e depositata in giudizio determina l'estinzione del processo quando non vi sia opposizione delle parti interessate alla prosecuzione.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
art. 66 c.p.a.
È stato richiamato quale base della verificazione disposta nel corso del giudizio per accertare la causa di non idoneità.
art. 3, comma 2, Tabella 1, punti 5, lettera a), e 15, d.m. n. 198/2003
Disposizioni richiamate nei giudizi di non idoneità psico-fisica, ma non esaminate nel merito a seguito dell'estinzione del giudizio.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso produce l'estinzione del processo quando è resa con le forme previste dall'art. 84 c.p.a., è notificata alle altre parti nel termine stabilito e non vi è opposizione delle parti aventi interesse alla prosecuzione.
- L'estinzione per rinuncia impedisce al giudice di esaminare nel merito i vizi dedotti contro gli atti amministrativi impugnati e le eventuali questioni sostanziali oggetto del ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 28 gen 2026Sentenza n. 14/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 28 gen 2026Sentenza n. 15/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 28 gen 2026Sentenza n. 144/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 28 gen 2026Sentenza n. 145/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 28 gen 2026Sentenza n. 146/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 28 gen 2026Sentenza n. 147/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →