Sentenza n. 9457/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento, previa concessione di misura cautelare: -dei seguenti provvedimenti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Dipartimento per i trasporti e la navigazione, Direzione generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto: a) decreto dirigenziale n. 40 del 17 febbraio 2026, di conferma del decreto dirigenziale n. 3248 del 13 giugno 2011, di approvazione dei dispositivi “Telelaser TruSpeed”; b) decreto dirigenziale n. 41 del 17 febbraio 2026, di conferma del decreto dirigenziale n. 3248 del 13 giugno 2011, di approvazione dei dispositivi “Telelaser TruCam”; c) decreto dirigenziale n. 42 del 17 febbraio 2026, di conferma del decreto dirigenziale n. 3248 del 13 giugno 2011, di approvazione dei dispositivi “Telelaser TruCam HD”; -di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, compresi: d)gli atti di istruttoria (ancorché ignoti); e) il decreto dirigenziale n. 242 del 5 luglio 2018, di estensione di approvazione del dispositivo “Telelaser TruCam” nella versione “Telelaser TruCam HD”; f) il decreto dirigenziale n. 3248 del 13 giugno 2011, di approvazione dei dispositivi “Telelaser TruSpeed” e “Telelaser TruCam”; g) il parere reso con voto 150/10 del Comitato speciale ex D.P. n. 6928 del 10 agosto 2010 presso il Consiglio Superiore dei lavori pubblici nel procedimento conclusosi con decreto dirigenziale n. 3248 del 13.06.2011 (dispositivi “Telelaser TruSpeed” e “Telelaser TruCam”).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreti ministeriali di conferma dell'approvazione dei dispositivi di rilevazione della velocità Telelaser TruSpeed, TruCam e TruCam HD, nonché gli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato i decreti ministeriali del 17 febbraio 2026 che confermavano l'approvazione di dispositivi elettronici per la rilevazione della velocità già approvati nel 2011, nonché l'estensione di approvazione del 2018, il provvedimento originario del 2011, gli atti istruttori e il parere del Comitato speciale presso il Consiglio Superiore dei lavori pubblici. Ha dedotto che tali atti avrebbero inciso negativamente sulla propria posizione nel mercato, poiché commercializza misuratori di velocità corredati da certificazione di conformità ai prototipi approvati dal Ministero. In particolare, ha contestato il carattere generico della conferma dell'approvazione, l'omessa specificazione dell'ambito di applicazione e l'assenza di verifiche e test adeguati. Le amministrazioni e la controinteressata hanno eccepito il difetto di legittimazione e di interesse a ricorrere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, accogliendo l'eccezione relativa al difetto di interesse a ricorrere e senza esaminare nel merito le censure sugli atti di approvazione. Ha rilevato che l'interesse all'azione di annullamento deve essere personale, attuale e concreto e deve consistere nella possibilità di conseguire una specifica utilità dall'accoglimento. Nel caso concreto, i decreti si limitavano a confermare l'approvazione di dispositivi già autorizzati e largamente presenti sul mercato. La ricorrente non era produttrice di dispositivi alternativi e non risultava impedita dal commercializzare apparecchiature dello stesso tipo; pertanto non è stata individuata una lesione attuale né un vantaggio specifico conseguibile mediante l'annullamento. Inoltre, la ricorrente aveva allegato soltanto un generico pregiudizio commerciale, senza provare le modalità e la consistenza di una lesione effettiva e significativa, né una posizione differenziata rispetto alla generalità degli operatori del settore. Il ricorso è stato quindi ritenuto volto a ottenere un sindacato astratto e generalizzato sulla legittimità dell'azione amministrativa. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 1.000,00 per compensi, oltre accessori, in favore di ciascuna parte resistente e della controinteressata.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti; il TAR ha utilizzato tale rito in ragione dell'unicità e della natura eminentemente giuridica delle questioni.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Prevede il rinvio esterno alle disposizioni del codice di procedura civile, attraverso il quale l'art. 100 c.p.c. è applicabile al processo amministrativo.
art. 100 c.p.c.
Rileva quale fondamento dell'interesse ad agire, inteso come concreta possibilità di conseguire un'utilità dall'accoglimento della domanda.
Massime di principio
- L'azione di annullamento nel processo amministrativo presuppone, oltre alla possibilità giuridica dell'azione, la legittimazione ad agire e un interesse ad agire personale, attuale e concreto.
- L'interesse a ricorrere sussiste solo quando l'annullamento dell'atto può procurare al ricorrente una specifica utilità riferita a un bene della vita; non è sufficiente l'aspirazione alla mera legalità dell'azione amministrativa o al ripristino astratto della legalità.
- L'operatore economico che contesti un atto amministrativo incidente su un mercato deve dimostrare una posizione differenziata, una lesione effettiva e attuale e il vantaggio specifico conseguibile dall'annullamento; il mero richiamo a un generico pregiudizio commerciale non è sufficiente.
- La lesione concorrenziale deve essere provata in modo rigoroso e deve consistere in un pregiudizio concretamente verificatosi e significativo; in mancanza, il ricorso è inammissibile per difetto di interesse.
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