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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4583/2025 del 04/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma in appello della condanna per estorsione aggravata. Tre motivi principali: (1) vizio di motivazione e travisamento della prova connesso alla qualificazione del diritto di credito come spettante alla società Service s.r.l. e non a Marco Poli, nonché contestazione della sussistenza dell'elemento materiale e psicologico dell'estorsione; (2) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti, in particolare dell'art. 62 n. 4 cod. pen. (danno patrimoniale di speciale tenuità) e della diminuzione introdotta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 120/2023 (fatto di lieve entità); (3) illegittimità della pena pecuniaria applicata, poiché determinata sulla base delle modifiche legislative del 2012 anziché sui limiti edittali vigenti al tempo dei fatti (2010).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo in parte. Primo motivo: inammissibile per carenza di specificità e per essere, in realtà, contestazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità; la Corte di merito aveva adeguatamente motivato la sussistenza della minaccia e la riferibilità del credito alla società fallita. Secondo motivo: in parte manifestamente infondato (art. 62 n.4 esclusa perché la somma non è di "speciale tenuità"), in parte non consentito in cassazione la censura sull'omesso esame della diminuzione per fatto di lieve entità introdotta dalla Corte costituzionale, ove la questione non sia stata sollevata in appello. Terzo motivo: fondato. La pena pecuniaria è stata irrogata in misura superiore ai limiti edittali vigenti al momento della commissione del reato (commissione dei fatti nel 2010), per cui la Cassazione ha annullato la sentenza limitatamente alla determinazione della pena pecuniaria e ha disposto il rinvio al giudice di merito per la rideterminazione conforme alla misura applicabile ratione temporis.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata dal ricorrente per vizio di motivazione e travisamento della prova; la Corte ha ritenuto i motivi generici/aspecifici inammissibili e ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità rispetto alla valutazione di merito

  • art. 393 cod. pen.

    Riferito alla possibile diversa qualificazione del fatto (ipotesi di pretese lecite riconducibili a rapporti societari); la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano correttamente escluso tale qualificazione alla luce della riferibilità del rapporto alla società fallita

  • art. 629 cod. pen.

    Norma che disciplina l'estorsione e la relativa cornice edittale; la Corte ha verificato la pena applicabile ratione temporis e ha rilevato l'illegalità della pena pecuniaria irrogata rispetto ai limiti vigenti al momento del fatto

  • art. 62 n. 4 cod. pen.

    Circostanza attenuante per danno patrimoniale di speciale tenuità; la Corte ha precisato che la norma richiede una tenuità 'speciale' (valore quasi irrilevante) e ha ritenuto che l'importo complessivo di euro 600 non soddisfi tale requisito

  • art. 597, comma 5, cod. proc. pen.

    Attribuisce al giudice di appello la facoltà di applicare d'ufficio circostanze attenuanti; la Corte ha richiamato il carattere eccezionale di tale ufficiosità e ha affermato che il mancato esercizio in appello non è deducibile in cassazione come vizio di motivazione se la parte non lo ha proposto

  • Legge 27/01/2012 n. 3

    Modifica intervenuta sugli importi delle pene pecuniarie successivamente al periodo in cui i fatti sono stati commessi; la Corte ha stabilito che non può essere applicata retroattivamente rispetto ai fatti del 2010 e che la pena pecuniaria deve essere determinata in base all'ordinamento vigente al tempo della commissione del reato

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 120/2023

    Ha introdotto la figura del 'fatto di lieve entità' come possibile diminuzione; la Corte di Cassazione ha spiegato che, se la questione non è stata sollevata in appello, non è sindacabile in cassazione l'omessa decisione su tale punto (salvo casi in cui l'appello sia anteriore alla pronuncia costituzionale)

Massime di principio

  • In sede di cassazione non è consentito riesaminare i fatti e riformulare una diversa ricostruzione probatoria: i motivi vaghi o che implichino una rivalutazione dei fatti sono inammissibili
  • La circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen. richiede una tenuità 'speciale' del danno (valore praticamente irrilevante); somme modeste ma significative non la giustificano
  • La nuova disciplina della 'fatto di lieve entità' introdotta da Corte Costituzionale è rilevabile in appello e può essere applicata d'ufficio dal giudice di appello, ma la mancata decisione in appello non è normalmente censurabile in cassazione se la parte non l'ha prospettata
  • L'illegalità della pena (determinazione della sanzione al di fuori dei limiti edittali vigenti ratione temporis) può essere rilevata d'ufficio dalla Cassazione e comporta annullamento e rinvio limitato alla rideterminazione della pena
  • Per questioni di pena e di applicazione di norme nel tempo (effetto ratione temporis) occorre sempre verificare la normativa vigente al momento della commissione del fatto

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