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Sentenza

Sentenza n. 1575/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202501269

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatorie definitive di merito del concorso per la classe ADSS, nella parte in cui non hanno riconosciuto la riserva del 15% per il servizio civile nazionale svolto dalla ricorrente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, partecipante al concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, aveva dichiarato di aver svolto senza demerito il servizio civile nazionale dal 2 luglio 2012 al 1 luglio 2013 e aveva prodotto il relativo attestato. Ha impugnato le graduatorie definitive che non le avevano riconosciuto la riserva del 15% prevista per gli operatori che abbiano concluso senza demerito il servizio civile universale, sostenendo la piena equiparazione tra servizio civile nazionale e servizio civile universale. Ha dedotto, in particolare, la continuità sostanziale tra i due istituti, l’assenza di limiti temporali nella disciplina della riserva, la violazione dei principi di uguaglianza, imparzialità e buon andamento, la violazione delle norme sul servizio civile, sul servizio militare e sulle riserve nei concorsi, il difetto di motivazione e di istruttoria e l’applicabilità retroattiva della legge n. 69 del 2025, che ha espressamente incluso il servizio civile nazionale tra i titoli rilevanti ai fini della riserva. La ricorrente ha evidenziato di avere conseguito un punteggio superiore a quello di alcuni vincitori beneficiari di riserva e ha chiesto l’annullamento delle graduatorie, l’accertamento del diritto al riconoscimento della riserva e l’inserimento nelle graduatorie di merito.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso, superando la questione preliminare relativa alla legittimazione passiva della controinteressata per la manifesta infondatezza nel merito. Ha ritenuto decisivo che il servizio della ricorrente fosse stato prestato nel periodo 2012-2013, sotto la vigenza della legge n. 64/2001, in esecuzione di un bando, di una procedura selettiva e di un contratto interamente anteriori all’entrata in vigore del d.lgs. n. 40/2017. La riserva prevista dall’art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 40/2017, nella versione applicabile alla procedura concorsuale, riguardava testualmente soltanto chi avesse concluso senza demerito il servizio civile universale. Il giudice ha escluso che il servizio civile nazionale potesse essere equiparato in via interpretativa al servizio civile universale, rilevando differenze normative relative ai destinatari, alla durata, all’impegno orario e alla formazione, oltre alla diversa origine del servizio civile nazionale, anche quale istituto sostitutivo della leva. La continuità funzionale tra i due istituti non è stata ritenuta sufficiente a fondare l’equiparazione ai fini del beneficio concorsuale, in assenza di un’espressa previsione legislativa. La modifica introdotta nel 2025, che ha incluso anche il servizio civile nazionale nella riserva del 15%, è stata ritenuta innovativa e applicabile solo per il futuro ai sensi dell’art. 11 delle preleggi, nonché inidonea a incidere su una procedura concorsuale regolata dalla normativa vigente alla data del bando secondo il principio tempus regit actum e la natura di lex specialis del bando. Il TAR ha escluso anche la natura di norma di interpretazione autentica e, conseguentemente, la retroattività della novella. Ha inoltre respinto le censure di difetto di motivazione e di istruttoria, poiché il diniego derivava direttamente dal chiaro dato normativo e non sussisteva un obbligo dell’amministrazione di confrontarsi con un’equiparazione non riconosciuta dall’ordinamento. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 18, comma 4, d.lgs. n. 40/2017

    A favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito è riservata una quota pari al 15 per cento dei posti nei concorsi per l’assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche

    Nella versione applicabile alla procedura concorsuale, la disposizione riconosceva la riserva soltanto a chi avesse concluso il servizio civile universale, senza consentire l’equiparazione interpretativa con il servizio civile nazionale.

  • art. 26 d.lgs. n. 40/2017

    La disposizione transitoria non è applicabile a un servizio civile iniziato e concluso prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo; essa riguarda i bandi adottati successivamente all’entrata in vigore della nuova disciplina.

  • art. 4, comma 4, d.l. n. 25/2025, convertito dalla l. n. 69/2025

    A favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale ovvero il servizio nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001 n. 64, senza demerito è riservata una quota pari al 15 per cento dei posti nei concorsi per l’assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche

    La novella ha esteso espressamente la riserva al servizio civile nazionale, ma ha natura innovativa e non interpretativa; pertanto opera per il futuro e non retroagisce sulle procedure concorsuali già disciplinate dalla normativa anteriore.

  • art. 11 preleggi

    La legge dispone solo per l’avvenire e non ha effetto retroattivo; tale regola impedisce di applicare retroattivamente la novella del 2025 alla procedura concorsuale.

  • art. 1, comma 9-bis, d.l. n. 44/2023, convertito dalla l. n. 74/2023

    Costituisce la fonte richiamata dal bando per la disciplina della riserva del 15% nei concorsi pubblici.

  • art. 2050 d.lgs. n. 66/2010

    La disciplina dell’equiparazione dei servizi militari e civili non consente di superare il chiaro dato normativo che, per la specifica riserva concorsuale, individuava i soli operatori del servizio civile universale.

  • art. 1014 d.lgs. n. 66/2010

    È stato invocato dalla ricorrente quale ulteriore fondamento della riserva e dell’equiparazione, ma non è stato ritenuto idoneo a fondare il riconoscimento del beneficio richiesto.

  • art. 3 Cost.

    Non risulta violato perché servizio civile nazionale e servizio civile universale presentavano differenze normative e fattuali tali da rendere non omogenee le situazioni poste a confronto ai fini della riserva.

  • art. 97 Cost.

    Non risulta violato dall’applicazione della disciplina vigente, che tutela la par condicio dei concorrenti e impedisce l’ampliamento retroattivo della platea dei beneficiari della riserva.

Massime di principio

  • La riserva concorsuale prevista da una disposizione che menziona espressamente il servizio civile universale non può essere estesa in via interpretativa a chi abbia svolto il precedente servizio civile nazionale, anche qualora i due istituti condividano finalità di difesa non armata e non violenta della Patria.
  • La continuità funzionale o evolutiva tra due istituti non determina la loro equiparazione giuridica ai fini di un beneficio concorsuale quando il dato normativo applicabile è chiaro e individua tassativamente i destinatari della riserva.
  • La modifica legislativa che estende una riserva concorsuale a una categoria prima non contemplata ha natura innovativa, salvo espressa qualificazione o inequivocabile natura interpretativa, e non può applicarsi retroattivamente ai sensi dell’art. 11 delle preleggi.
  • Una procedura concorsuale è regolata dalla normativa vigente alla data di pubblicazione del bando, secondo il principio tempus regit actum e la natura di lex specialis del bando; lo ius superveniens non può alterare retroattivamente le condizioni di partecipazione o ampliare la platea dei riservisti, in pregiudizio della par condicio.
  • Quando il mancato riconoscimento di un beneficio concorsuale discende direttamente da una disposizione normativa chiara, l’amministrazione non è tenuta a motivare un’equiparazione non prevista dalla legge né sussiste difetto di istruttoria per avere applicato il criterio formale risultante dalla disciplina vigente.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciProcedimento disciplinareProcesso amministrativo telematico
RamiIstruzione e universitàPubblico impiego e concorsi
SottomaterieRiserve di posti e preferenze
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàPrimato del diritto UE e disapplicazioneProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazione

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