Sentenza n. 4540/2026 - Napoli, Sezione 1
per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 99/2025 resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, depositata il 15.1.2025 e passata in giudicato per mancata impugnazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Esito
Favorevole al ricorrente (parte vittoriosa nel giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 99/2025 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, depositata il 15 gennaio 2025 e divenuta definitiva per mancata impugnazione. Nel corso del giudizio ha dichiarato che il Ministero della Salute aveva dato esecuzione alla sentenza in data 28 aprile 2026, dopo l’instaurazione del giudizio e a circa un anno dalla notificazione del titolo esecutivo. Ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con condanna dell’amministrazione alle spese e distrazione in favore del difensore antistatario.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l’amministrazione aveva eseguito il giudicato nelle more del giudizio. Ha tuttavia posto le spese a carico del Ministero, in applicazione della soccombenza virtuale, poiché l’esecuzione era intervenuta soltanto dopo la proposizione del ricorso e a distanza di circa un anno dalla notificazione del titolo esecutivo. Le spese sono state liquidate in complessivi 600 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. È stata ordinata l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione esegue integralmente il giudicato nelle more del giudizio di ottemperanza, viene meno l’oggetto della controversia e il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere.
- La sopravvenuta esecuzione del giudicato non esclude la condanna dell’amministrazione alle spese processuali quando l’adempimento sia intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso, secondo il criterio della soccombenza virtuale.
- La ritardata esecuzione del giudicato, protrattasi per circa un anno dalla notificazione del titolo esecutivo, giustifica l’imputazione delle spese all’amministrazione anche se questa abbia adempiuto nel corso del giudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 20 lug 2026Sentenza n. 1608/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 lug 2026Sentenza n. 1609/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 lug 2026Sentenza n. 1612/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 lug 2026Sentenza n. 1613/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 lug 2026Sentenza n. 1614/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 lug 2026Sentenza n. 113/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →