Cassazione Penale, Sentenza n. 33928/2023 del 02/08/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Napoli che, in sede di giudizio di rinvio richiesto dalla Corte di cassazione, aveva rigettato la domanda di revoca dell'ordine di demolizione disposto da una precedente sentenza di condanna. La ricorrente allegava di aver ottenuto un permesso di costruire in sanatoria (permesso n.28/2018) per le opere contestate, e sosteneva la coincidenza tra le opere sanate (trasformazione di un bagno al primo piano di mq.5) e quelle oggetto della sentenza penale, nonché la corrispondenza dell'immobile anche a fronte di diversa toponomastica (Via Rocchi/Via Roma) dovuta a variazione toponomastica. Il Tribunale di Napoli aveva ritenuto invece che il titolo in sanatoria non riguardasse tutte le opere di cui alla sentenza di condanna e sollevava dubbi sulla legittimità originaria dell'edificio e sulla coincidenza degli interventi (riferendo date diverse: opere in sanatoria indicate come del 1983 mentre le opere giudicate risalivano al 2000). La ricorrente denunciava contraddittorietà e motivazione insufficiente e, separatamente, eccesso di potere e violazione di legge per presunti indebiti apprezzamenti sull'esercizio del potere amministrativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendolo fondato e ha annullato l'ordinanza del Tribunale di Napoli con rinvio per nuovo esame. I giudici di legittimità hanno rilevato che il Tribunale, chiamato a verificare la legittimità del provvedimento concessorio in sanatoria (tra cui legittimazione del richiedente, tempestività della domanda, rispetto dei requisiti strutturali e temporali, e la coincidenza tra gli interventi sanati e quelli oggetto di condanna), non ha affrontato compiutamente tali questioni. Il Tribunale aveva prodotto una motivazione contraddittoria e minimale, richiamando profili non devoluti (es. nullità per giudizio in contumacia) e sollevando questioni non pertinenti o già dimostrate dalla ricorrente (corrispondenza delle dimensioni e dei dati catastali, appartenenza dell'immobile a categoria costruita prima della legge urbanistica del 1942, variazione toponomastica). Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Napoli per nuovo esame circa la legittimità del permesso di costruire in sanatoria e la valutazione comparativa degli effetti sulla sanzione accessoria dell'ordine di demolizione.
Norme richiamate
Permesso a costruire in sanatoria n.28/2018
permesso a costruire in sanatoria n.28/2018
Il permesso in sanatoria è stato ritenuto dalla ricorrente idoneo a coprire le opere oggetto della sentenza di condanna; la Corte ha rilevato che il Tribunale non ha adeguatamente verificato la legittimità e la portata di tale titolo concessorio
Sentenza di condanna (ordine di demolizione) 11/05/2002 n.6/2002
sentenza di condanna 11/05/2002 n.6/2002
La sentenza di condanna conteneva l'ordine di demolizione delle opere ritenute abusive; la Corte ha considerato necessario verificare se il permesso in sanatoria riguardasse effettivamente le stesse opere e l'immobile cui si riferiva la condanna
Disciplina urbanistica (riferimento generico alla legge urbanistica del 1942)
legge urbanistica dell'anno 1942
La ricorrente ha allegato che l'immobile era stato costruito prima del 1942 e pertanto non soggetto a titoli abilitativi successivi; la Corte ha ritenuto che il Tribunale non dovesse estendere la verifica della legittimità del permesso su aspetti non devoluti senza adeguata istruttoria
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione, in sede di revisione dell'ordine di demolizione alla luce di un provvedimento amministrativo sopravvenuto (es. condono o permesso in sanatoria), è chiamato a verificare la legittimità del titolo concessorio: legittimazione del soggetto che ha ottenuto il titolo, tempestività della domanda, rispetto dei requisiti strutturali e temporali e la corrispondenza fra le opere oggetto di sanatoria e quelle sanzionate.
- La mera discrepanza di toponomastica o di indicazioni testuali non è decisiva per escludere la corrispondenza dell'immobile quando esistono elementi identificativi certi e coincidenti (es. dati catastali); il giudice deve valutare la totalità degli elementi identificativi e non basarsi su rilievi formali isolati.
- Se l'immobile è stato costruito in epoca anteriore a norme urbanistiche che avrebbero richiesto titolo abilitativo (es. prima del 1942), il giudice deve tener conto dell'effetto di tale circostanza nella verifica della necessità e della portata del provvedimento abilitativo richiesto in sanatoria.
- Il giudice dell'esecuzione non può evitare di affrontare direttamente le questioni devolute dalla Corte di cassazione; una motivazione contraddittoria, minimale o che affronti temi estranei al thema decidendi può portare all'annullamento e al rinvio per nuovo esame.
- Per ottenere la revoca dell'ordine di demolizione sulla base di un titolo amministrativo sopravvenuto, è opportuno che il ricorrente produca documentazione tecnica chiara (relazione tecnica, atti catastali, atto di compravendita) che dimostri la coincidenza degli interventi e dell'immobile e l'assenza di vizi del titolo in sanatoria.
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