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Sentenza

Sentenza n. 230/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'annullamento - del Decreto Rettorale n.1747/2023, prot. n. 80581, del 14 novembre 2023, del Rettore dell''Università degli Studi “Gabriele d''Annunzio” Chieti-Pescara, con cui sono stati approvati gli atti e dichiarata la candidato maggiormente qualificata in relazione alla procedura selettiva di chiamata per un posto di professore prima fascia - ai sensi dell''articolo 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n.240 - settore concorsuale 05/H1 - Anatomia umana - settore scientifico disciplinare BIO/16, presso il Dipartimento di Tecnologie Innovative in Medicina e Odontoiatria, indetta con Decreto Rettorale della stessa Università n.1704/2022, prot. n.75989 del 25 ottobre 2022, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana 4° Serie Speciale “Concorsi ed esami”, n. 90, del 15 novembre 2022; - dei verbali relativi alle sedute della Commissione esaminatrice della procedura de qua, tenutesi, rispettivamente, il 5 luglio 2023 ed il 18 ottobre 2023, nonché della relazione finale stilata dalla stessa Commissione il 18 ottobre 2023; - della Delibera del Dipartimento di tecnologie innovative in medicina e odontoiatria della suddetta Università, con cui è stata proposta la chiamata della Prof.ssa Ghinassi per la copertura del posto de quo.

Giustizia amministrativa202400022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto rettorale di approvazione degli atti e dichiarazione della vincitrice di una procedura selettiva per la chiamata di un professore di prima fascia, unitamente ai verbali della commissione e alla delibera dipartimentale di proposta della chiamata

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, seconda classificata con 70,23 punti rispetto ai 75,52 inizialmente attribuiti alla controinteressata, ha impugnato gli atti della procedura selettiva deducendo violazione degli artt. 3 e 97 Cost., degli artt. 1 e 3 l. 241/1990, dell’art. 18 l. 240/2010, del d.m. 120/2016 e della lex specialis, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità, carenza di motivazione e disparità di trattamento. In particolare, ha contestato: la valutazione della partecipazione della controinteressata a congressi e convegni, sostenendo che i poster non fossero assimilabili a relazioni orali e che alcune dichiarazioni fossero non veritiere; la valutazione della produzione scientifica complessiva e di una specifica pubblicazione non indicizzata; l’attribuzione dei punteggi relativi ai progetti di ricerca nazionali; la valutazione dell’internazionalizzazione, dei gruppi di ricerca e dei premi internazionali della controinteressata; la comparazione delle attività didattiche; la valutazione dei propri incarichi di gestione universitaria; infine, in via subordinata, la violazione del principio di collegialità, per la coincidenza dei punteggi individuali espressi dai commissari. La controinteressata aveva inoltre eccepito l’inammissibilità o improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione degli atti successivi di nomina e presa di servizio, per mancata impugnazione della relazione di riesame della commissione e per mancato superamento della prova di resistenza.

La decisione

Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari fondate sulla mancata impugnazione del successivo decreto di nomina e presa di servizio, ritenendo sufficiente l’impugnazione del decreto di approvazione degli atti della procedura: l’eventuale annullamento di quest’ultimo avrebbe effetto caducante sugli atti successivi, in virtù del rapporto di presupposizione necessaria tra esito della selezione e nomina. Ha inoltre escluso l’improcedibilità derivante dalla relazione di riesame del 2024, qualificata come attività meramente difensiva e non come rinnovazione dell’istruttoria o conferma in senso proprio; ha invece ritenuto superfluo esaminare l’eccezione relativa alla prova di resistenza, stante l’infondatezza nel merito. Nel merito, il primo motivo è stato respinto perché il poster costituisce una modalità di presentazione di un contributo scientifico e può essere valorizzato, secondo la lex specialis, nell’ambito della partecipazione come relatore a congressi e convegni; inoltre la documentazione dimostrava la partecipazione della controinteressata anche al congresso contestato. Il secondo motivo è stato respinto perché il richiamo del bando agli allegati del d.m. 120/2016 riguardava la qualificazione del settore come bibliometrico o non bibliometrico e non imponeva ulteriori criteri di valutazione della produzione scientifica rispetto a quelli del bando e del verbale della prima seduta. Il giudice ha ribadito che le valutazioni della commissione, sia nella predeterminazione dei criteri sia nell’applicazione degli stessi, sono espressione di ampia discrezionalità tecnica e sono sindacabili solo per violazione delle regole procedurali o per errori macroscopici, travisamento, manifesta illogicità o irragionevolezza, non riscontrati nel caso concreto. Il terzo motivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché la commissione aveva corretto un errore materiale nell’Impact Factor relativo a due pubblicazioni, riducendo il punteggio della controinteressata da 75,52 a 75,31 senza modificare l’esito della selezione. Il quarto motivo è stato respinto perché, dei quattro progetti indicati dalla ricorrente, soltanto uno aveva natura di progetto competitivo nazionale finanziato; gli altri erano un bando interno, una competizione regionale e un’iniziativa di Ateneo. Sono state inoltre confermate le valutazioni della controinteressata relative alla partecipazione come relatrice. Il quinto motivo è stato respinto perché i poster e i progetti internazionali erano valutabili secondo i criteri del bando e la documentazione comprovava i gruppi di ricerca e i premi indicati. Il sesto motivo è stato ritenuto inammissibile, in quanto volto a sollecitare un riesame del merito delle valutazioni didattiche, comunque non manifestamente illogiche; il TAR ha aggiunto che la controinteressata aveva svolto un’attività didattica quantitativamente e qualitativamente più consistente, tra cui la supervisione di 110 tesi rispetto alle 8 della ricorrente e circa dieci anni di attività come docente tutor. Il settimo motivo è stato respinto perché la commissione aveva stabilito di valutare soltanto gli incarichi assunti a livello centrale di Ateneo o ministeriale, escludendo correttamente quelli presso strutture periferiche. L’ottavo motivo è stato respinto perché i giudizi individuali dei commissari hanno funzione propedeutica e vengono assorbiti nella valutazione collegiale finale, salvo diversa previsione della lex specialis. Ricorso respinto e spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 18, comma 1, l. 240/2010

