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Sentenza

Sentenza n. 2142/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento - del provvedimento, comunicato via p.e.c. alla scrivente il 12 settembre 2024, con cui il Direttore Generale Corporate della Sogei, Francesco Amadei, ha negato a Miorelli la revisione dei prezzi per il contratto avente ad oggetto servizi integrati di facility management per le sedi di Sogei S.p.A. site in Roma; - di tutti gli atti preordinati, successivi e/o comunque connessi (anche sconosciuti); nonché per l’accertamento del diritto di Miorelli Service S.p.a. al riconoscimento, ex art. 106, comma 1, lett. a) del D.lgs. 50/2016, della revisione dei prezzi e per la conseguente condanna della Sogei S.p.a. al pagamento, in favore di Miorelli Service S.p.a., dei relativi compensi revisionali oltre interessi e rivalutazione monetaria o, in subordine, a rinnovare gli accertamenti istruttori previsti al fine di determinare l’importo revisionale spettante alla ricorrente anche per il tramite della nomina di un commissario ad acta, che a ciò provveda in via sostitutiva.

Giustizia amministrativa202412116

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della revisione dei prezzi relativi a un contratto per servizi integrati di facility management eseguiti presso le sedi della stazione appaltante

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego con cui la stazione appaltante ha respinto la richiesta di revisione dei prezzi riferita agli importi fatturati negli anni 2020-2022. La richiesta era fondata sulla clausola contrattuale che prevedeva, dal secondo anno di esecuzione, la revisione dei corrispettivi secondo l'art. 106 del d.lgs. 50/2016, sulla base di un'istruttoria condotta considerando i prezzi di riferimento ANAC o, in mancanza, l'indice ISTAT dei prezzi al consumo. La ricorrente sosteneva che il solo incremento dell'indice ISTAT-FOI imponesse l'adeguamento automatico del corrispettivo nella medesima percentuale, senza necessità di dimostrare l'incidenza concreta dell'inflazione sulle singole voci di costo e sull'equilibrio economico del contratto. Deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 106, comma 1, lett. a), d.lgs. 50/2016, violazione della clausola contrattuale, dell'art. 97 Cost., nonché travisamento dei fatti, erroneità dell'istruttoria e ingiustizia manifesta. La ricorrente contestava inoltre l'irritualità della richiesta proveniente dalla sola mandante, sostenendo di essere legittimata ad agire autonomamente quale componente del RTI. La stazione appaltante aveva motivato il diniego rilevando la mancata produzione della documentazione richiesta per dimostrare l'incremento dei costi delle singole componenti, la perdita dell'equilibrio economico oltre la normale alea contrattuale e l'alterazione effettiva dei costi; aveva inoltre escluso l'automatismo della clausola e ritenuto irrituale l'istanza proveniente dalla sola mandante.

La decisione

Il TAR ha confermato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ritenendo che la clausola contrattuale demandasse alla stazione appaltante un'istruttoria con valutazioni tecnico-discrezionali sull'an e sul quantum della revisione. La giurisdizione sussiste ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a., poiché l'amministrazione conserva una posizione di supremazia e permane una spendita, almeno indiretta, di potere pubblicistico; la controversia sarebbe invece devoluta al giudice ordinario se si trattasse della mera esecuzione di una clausola che avesse già definito in modo vincolato an e quantum della revisione. È stata respinta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva: la singola impresa componente di un RTI, sia mandante sia mandataria, può agire in giudizio. Nel merito, il ricorso è stato rigettato. Il giudice ha escluso che, nella vigenza dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016, l'inserimento di una clausola revisionale comportasse l'automatico riconoscimento della revisione nella misura dell'incremento dell'indice ISTAT-FOI. L'appaltatore deve provare sia l'aumento delle specifiche voci di costo per circostanze eccezionali e imprevedibili, sia l'incidenza significativa di tale aumento sull'utile e sull'equilibrio economico del contratto. L'indice FOI costituisce soltanto un limite massimo o parametro di riferimento dell'eventuale revisione, non un meccanismo automatico di indicizzazione. Poiché la ricorrente non aveva prodotto la documentazione richiesta per dimostrare l'incidenza concreta degli aumenti sulle singole voci di costo e sull'equilibrio contrattuale, il diniego risultava legittimamente sostenuto da tale autonoma motivazione. Il TAR ha invece ritenuto illegittima la motivazione relativa all'irritualità dell'istanza presentata dalla sola mandante: nel RTI verticale ciascun componente è responsabile delle prestazioni di propria competenza e, secondo il contratto, può fatturare pro quota le attività eseguite; può quindi chiedere, per la propria quota, la revisione dei prezzi. Tale vizio non comporta tuttavia l'annullamento dell'atto, essendo sufficiente la legittimità dell'altra motivazione autonoma posta a fondamento del diniego. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 2.500 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 106, comma 1, lett. a), d.lgs. 50/2016

