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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16559/2022 del 28/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile per genericità dei motivi l'appello di Bona contro la sentenza del Tribunale di Parma che lo aveva condannato per truffa. Il ricorrente lamentava mancanza e illogicità della motivazione dell'ordinanza, sostenendo che la Corte territoriale aveva compreso il motivo di appello relativo all'entità della pena e che vi sarebbe stato un errore di diritto nella quantificazione della pena (in particolare per il trattamento della recidiva e delle attenuanti generiche in confronto al coimputato).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, ritenendo che i motivi del ricorrente fossero generici e privi della specificità richiesta (mancanza di confronto puntuale e argomentato con le ragioni della decisione impugnata). Ha confermato che la motivazione dell'ordinanza impugnata non è né mancante né illogica e che la censura del ricorrente si è limitata a valutazioni generiche non idonee a contestare puntualmente la motivazione del Tribunale. Perciò il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 165 cod. pen.

    Richiamato nei fatti per indicare la sospensione della pena concessa in primo grado; non è al centro della decisione di legittimità, ma contestualizza il provvedimento di condanna.

  • art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Norma richiamata quale base per l'inammissibilità dell'impugnazione per difetto di specificità dei motivi: l'impugnazione deve enunciare e argomentare criticamente le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione impugnata.

  • art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.

    Richiamata in relazione all'onere di specificità del ricorrente circa la censura sulla quantificazione della pena (con riferimento al minimo della pena): la mancata specifica deduzione comporta inammissibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di irrogare ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a versare 3.000 euro alla cassa delle ammende.

  • Giurisprudenza (Sez. U. n. 8825/2016, e altre pronunce citate)

    Principio consolidato secondo cui l'appello e il ricorso per cassazione sono inammissibili per difetto di specificità quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata; l'onere di specificità è proporzionale alla specificità della motivazione impugnata.

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione è inammissibile se manca la specificità: occorre indicare puntualmente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che fondano il dissenso rispetto alla motivazione impugnata.
  • Non basta affermare genericamente che le prove sono insufficienti o la motivazione illogica: il ricorrente deve confrontarsi punto per punto con le argomentazioni sviluppate dal giudice di merito.
  • Le questioni relative a recidiva, attenuanti e quantificazione della pena devono essere dedotte e motivate in modo preciso; una valutazione generica sul 'minimo della pena' è spesso insufficiente.
  • In caso di ricorso inammissibile possono essere applicate sanzioni economiche (spese processuali e ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p., soprattutto se si ravvisano profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
  • Quando la motivazione di merito è articolata e dettagliata l'onere di specificità del ricorrente aumenta: più dettagliata è la motivazione impugnata, più preciso deve essere il contraddittorio nell'impugnazione.

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