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Sentenza

Sentenza del 13/10/2020 n. 22029 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

impugnazione di avviso di accertamento catastale per revisione massiva del classamento ai sensi della L. 31 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, con riallocazione di due unità immobiliari da categoria A/4 a A/2 e relativo aumento di rendita. Il ricorrente denunciava: carenza di motivazione dell'avviso (mancata valutazione delle specifiche caratteristiche intrinseche ed estrinseche degli immobili), uso di comparazioni non omogenee e mancato rispetto delle regole procedurali e di informazione previste dalla normativa (richiamando anche profili di illegittimità costituzionale della norma applicata).

La decisione

la Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso ritenendo che, anche nell'ambito della 'revisione massiva' ex L. n. 311/2004, art. 1, comma 335, l'atto deve consentire al contribuente di conoscere gli specifici elementi che hanno inciso sul singolo classamento. La mera inclusione nella microzona e la generica valorizzazione del contesto urbano non sostituiscono la valutazione delle caratteristiche edilizie e della singola unità previste dal DPR n. 138/1998. Perciò la sentenza della C.T.R. è cassata e la Cassazione ha deciso la causa nel merito accogliendo il ricorso del contribuente. Spese compensate.

Norme richiamate

  • Legge 31 dicembre 2004, n. 311

    disciplinando la revisione parziale del classamento (revisione massiva) non esonera l'amministrazione dall'applicare, nei suoi effetti sul singolo immobile, i criteri valutativi previsti dalla normativa catastale (dovendo permettere al contribuente di conoscere le ragioni specifiche del diverso classamento)

  • Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138

    art. 8 (e art. 9 richiamato dalla giurisprudenza)

    indica i parametri tecnici e valutativi (caratteri della singola unità immobiliare, del fabbricato e della microzona, qualità urbana, fattore edilizio come stato di conservazione, rifiniture, esposizione, anno di costruzione, ecc.) che devono essere considerati anche quando si procede alla revisione massiva del classamento

  • Legge 23 dicembre 1996, n. 662

    art. 3, comma 154, lett. e) (richiamata nella giurisprudenza)

    prescrive che, nella revisione del classamento, si tenga conto dei caratteri specifici della singola unità immobiliare, del fabbricato e della microzona; principio applicato anche alle revisioni previste dalla L. n. 311/2004

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (statuto dei diritti del contribuente)

    richiama il diritto del contribuente a ottenere atti motivati e comprensibili, utile alla censura di atti catastali carenti di motivazione specifica

  • Legge 7 agosto 1990, n. 241

    principi di good administration e dovere di motivazione degli atti amministrativi che impattano sui diritti dei cittadini applicabili anche agli atti di revisione catastale

  • Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142

    richiamato nel ricorso in relazione ai criteri catastali più generali; la Corte non ha ritenuto decisivo il richiamo rispetto al principio espresso dal DPR n. 138/1998 e dalla giurisprudenza consolidata

  • Costituzione della Repubblica Italiana

    la questione di legittimità costituzionale della L. n. 311/2004, art.1, comma 335, era stata sollevata ma la Corte costituzionale l'ha dichiarata infondata; dunque i profili costituzionali non hanno impedito l'applicazione dei principi di motivazione e valutazione tecnicistica richiesti dalla giurisprudenza

Massime di principio

  • La 'revisione massiva' ai sensi della L. n. 311/2004 non esclude l'obbligo di motivazione specifica per il singolo atto di classamento; l'Amministrazione deve indicare gli elementi che hanno inciso sul diverso classamento anche se l'intervento è a carattere diffuso.
  • La motivazione è corretta solo se, oltre al criterio generale dello scostamento dei valori nella microzona, riporta o permette di evincere i parametri tecnici previsti dal DPR n. 138/1998 (caratteristiche dell'unità, del fabbricato, qualità urbana, fattori edilizi quali stato di conservazione, rifiniture, esposizione, anno di costruzione ecc.).
  • La mera affermazione che l'immobile ricade in una microzona 'rivalutata' o in un quartiere di pregio non è sufficiente a giustificare la modifica del classamento per il singolo immobile.
  • Il contribuente che contesta una revisione catastale deve documentare e far emergere le caratteristiche intrinseche ed estrinseche delle proprie unità (p.es. fotografie, certificazioni, planimetrie, dati sull'anno di costruzione, stato conservativo, livelli di rifinitura, esposizione) e può ottenere l'annullamento se l'atto manca di motivazione specifica.
  • In presenza di una giurisprudenza non univoca all'epoca dell'impugnazione, il giudice può compensare le spese; la successiva consolidazione di un orientamento non pregiudica automaticamente il diritto del ricorrente se l'atto originario è carente di motivazione tecnica.
  • Se i fatti di fatto sono già sufficientemente acquisiti nel processo, il giudice di legittimità può cassare e decidere la causa nel merito senza rinviare, accogliendo il ricorso del contribuente quando la violazione normativa risulti manifesta.

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