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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17582/2024 del 03/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato per cassazione la conferma di condanna per tentato furto pluriaggravato, denunciando in particolare l'erronea applicazione degli artt. 464-bis e 438 c.p.p. e contestando l'orientamento secondo cui la scelta del rito abbreviato escluderebbe la possibilità di contestare in appello il rigetto, da parte del primo giudice, della richiesta di sospensione del processo per messa alla prova. Sostenevano che la Corte d'appello avrebbe dovuto esaminare la doglianza relativa all'ingiustificato diniego della messa alla prova anche dopo che l'imputato era stato ammesso al rito abbreviato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari per nuovo esame. La Corte ha aderito all'indirizzo maggioritario secondo cui la celebrazione del giudizio abbreviato non preclude la possibilità, in sede di appello, di dedurre l'ingiustificatezza del rigetto dell'istanza di sospensione con messa alla prova, rilevando che la messa alla prova è una speciale causa di estinzione del reato alternativa a qualsiasi decisione di merito e che il principio "electa una via, non datur recursus ad alteram" non può essere automaticamente applicato tra abbreviato e messa alla prova senza una specifica previsione di convertibilità. La Cassazione ha inoltre richiamato l'esigenza di non comprimere il diritto di difesa.

Norme richiamate

  • art. 464-bis c.p.p.

    Richiamato nella doglianza come norma rilevante per i riti alternativi; nella motivazione è stato discusso nel contesto della presunta alternatività tra giudizio abbreviato e istanza di sospensione per messa alla prova, ma la Corte ha ritenuto che tale interpretazione non possa automaticamente precludere l'impugnazione dell'ordinanza di rigetto della messa alla prova.

  • art. 438 c.p.p.

    Citando la sostanziale analogia tra i termini previsti per la richiesta di sospensione con messa alla prova e i termini di cui all'art. 438, la giurisprudenza (richiamata nel provvedimento) aveva motivato il precedente orientamento restrittivo; la Corte però ha ritenuto che l'assenza di espressa convertibilità non giustifichi l'applicazione rigida del principio "electa una via" nel rapporto tra abbreviato e messa alla prova.

  • art. 168-bis (istituto della messa alla prova) citato come riferimento normativo

    La messa alla prova è qualificata come speciale causa di estinzione del reato che si pone come alternativa a ogni tipo di giudizio di merito; per questo motivo la sua esclusione dopo l'ammissione al rito abbreviato non può avere l'effetto di precludere automaticamente l'impugnazione del rigetto.

Massime di principio

  • La scelta del rito abbreviato non impedisce all'imputato di impugnare, in sede di appello, il rigetto da parte del primo giudice dell'istanza di sospensione del processo per messa alla prova.
  • La messa alla prova va considerata una speciale causa di estinzione del reato e, in quanto alternativa a ogni decisione di merito, non può essere trattata come un semplice rito 'convertibile' senza espressa previsione normativa.
  • Se si ottiene l'ammissione al rito abbreviato, il difensore dovrebbe comunque contestare formalmente e tempestivamente il rigetto della messa alla prova e, se necessario, proporre impugnazione insieme alla sentenza per non perdere il diritto di sindacato in sede superiore.
  • L'applicazione del principio "electa una via, non datur recursus ad alteram" va valutata con cautela e non può essere automaticamente estesa ai rapporti tra tutti i riti speciali; va sempre considerato l'effetto sulla tutela del diritto di difesa.
  • In caso di rigetto della messa alla prova, è opportuno che il giudice di merito motivi in modo chiaro le ragioni dell'esclusione, poiché tale atto è sindacabile in appello anche quando il giudizio di primo grado sia celebrato con rito abbreviato.

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