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Sentenza

Sentenza n. 364/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento e/o la declaratoria di nullità previa sospensione cautelare a) della Determinazione Dirigenziale del Comune di Grado n. 475 del 24/04/2026, recante ad oggetto “Procedura comparativa per il rilascio di concessione demaniale marittima ai sensi dell'art. 36 del Codice della Navigazione - “AMBITO COSTA AZZURRA” - approvazione dello schema di lettera di invito e dei relativi allegati”, pubblicata in pari data mediante affissione all'Albo Pretorio online per quindici giorni consecutivi dal 29/04/2026 fino al 14/05/2026; b) della Lettera di invito prot. n. 0016709 - P del 29/04/2026 Comune Grado, recante ad oggetto “Procedura comparativa per il rilascio di nuova concessione demaniale marittima, ai sensi dell'art. 36 del Codice della Navigazione, sulla UMI A5 all'interno dell'ambito “COSTA AZZURRA” -lettera di invito”, comunicata in pari data a mezzo PEC; c) nonché di tutti gli altri atti e provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi, ancorché non conosciuti.

Giustizia amministrativa202600276

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione comunale di approvazione dello schema di lettera di invito e lettera di invito per l'affidamento di una concessione demaniale marittima relativa alla UMI A5 dell'ambito Costa Azzurra

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale e la lettera di invito relative alla procedura comparativa per il rilascio di concessioni demaniali marittime nell'ambito Costa Azzurra, deducendo tre gruppi di censure. Con il primo motivo ha lamentato la violazione dell'art. 12, paragrafo 1, della direttiva 2006/123/CE, dell'art. 4 della l. n. 118/2022 e dell'art. 97 Cost., sostenendo che il Comune avesse configurato una procedura ibrida, con pubblicità e apertura concorrenziale insufficienti. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione delle norme tecniche di attuazione della Variante Spiagge, degli artt. 3, 41 e 97 Cost., dell'art. 1, comma 2-bis, e dell'art. 3 della l. n. 241/1990, nonché dei principi di buona fede, legittimo affidamento, imparzialità e par condicio, contestando l'interpretazione comunale dei termini "adiacenti" e "limitrofe" e il mancato riconoscimento della possibilità di presentare un progetto unitario comprendente tutte le UMI A1-A5, o almeno i gruppi A1-A2, A3 e A4-A5. Con il terzo motivo ha dedotto che l'ostensione, senza oscuramenti, della propria istanza e dei relativi allegati, disposta in altro giudizio, avrebbe compromesso la par condicio, la concorrenza e il confronto competitivo. Comune, controinteressata e interveniente hanno eccepito il difetto di interesse, la tardività e l'inammissibilità per mancata impugnazione degli atti presupposti, nonché l'acquiescenza alle regole procedurali già conosciute e accettate dalla ricorrente.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a. Il Collegio ha ritenuto che la ricorrente non potesse contestare una procedura alla quale aveva partecipato e chiedere, anche a proprio discapito, l'indizione di una nuova gara o l'estensione della partecipazione, peraltro censurando tardivamente regole e atti procedimentali già conosciuti. Le ulteriori censure sono state esaminate ad abundantiam e ritenute comunque infondate. Il secondo motivo è stato respinto perché "adiacente" e "limitrofo" sono sinonimi e perché, secondo l'art. 5, comma 3, delle NTA della Variante Spiagge, solo le UMI A1-A2 e A4-A5 sono adiacenti, mentre l'UMI A3 è separata da porzioni di spiaggia libera. La disposizione urbanistica consente l'accorpamento solo ai fini urbanistici e dimensionali, mentre ai fini demaniali ciascuna UMI resta oggetto di una distinta concessione; l'eventuale accorpamento può avvenire successivamente, se le UMI adiacenti sono assegnate al medesimo soggetto. Anche il terzo motivo è stato ritenuto infondato, poiché l'ostensione dell'istanza della ricorrente era stata disposta in altro giudizio per verificare l'esistenza di offerte concorrenti tempestive, non per confrontare preventivamente la qualità delle offerte. L'esame aveva inoltre confermato l'intempestività dell'istanza e l'inaccoglibilità del progetto unitario. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    eventuale definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata

    Ha consentito la definizione della controversia in camera di consiglio, previo avviso alle parti.

  • art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.

    inammissibilità del ricorso per difetto di interesse

    È stata applicata quale base normativa della declaratoria di inammissibilità della domanda.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    principio di sinteticità degli atti e di economia dei mezzi giuridici

    Il Collegio ha richiamato integralmente le argomentazioni delle parti a sostegno dell'inammissibilità.

  • art. 12, paragrafo 1, direttiva 2006/123/CE

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione con riferimento alla pubblicità e all'apertura concorrenziale della procedura concessoria; il motivo non è stato deciso in quanto assorbito dalla declaratoria di inammissibilità.

  • art. 4 l. 5 agosto 2022, n. 118

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione all'affidamento delle concessioni demaniali; il motivo non è stato deciso nel merito per il difetto di interesse.

  • art. 5, comma 3, NTA della Variante Spiagge al PRGC

    L'attuazione diretta degli interventi può interessare anche più UMI adiacenti, qualora le stesse riguardino concessioni di un medesimo soggetto. In tale caso i parametri dimensionali possono essere applicati anche per accorpamento.

    La disposizione consente di interessare più UMI solo quando siano adiacenti e riguardino concessioni del medesimo soggetto; l'accorpamento opera ai fini urbanistici e dimensionali, non elimina la distinta concessione demaniale per ciascuna UMI.

  • art. 36 Codice della navigazione

    È indicato quale fondamento della procedura per il rilascio della nuova concessione demaniale marittima.

  • art. 37 Codice della navigazione

    È richiamato dalle parti con riferimento alla procedura di affidamento e alla presentazione dell'istanza della ricorrente.

  • art. 18 Regolamento di esecuzione del Codice della navigazione

    È richiamato dalle parti quale disciplina della procedura di affidamento contestata.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    La ricorrente lo ha invocato per i principi di buona fede e leale collaborazione nei rapporti tra amministrazione e privati; la censura non è stata esaminata nel merito.

  • art. 3 l. 241/1990

    La ricorrente lo ha invocato con riferimento all'obbligo di motivazione; il motivo non è stato deciso nel merito.

Massime di principio

  • È privo di interesse a ricorrere il soggetto che impugni una procedura comparativa alla quale abbia partecipato, chiedendo l'estensione della partecipazione o la rinnovazione della procedura anche a proprio potenziale discapito, quando la contestazione riguardi regole procedurali già conosciute e non tempestivamente impugnate.
  • Una disposizione urbanistica che consenta l'accorpamento di più unità minime di intervento adiacenti, ove riferite a concessioni del medesimo soggetto, abilita l'accorpamento ai fini urbanistici e dimensionali, ma non trasforma le diverse unità in un'unica concessione demaniale né impone che la procedura di affidamento riguardi congiuntamente tutte le unità.
  • Ai fini dell'interpretazione di una disciplina urbanistica, i termini "adiacente" e "limitrofo" possono essere considerati sinonimi quando il dato normativo e il contesto applicativo non evidenzino una diversa valenza tecnica.
  • L'ostensione dell'offerta o dell'istanza di un concorrente, disposta in un diverso giudizio per verificare l'esistenza e la tempestività di offerte concorrenti, non compromette di per sé la par condicio quando non sia finalizzata al confronto anticipato tra il contenuto delle offerte, ma all'accertamento di presupposti procedimentali.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàConcorrenza ed evidenza pubblica

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