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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 35099/2023 del 14/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'APSA ha impugnato 41 avvisi di liquidazione relativi all'I.N.V.I.M. straordinaria su immobili di proprietà della Santa Sede, sostenendo l'esenzione ai sensi del Concordato (art.2 e art.29, comma 2, lett. a) e dell'art. 8, comma 3, della legge n. 904/1977 in quanto ente qualificabile come "beneficio ecclesiastico" o equiparabile, sulla base anche di norme di diritto canonico e della missione istituzionale dell'APSA. Il Ministero ha resistito eccependo in via preliminare inammissibilità e difetto di legittimazione passiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'APSA. Ha ritenuto che l'esenzione dall'I.N.V.I.M. prevista per i "benefici ecclesiastici" (art. 8, comma 3, l. n. 904/1977) vada interpretata restrittivamente e sia riservata ai soggetti che possiedono i requisiti tipici del beneficio ecclesiastico (patrimonio autonomo "dote", destinazione perpetua al mantenimento del titolare - "officium" - ed "erezione canonica"). L'APSA non è stata considerata un beneficio ecclesiastico: il patrimonio da essa amministrato non è strumentale al sostentamento di un titolare pro tempore di un ufficio sacro ma serve al finanziamento della Curia romana; inoltre sussiste una presunzione iuris tantum, ex art. 28 l. n. 222/1985, dell'assenza della natura beneficiale per gli enti operanti dopo la riforma, che l'APSA non ha efficacemente superato. Né l'APSA rientra negli istituti per il sostentamento del clero né negli enti rappresentativi delle confessioni religiose aventi personalità giuridica (art. 33, comma 10, l. n. 388/2000). Per questi motivi l'imposta è dovuta. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Concordato tra la Santa Sede e l'Italia (11 febbraio 1929), art. 2 e art. 29, comma 2, lett. a

    Invocati dalla ricorrente a sostegno dell'esenzione, ma la Corte non li ha ritenuti idonei a qualificare l'APSA come "beneficio ecclesiastico" esente; non operano quale deroga automatica per gli enti della Santa Sede quando mancano i requisiti tipici del beneficio.

  • Legge 16 dicembre 1977, n. 904, art. 8, comma 3

    "gli immobili appartenenti ai benefici ecclesiastici sono esenti dall'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643"

    La norma è interpretata restrittivamente: l'esenzione vale solo per i "benefici ecclesiastici" come tradizionalmente intesi (congrui/benefici congruabili e categorie specifiche ricavate dal Concordato), e non può essere estesa a enti che non dimostrino i requisiti tipici del beneficio.

  • Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, art. 3

    Individua l'imposta I.N.V.I.M. alla quale si riferisce l'esenzione; la Corte accerta che gli avvisi di liquidazione riguardano tale imposta e che l'esenzione non opera rispetto agli immobili amministrati dall'APSA.

  • Legge 20 maggio 1985, n. 222, artt. 21, 28 e 45

    L'art. 28 ha stabilito l'estinzione dei benefici esistenti con trasferimento del patrimonio agli Istituti per il sostentamento del clero, producendo una presunzione iuris tantum dell'assenza della natura beneficiale per enti ancora operanti dopo il termine fissato. L'art. 45 ha esteso norme sugli incrementi di valore ai nuovi istituti; la Corte ha ritenuto che l'APSA non rientri in tali istituti e non abbia superato la presunzione contraria.

  • Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33, comma 10

    Ha esteso l'esenzione, con efficacia retroattiva, agli immobili degli enti rappresentativi delle confessioni religiose con personalità giuridica e agli enti religiosi riconosciuti. La Corte ha rilevato che l'APSA non è un ente rappresentativo della confessione né un ente religioso riconosciuto ai sensi della norma, per cui la disposizione non le si applica.

  • D.P.R. 30 settembre 1973, n. 601, art. 2, comma 2

    La norma esenta specifiche categorie di immobili indicati nel Trattato lateranense; la Corte ha osservato che l'APSA non ha dedotto in primo grado che i beni rientrassero nelle categorie previste dal Trattato.

  • Codice di diritto canonico (can. 1409 del Codice 1917 e can. 361 e richiamo alla costituzione apostolica "Sacrae disciplinae leges" 1983)

    Tali riferimenti canonistici sono stati utilizzati per definire i caratteri del "beneficio ecclesiastico" (persona giuridica non collegiale, dote, officium, erezione canonica). La Corte ha richiamato tali criteri per escludere che l'APSA soddisfi i requisiti necessari.

  • Codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 3

    Fondamento del motivo di cassazione invocato dalla ricorrente (violazione di norme sul Concordato e sulla legge 904/1977). La Corte ha esaminato il motivo e lo ha rigettato.

Massime di principio

  • Le agevolazioni fiscali (come l'esenzione I.N.V.I.M.) vanno interpretate restrittivamente: chi invoca l'esenzione deve provare compiutamente il diritto all'agevolazione.
  • Per essere considerato "beneficio ecclesiastico" e godere dell'esenzione occorre dimostrare i requisiti tipici (patrimonio autonomo/dote, destinazione perpetua/officium, erezione canonica); la mera appartenenza alla Santa Sede o la natura "di diritto divino" non sono sufficienti.
  • La riforma del 1985 (l. n. 222/1985) ha introdotto una presunzione iuris tantum di assenza della natura beneficiale per gli enti ecclesiastici ancora operanti dopo il termine di riorganizzazione; chi contesta questa presunzione ha l'onere di fornire prove capaci di superarla.
  • L'art. 33, comma 10, l. n. 388/2000 estende l'esenzione ad enti religiosi con personalità giuridica e agli enti riconosciuti: per beneficiare di questa norma è necessario rientrare esplicitamente nelle categorie ivi previste e dimostrarlo.
  • In tema di contenzioso tributario instaurato prima dell'entrata in operatività delle agenzie fiscali (1/1/2001) il Ministero delle Finanze mantiene, in alternativa alla nuova agenzia, la legittimazione a stare in giudizio; su questioni processuali sollevate in via preliminare, il merito può essere comunque esaminato se le eccezioni risultano infondate.
  • Se si intende conseguire un'esenzione fiscale su beni ecclesiastici, è indispensabile allegare e documentare la riconducibilità dei beni alle categorie normative invocate (es. beni indicati nei Trattati o iscrizione/riconoscimento degli enti), pena il rigetto della domanda.

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