    La clausola revisionale prevista dalla norma non comporta, nella disciplina applicabile ratione temporis, l'automatico adeguamento del corrispettivo in misura pari all'incremento dell'indice ISTAT; occorre accertare in concreto l'incidenza di circostanze eccezionali e imprevedibili sulle specifiche voci di costo e sull'equilibrio contrattuale.

  • art. 12S del contratto

    I corrispettivi dovuti al Fornitore, a decorrere dal secondo anno di esecuzione, sono oggetto di revisione secondo quanto previsto dall’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 sulla base di un’istruttoria condotta in considerazione dei prezzi di riferimento pubblicati dall’ANAC ai sensi dell’art. 9, comma 7, del D.L. 66/2014 o, in mancanza, in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.

    La clausola prevede un'istruttoria e non un meccanismo automatico di adeguamento; l'indice ISTAT è un criterio oggettivo da considerare e costituisce il limite massimo dell'eventuale revisione, salvo circostanze eccezionali documentate.

  • art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a.

    Attribuisce al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva sulle controversie concernenti la revisione dei prezzi quando l'amministrazione conserva una posizione di supremazia e svolge valutazioni discrezionali; non opera nello stesso modo per la mera esecuzione di una clausola contrattuale integralmente vincolata.

  • art. 48, comma 5, d.lgs. 50/2016

    Nel RTI verticale ciascun componente è responsabile dell'esecuzione delle prestazioni di propria competenza, ferma la responsabilità solidale del mandatario.

  • art. 13S del contratto

    Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate.

    La previsione consente alle singole imprese del RTI di fatturare le prestazioni di propria competenza e, correlativamente, di chiedere la revisione relativa alla propria quota di esecuzione.

Massime di principio

  • Nella disciplina dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016, la clausola di revisione prezzi non attribuisce automaticamente all'appaltatore un adeguamento del corrispettivo pari alla variazione dell'indice ISTAT-FOI, salvo che il contratto abbia previsto in modo puntuale e vincolante an e quantum della revisione.
  • L'appaltatore che chieda la revisione dei prezzi deve provare sia l'aumento delle specifiche voci di costo dovuto a circostanze eccezionali e imprevedibili, sia che tale aumento abbia inciso significativamente sull'utile e alterato l'equilibrio economico del contratto oltre la normale alea d'impresa.
  • L'indice ISTAT-FOI richiamato da una clausola revisionale costituisce un parametro oggettivo e una soglia massima dell'eventuale revisione, non un criterio automatico applicabile per il solo decorso del tempo o per la mera variazione dell'indice.
  • Le controversie sulla revisione dei prezzi appartengono alla giurisdizione esclusiva amministrativa quando la stazione appaltante deve svolgere un'istruttoria e valutazioni tecnico-discrezionali sull'an e sul quantum; appartengono invece al giudice ordinario quando si tratta della mera esecuzione di una clausola contrattuale che abbia già regolato in modo vincolato entrambi gli elementi.
  • La singola impresa componente di un RTI è legittimata ad agire in giudizio per ottenere la revisione relativa alle prestazioni di propria competenza, in particolare quando il raggruppamento opera senza autonoma rilevanza esterna e il contratto consente la fatturazione pro quota.
  • In presenza di un provvedimento plurimotivato, la legittimità di una motivazione autonoma e sufficiente a sostenere il dispositivo rende superfluo l'esame delle censure relative alle altre motivazioni; l'illegittimità di una motivazione non determina quindi l'annullamento dell'atto se le altre ragioni resistono al sindacato giurisdizionale.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoGiurisdizione e riparto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaRiparto di giurisdizioneOnere della prova e principio dispositivoEccesso di potere

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