    Disciplina la procedura selettiva per la chiamata di professori di prima fascia; costituisce la base normativa della selezione universitaria oggetto di giudizio.

  • artt. 1 e 3 l. 241/1990

    Richiamati dalla ricorrente a sostegno delle censure sui principi dell’azione amministrativa e sull’obbligo di motivazione; non risultano violati, secondo il giudice, poiché la commissione ha applicato i criteri del bando senza evidenti illogicità.

  • artt. 3 e 97 Cost.

    Richiamati in relazione ai principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento; il TAR non ha ravvisato violazioni nei giudizi tecnici della commissione.

  • d.m. 7 giugno 2016, n. 120, Allegati C e D

    Il richiamo contenuto nel bando rileva per individuare se il settore concorsuale sia bibliometrico o non bibliometrico, ma non introduce ulteriori criteri vincolanti di valutazione della produzione scientifica rispetto a quelli stabiliti dalla lex specialis e dalla commissione.

  • art. 73 c.p.a.

    Disciplina il deposito delle memorie e repliche in prossimità dell’udienza di merito; il giudizio ha esaminato le eccezioni e le difese formulate in tali atti.

Massime di principio

  • L’impugnazione del decreto rettorale di approvazione degli atti di una procedura selettiva universitaria e di dichiarazione del vincitore è necessaria e sufficiente per contestare l’esito della selezione; non è indispensabile impugnare anche i successivi atti di nomina e presa di servizio, poiché l’eventuale annullamento dell’esito produce su tali atti un effetto caducante fondato sul rapporto di presupposizione necessaria.
  • Le commissioni giudicatrici dispongono di ampia discrezionalità tecnica nella predeterminazione dei criteri e nella valutazione dei titoli, dei curricula e della produzione scientifica; il giudice amministrativo può sindacare tali valutazioni soltanto in presenza di violazioni delle regole procedurali, errori sui presupposti, travisamento dei fatti, arbitrarietà, manifesta illogicità o irragionevolezza.
  • In una procedura selettiva, il poster presentato nell’ambito di un congresso o convegno può essere valorizzato come contributo scientifico ai fini del criterio relativo alla partecipazione come relatore, quando la lex specialis non imponga una specifica modalità orale di presentazione.
  • Il richiamo del bando agli indicatori e agli allegati ministeriali relativi ai settori bibliometrici e non bibliometrici non comporta, di per sé, l’introduzione di ulteriori criteri di valutazione della produzione scientifica, se il bando e i verbali della commissione hanno autonomamente definito i parametri applicabili.
  • La valutazione della produzione scientifica non può essere effettuata sulla sola base del numero delle pubblicazioni, dovendo considerare anche la qualità dei prodotti e gli altri criteri previamente stabiliti dalla commissione; il giudice non può sostituire la propria valutazione tecnica a quella dell’organo valutatore in assenza di vizi macroscopici.
  • Nelle procedure comparative, i giudizi individuali dei singoli commissari hanno funzione propedeutica e sono assorbiti nella valutazione collegiale finale; la coincidenza dei punteggi individuali non viola il principio di collegialità in mancanza di una diversa prescrizione della lex specialis.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciReclutamento e abilitazione universitariaLegittimazione e interesse a ricorrereEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereSopravvenuta carenza di interesseEffetto conformativo e riedizione del potere

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