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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09504/2026 del 14/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dall’impiego di una lavoratrice in attività socialmente utili presso un Comune a partire dal 1996, con prosecuzione per molti anni e con sospensione solo nel periodo di una procedura di stabilizzazione poi annullata in autotutela. La lavoratrice ha chiesto l’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato di fatto con l’ente, sostenendo che le mansioni effettivamente svolte fossero quelle proprie della categoria A del CCNL enti locali e non quelle del progetto LSU, con conseguente diritto alle differenze retributive tra il sussidio percepito e il trattamento economico corrispondente, oltre al TFR e alla contribuzione previdenziale. Il Tribunale aveva respinto la domanda nei confronti del Comune, ma la Corte d’appello ha accolto l’impugnazione della lavoratrice, valorizzando la durata ultradecennale dell’utilizzazione, la piena integrazione nell’organizzazione comunale, l’eterodirezione, l’orario predeterminato, l’obbligo di giustificare le assenze, l’autorizzazione di ferie e permessi, l’ordine di timbrare il cartellino e soprattutto la difformità delle mansioni svolte rispetto ai progetti LSU e la loro riconducibilità ai compiti istituzionali dell’ente. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) violazione del d.lgs. n. 468/1997 e del d.lgs. n. 81/2000, per avere la Corte d’appello ritenuto rilevante la subordinazione ai fini della qualificazione del rapporto; 2) violazione della normativa sugli LSU per avere ritenuto decisiva la difformità dal progetto e l’espletamento di mansioni rientranti nei compiti istituzionali dell’ente; 3) omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 416 e 167 c.p.c. per aver considerato non contestati fatti decisivi; 4) violazione dell’art. 2697 c.c. per asserita inversione dell’onere della prova; 5) omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione; 6) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per mancata compensazione delle spese. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i primi cinque motivi, osservando che le censure tendevano in realtà a sollecitare una diversa valutazione di merito, non consentita in sede di legittimità, e che la Corte territoriale aveva correttamente applicato i principi in materia di LSU, accertando in fatto sia la subordinazione sia la difformità rispetto al progetto; ha inoltre escluso l’erronea applicazione delle regole sulla non contestazione e sull’onere della prova, nonché l’omessa pronuncia censurata nel modo corretto. Il sesto motivo è stato ritenuto infondato, perché le spese sono state regolate secondo soccombenza e non ricorrevano i presupposti per la compensazione. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del Comune al pagamento delle spese in favore della lavoratrice e con nulla spese per Ministero e INPS.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del Comune. Ha confermato la sentenza d’appello che aveva riconosciuto, in base agli accertamenti di fatto, la natura subordinata del rapporto concretamente svolto dalla lavoratrice nell’ambito dell’utilizzo in lavori socialmente utili, con diritto alle differenze retributive e al TFR, oltre agli effetti contributivi nei limiti della prescrizione. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, disponendo la distrazione in favore del difensore antistatario, e ha dato atto dell’obbligo del versamento del contributo unificato aggiuntivo, se dovuto.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 468/1997

    La normativa sugli LSU ha matrice assistenziale e formativa, ma non esclude che, in concreto, il rapporto si atteggi come subordinato quando il lavoratore sia stabilmente inserito nell’organizzazione pubblica e adibito a servizi rientranti nei fini istituzionali dell’amministrazione; la difformità rispetto al progetto rileva ai fini dell’applicazione dell’art. 2126 c.c. e della retribuibilità del lavoro effettivamente svolto.

  • d.lgs. n. 81/2000

    È richiamato dalla parte ricorrente per sostenere che l’utilizzo in attività diverse da quelle originariamente previste può comunque essere ricompreso nelle attività esigibili; la Corte, tuttavia, non accoglie tale lettura e conferma la rilevanza della concreta subordinazione e della difformità dal progetto.

  • art. 2094 c.c.

    È evocato per sostenere la subordinazione; la Corte osserva che la qualificazione del rapporto è stata desunta dalla valutazione complessiva degli indici fattuali, non da un singolo elemento isolato.

  • art. 2126 c.c.

    Trova applicazione quando prestazioni rese in contrasto con norme poste a tutela del lavoratore si discostino dal programma originario; in tal caso è dovuta la retribuzione correlata al lavoro effettivamente svolto, anche nei confronti della pubblica amministrazione contrattualizzata.

  • art. 416 c.p.c.

    La sua evocazione, insieme all’art. 167 c.p.c., è ritenuta non decisiva perché il principio di non contestazione deve essere ricondotto all’art. 115 c.p.c. e la censura difetta di autosufficienza.

  • art. 167 c.p.c.

    La sua menzione è giudicata impropria ai fini del vizio denunciato, poiché la questione della non contestazione attiene all’art. 115 c.p.c.

  • art. 115 c.p.c.

    È la norma che sancisce il principio di non contestazione; il ricorrente avrebbe dovuto censurare la nullità della sentenza per violazione di tale disposizione, non formulare la doglianza nei termini utilizzati.

  • art. 2697 c.c.

    La censura di violazione dell’onere della prova è dichiarata inammissibile perché, in realtà, mira a contestare la valutazione di merito della prova della difformità delle mansioni rispetto al progetto.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012, consente di denunciare solo l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, e non la mancata valutazione di deduzioni difensive o una diversa lettura degli atti.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il corretto paradigma per denunciare la nullità della sentenza per omessa pronuncia; la censura proposta non vi è stata ricondotta in modo coerente.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato in relazione al vizio di omessa pronuncia, che deve essere specificamente denunciato come nullità della decisione.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza; la Corte reputa corretta la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di merito e di legittimità.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione non è dovuta quando non ricorrono i presupposti di legge; nel caso di specie la Corte escludeva una ragione per derogare alla regola della soccombenza.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Il precedente richiamato nella sentenza impugnata era conforme a plurimi precedenti di legittimità in tema di lavoro socialmente utile, sicché non sussisteva ragione per compensare le spese.

  • art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002

    È dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 13, comma 1 bis, DPR 115/2002

    Costituisce il parametro per determinare l’importo dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di lavori socialmente utili, la qualificazione formale e assistenziale del rapporto non esclude che, in concreto, l’utilizzazione del lavoratore assuma natura subordinata quando emergano inserimento stabile nell’organizzazione dell’ente, eterodirezione, orario predeterminato e adibizione a compiti istituzionali dell’amministrazione.
  • Quando le prestazioni rese nell’ambito di un programma di LSU o di pubblica utilità si discostano per contenuto, orario e impegno da quelle previste dal progetto originario e sono svolte in contrasto con norme poste a tutela del lavoratore, si applica l’art. 2126 c.c. con diritto alla retribuzione corrispondente al lavoro effettivamente eseguito.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio o una diversa ricostruzione dei fatti; le censure devono denunciare veri vizi di violazione di legge o di motivazione nei limiti oggi consentiti dall’art. 360 c.p.c.
  • Il principio di non contestazione va ricondotto all’art. 115 c.p.c.; una censura formulata solo come violazione degli artt. 167 e 416 c.p.c. è inidonea se non evidenzia specificamente quali fatti siano stati ammessi e quali contestazioni siano mancate.
  • La doglianza sull’onere della prova è inammissibile quando, sotto la veste della violazione dell’art. 2697 c.c., mira in realtà a contestare l’apprezzamento di merito della prova compiuto dal giudice di merito.
  • L’omessa pronuncia deve essere dedotta come nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 112 c.p.c., e non come omesso esame di un fatto decisivo.
  • La compensazione delle spese è eccezione alla regola della soccombenza e richiede specifici presupposti; in mancanza, la condanna alle spese segue il principio generale.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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